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OGGETTO

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ICI E DELLA MAGGIOR DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE PER L’ANNO 2008

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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO CHE:

 

l’art.1, comma 156, della L. 296/06, approvata in data 27/12/2006, ha esplicitamente attribuito al Consiglio Comunale la competenza relativa alla determinazione delle aliquote dell’ICI e tale determinazione deve avvenire entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, come confermato dall’art. 1, comma 169 della citata legge.

 

La data di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2008 è stabilita nel 31/12/2007, ai sensi dell’art. 151, comma 1, della L. 267/2000.

 

Dall’anno 1998 il Comune di Milano ha deliberato l’aliquota ordinaria del 5 per mille e, in aggiunta, l’aliquota del 4 per mille relativamente ad interventi di recupero su immobili di interesse artistico-architettonico e su immobili residenziali inabitabili, purchè siti nel centro storico e sottoposti a vincolo di tutela monumentale dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici (L.1089/39,  L. 490/99, D.Lgs. 42/2004).

 

Dall’anno 1999, il Comune di Milano ha deliberato che l’aliquota ridotta del 4 per mille venisse applicata anche in favore dei proprietari che concedono in locazione immobili alle condizioni definite negli accordi locali oggetto di concertazione tra le relative associazioni di categoria ed il Comune stesso.

 

Per l’anno 2007 l’Amministrazione Comunale, in esecuzione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, con particolare riferimento alle politiche tributarie locali, ha applicato un’aliquota ridotta per l’abitazione principale (aliquota 4,7 per mille), ha esteso l’agevolazione dell’ulteriore detrazione per l’abitazione principale ad un maggior numero di soggetti beneficiari, individuando allo scopo requisiti meno restrittivi e ricorrendo al valore ISEE, in sostituzione dei redditi imponibili ai fini fiscali, considerato indice di maggiore attendibilità per l’effettiva valutazione delle condizioni socioeconomiche dei contribuenti, con particolare riferimento ai nuclei familiari di appartenenza, e ha introdotto l’esenzione totale dell’imposta comunale sugli immobili per gli immobili locati ai conduttori individuati nell’art. 1, commi 1 e 3, della L. 9/07, come deliberato con atti 13 dell’8/3/07 e 15 del 27/3/07 adottati dal Consiglio Comunale.

 

 

Considerato che, anche per l’anno 2008, l’Amministrazione Comunale, in esecuzione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, con particolare riferimento alle politiche tributarie locali, intende proseguire applicando un’aliquota ulteriormente ridotta per l’abitazione principale, confermando l’ulteriore detrazione per l’abitazione principale ad un maggior numero di soggetti beneficiari, individuando allo scopo i medesimi requisiti scelti per l’anno 2007 e il ricorso al valore ISEE, e ribadendo l’esenzione totale per gli immobili locati ai conduttori individuati nell’art. 1, commi 1 e 3, della L. 9/07. 

 

Dato atto che il minor introito nel bilancio di previsione 2008 derivante dalla sopracitata proposta di modifica è già stato compensato in sede di stesura dello stesso.

 

Per il corrente anno si ritiene pertanto di poter determinare nel 4,4 per mille l’aliquota prevista per l’abitazione principale, tenuto conto che l’art. 30, comma 12, della L. 488/99 stabilisce che l’aliquota ridotta deliberata con riferimento all’abitazione principale deve essere applicata anche agli immobili qualificati come pertinenze, ai sensi dell’art. 817 del Codice Civile.

 

Ritenuto di mantenere l’aliquota ordinaria del 5 per mille e