1) Premesso che

- l'art. 42, comma 2, lettera f, del D.Lgs. 18/02/200 n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha competenza, tra l'altro, relativamente alla istituzione ed all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

- l'art. 48 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 così dispone:

1. .... omissis

2. la giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservate dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o del Presidente della provincia o degli organi di decentramento;collabora con il Sindaco e con il Presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività, e svolge attività propositiva di impulso nei confronti dello stesso.

.... omissis

LA GIUNTA MUNICIPALE

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che, al Titolo I, disciplina le modalità applicative dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la gestione dell’imposta, adottato in forza dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, con atto del Consiglio Comunale n. 50 del 30.11.1998;

CONSIDERATO che l’art. 6, comma primo, del citato Decreto 504/1993, come sostituito dall’art. 54 della Legge 23 dicembre 1996, n, 662, prevede che il Comune adotta annualmente entro il 31 dicembre ovvero entro termine diverso, se previsto da norma legislativa, l’aliquota da applicarsi per l’anno successivo, come meglio specificato dalla Circolare Ministero delle Finanze 29 novembre1999, n. 160/E;

ATTESO che la mancata adozione comporta l’applicazione dell’aliquota minima del quattro per mille;

VISTO che l’art. 54 del citato Decreto 446/1997, come modificato dall’art. 6 del Decreto Legislativo 23 marzo 1998, n. 56, stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, in funzione, pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e definito;

ESAMINATE, inoltre, le norme che permettono agli enti locali l’applicazione di aliquote ridotte o agevolate, ed in particolare quelle contenute nella legge 27 dicembre 1997, n. 449 a favore dei:

a) proprietari di immobili che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici ovvero interventi diretti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;

b) proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo";

VALUTATE le risorse, proprie e da trasferimenti, dell’Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della popolazione, ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base di quanto indicato dalla Giunta Comunale;

RITENUTO, vagliate e fatte proprie le suddette valutazioni, di poter accogliere le proposte formulate in merito all’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’esercizio;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio;

VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale per la gestione dell’I.C.I.;

Con voti unanimi resi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. di determinare per l’anno 2005 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:

a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 5 (cinque per mille)

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) Altre unità immobiliari 5 (cinque per mille)

c) Terreni agricoli 5 (cinque per mille)

d) Aree edificabili 5 (cinque per mille)

e) Aliquota agevolata favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero

di unità immobiliari inagibili o inabitabili 4 (quattro per mille)

f) Aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico 4 (quattro per mille)

Le aliquote di cui alle lettere e) ed f) sono da applicarsi limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di 3 (tre) anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art. 1, comma quinto, della citata Legge 449/1997;

g) Aliquota agevolata per un periodo massimo di tre anni per i soli fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e l’alienazione di immobili 4 (quattro per mille)

2. di determinare per l’anno 2005 in Euro 103.29 (euro centotre e ventinove centesimi) la detrazione per l’abitazione principale;

4. di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Tributi, il gettito complessivo dell’imposta in € 150.000,00, da iscriversi nel Bilancio di Previsione dell’anno 2005;

5. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale;

6. di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della Riscossione delle imposte, per gli adempimenti di conseguenza;

7. di disporre che l’Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote e delle agevolazioni deliberata da parte dei contribuenti.

8. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2002, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.