PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Sono ancora assoggettati all’ICI  gli immobili  con categoria catastale A1, A8 e A9 , e l’imposta si calcola  sulla rendita catastale rivalutata cui si applica  l’aliquota ridotta del 5,5 per mille con detrazione di € 108,46.

 

MODALITA' DI PAGAMENTO:

1.      Utilizzando il bollettino postale, recandosi presso una qualunque Agenzia Postale e presso gli sportelli della Banca Popolare di Milano: Agenzia di Via XXIV Maggio n. 1 (Ospitaletto) oppure Agenzia di Via Caduti della Libertà 12 (Tesoreria Comunale) – utilizzando il bollettino inviato a tutti i contribuenti (c/c n. 43461201)

2.      Tramite modello F24 recandosi agli sportelli bancari;

3.      Tramite bonifico bancario:
Intestato a COMUNE DI CORMANO
ABI 05584 CAB 33001 C/C 7006 CIN Y
CODICE IBAN IT68 Y 05584 33001 000000007006

 


L'Imposta grava sui fabbricati, le aree fabbricabili, i terreni agricoli ed è a carico del proprietario o del titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, o ancora dal locatario in caso di locazione finanziaria, proporzionalmente alla quota e al periodo di possesso o di diritto nell'anno.

ALIQUOTE ANNO 2010:
5,50 ‰ per l'abitazione principale con categoria catastale A1, A8, A9   e per la pertinenza accorpata all'abitazione principale
6,00 ‰ per gli immobili aventi destinazione commerciale, produttiva o terziaria, per le aree fabbricabili e per i terreni
6,50 ‰ per i fabbricati non destinati ad abitazione principale e loro pertinenze
9,00 ‰ per gli alloggi sfitti

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE:
€ 108,46 per unità immobiliari con categoria catastale A1, A8, A9 - annue da suddividere in parti uguali nel caso di più contribuenti dimoranti e da rapportare ai mesi durante i quali sussiste tale destinazione

DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE PER LE AREE FABBRICABILI:
€ 170,43/mq aventi destinazione residenziale;
€ 126,94/mq aventi destinazione industriale;
€ 28,41/mq per le aree prive di vocazione edificatoria, pari all'indennità di esproprio.

 

Il contribuente non è tenuto al pagamento dell’imposta qualora l’importo da versare non superi € 12,00