LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO CHE:

l’art. 42 comma 2 lettera f) del Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali (decreto legislativo 18/8/2000 n. 267) ha esplicitamente escluso dalla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi locali che, di conseguenza, viene attribuita a codesto Organo.

 

Tale determinazione deve avvenire entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2006 e questo vale, quindi, anche per quanto riguarda l’Imposta Comunale sugli Immobili.

 

Già dall’anno 1998 il Comune di Milano ha deliberato l’aliquota ordinaria del 5 per mille e, in aggiunta, l’aliquota del 4 per mille relativamente ad interventi di recupero su immobili di interesse artistico-architettonico e su immobili residenziali inabitabili, purchè siti nel centro storico e sottoposti a vincolo di tutela monumentale dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici (L.1089/39 e L.490/99).

 

Nel corso degli ultimi anni, numerose disposizioni di legge hanno consentito di deliberare ulteriori differenziazioni delle aliquote in relazione a varie tipologie di immobili o categorie di contribuenti.

 

La Legge 9 dicembre 1998 n. 431, concernente la riforma delle locazioni ad uso abitativo, ha individuato nel cosiddetto canale “concertato” una innovativa modalità di accesso al mercato degli alloggi in affitto in alternativa al contratto liberamente definito tra le parti.

 

Aderendo a tale modalità, in relazione alla quale sono previste significative agevolazioni fiscali per i proprietari, il Comune di Milano ha risposto ad un importante obiettivo di politica sociale teso ad incrementare il numero degli alloggi offerti in locazione a canoni inferiori a quelli derivanti dal libero mercato e perciò più accessibili ad un numero maggiore di famiglie.

 

Nell’anno 1999, infatti, il Comune di Milano, ha deliberato che l’aliquota ridotta del 4 per mille venisse applicata anche in favore dei proprietari che concedono in locazione immobili alle condizioni definite negli accordi locali oggetto di concertazione tra le relative associazioni di categoria ed il Comune stesso.

 

Sotto il profilo delle ulteriori agevolazioni sull’abitazione principale, si ritiene altresì opportuno mantenere, anche per il 2006, il diritto ad una maggiore detrazione di Euro 155,00 (anziché Euro 104,00) per le abitazioni principali possedute da soggetti in situazioni di disagio economico–sociale purchè sussistano congiuntamente le sottoindicate condizioni:

 

a)      che i soggetti passivi siano pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, disoccupati regolarmente iscritti nelle liste di collocamento per almeno sei mesi nell’anno 2005, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi nell’anno 2005, lavoratori con contratto di  lavoro interinale o part-time, lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

 

b)      che il reddito annuale dichiarato ai fini IRPEF relativo all’anno 2005 non superi Euro 10.850,00 per l’intero nucleo familiare, più Euro 827,00 per ogni persona a carico.

 

Sono esclusi dalla maggior detrazione di Euro 155,00:

 

a)   i proprietari o i titolari di altri diritti reali qualora anche uno soltanto dei componenti del nucleo familiare vanti identici diritti su altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale, con esclusione dal predetto calcolo del box di pertinenza dell’abitazione principale e/o di eventuali quote condominiali;

 

b)   tutte le unità immobiliari classificate o classificabili in catasto come A/1 (abitazioni signorili), A/7 o A/8 (abitazioni in ville o villini), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

 

Il periodo entro il quale, i soggetti aventi diritto per la prima volta alla maggior detrazione di Euro 155,00 ne dovranno dare comunicazione all’Amministrazione Comunale, è quello previsto per il versamento del saldo ICI 2006. Per quanto riguarda i soggetti che avevano già presentato comunicazione per usufruire della maggiore detrazione negli anni precedenti, si è ritenuto opportuno esonerarli dal presentare ulteriori comunicazioni, purchè sussistano, anche per l’anno 2006, tutte le condizioni suindicate. Questa semplificazione per i contribuenti è stata introdotta anche alla luce di una sentenza della Commissione Tributaria di Milano che ha riconosciuto il diritto alla maggiore detrazione ad un contribuente che ne aveva dato comunicazione solo per un anno.

 

Si propone, infine, sia di mantenere l’aliquota ordinaria del 5 per mille, sia di confermare l’ulteriore aliquota del 4 per mille esclusivamente per le seguenti casistiche:

 

 

a)      nel caso di interventi di recupero su immobili di interesse artistico-architettonico e su immobili residenziali inabitabili, purchè siti nel centro storico e sottoposti a vincolo di tutela monumentale dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici (L.1089/39 e L.490/99);

 

b)      nel caso di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall’ “Accordo Locale per la città di Milano” stipulato ai sensi dell’art. 2 comma 3 L. n. 431/98;

 

c)      nel caso  di immobili  di  proprietà  ALER  oggetto  di  ristrutturazione  edilizia  nell’ambito  del

Programma Regionale per l’emergenza abitativa di cui alla D.G.R. n. 7/17540 pubblicata sul B.U.R.L. n. 21 – 3° supplemento straordinario – del 21.5.2004 dando atto che l’applicabilità dell’aliquota al 4 per mille alla fattispecie su indicata dovrà essere subordinata alla presentazione di apposita comunicazione o dichiarazione di variazione ICI nei termini di legge  e all’effettivo avvio del programma di edilizia abitativa correlato.

 

 

 

VISTI

-         gli artt. 42, comma 2, lettera f), 48 e 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

-         l’art. 43 dello Statuto Comunale;

-         gli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 30/12/92 n. 504 così come modificati dall’art. 3, commi 53 e 55 della L. 23/12/96 n. 662, successivamente integrati con l’art. 3 del D.L. 11/3/97 n. 50 convertito nella L. 9/5/97 n. 122 e con l’art. 58, comma 3 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446;

-         l’art. 1 comma 5 della L. 27/12/97 n. 449;

-         l’art. 2 della L. 9/12/98 n. 431;

-         la D.G.R. n. 7/17540 del 17.5.2004 con la quale la Regione Lombardia ha avviato i programmi regionali per l’edilizia residenziale sociale

 

 

DELIBERA

 

 

1)      di confermare per l’anno 2006 l’aliquota ordinaria del 5 per mille ai fini dell’ICI;

 

2)      di mantenere l’ulteriore aliquota del 4 per mille nelle seguenti casistiche:

 

a)      nel caso di interventi di recupero su immobili di interesse artistico-architettonico e su immobili residenziali inabitabili, purchè siti nel centro storico e sottoposti a vincolo di tutela monumentale dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici (L.1089/39 e L.490/99);

 

b)      nel caso di immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall’Accordo Locale per la città di Milano stipulato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98;

 

c)      nel caso  di immobili  di  proprietà  ALER  oggetto  di  ristrutturazione  edilizia  nell’ambito  del

Programma Regionale per l’emergenza abitativa di cui alla D.G.R. n.7/17540 pubblicata sul B.U.R.L. n. 21 – 3° supplemento straordinario – del 21.5.2004 dando atto che l’applicabilità dell’aliquota al 4 per mille alla fattispecie su indicata dovrà essere subordinata alla

presentazione di apposita comunicazione o dichiarazione di variazione ICI nei termini di legge  e all’effettivo avvio del programma di edilizia abitativa correlato;

 

3)      di confermare l’importo della detrazione per abitazione principale, ai sensi dell’art. 8 c. 3 del decreto legislativo 504/92, in Euro 104,00 (diconsi euro centoquattro/00);

 

4)      di mantenere, anche  per  il 2006, il diritto ad una maggiore detrazione di Euro 155,00 (diconsi euro centocinquantacinque/00) – anziché Euro  104,00 – per  le   abitazioni  principali  possedute  da  soggetti   in   situazioni   di   disagio economico-sociale, purchè sussistano congiuntamente le sottoindicate condizioni:

 

a)      che i soggetti passivi siano pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, disoccupati regolarmente iscritti nelle liste di collocamento per almeno sei mesi nell’anno 2005, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi nell’anno 2005, lavoratori con contratto di lavoro interinale o part-time, lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

 

b)      che il reddito annuale dichiarato ai fini IRPEF relativo all’anno 2005 non superi Euro 10.850,00 per l’intero nucleo familiare, più Euro 827,00 per ogni persona a carico;

 

 

5)      di escludere dalla maggior detrazione di Euro 155,00:

 

a) i proprietari o i titolari di altri diritti reali qualora anche uno soltanto dei componenti del nucleo familiare vanti identici diritti su altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale, con esclusione dal predetto calcolo del box di pertinenza dell’abitazione principale e/o di eventuali quote condominiali;

 

b) tutte  le   unità  immobiliari  classificate   o   classificabili   in   catasto   come A/1  (abitazioni   

signorili), A/7 o A/8 (abitazioni in ville o villini), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

 

6)   Il   periodo entro   il  quale  i  soggetti  aventi  diritto  alla  maggior  detrazione  di  Euro 155,00    

      ne  dovranno   dare   comunicazione   all’Amministrazione   Comunale  è  quello  previsto per il   

      versamento del saldo ICI 2006;

 

7)   i   contribuenti   che   risultano aver  già presentato comunicazione per usufruire della maggiore

     detrazione  per  gli  anni  precedenti   e   che   posseggono  anche per l’anno 2006 tutti i requisiti

     previsti dalla presente deliberazione sono esonerati dal presentare ulteriori comunicazioni;

 

8) di  dare atto  che, ai sensi dell’art. 49 della L. 18/8/00, n. 267, il Direttore del Settore Finanze ed

    Oneri Tributari ed il Ragioniere Generale hanno espresso i pareri di rispettiva competenza che si

    allegano alla presente deliberazione quali parti integranti;

 

9) di  dare  atto  che  è  stato, altresì, espresso  il  parere  del  Segretario  Generale che si allega alla

    presente deliberazione quale parte integrante.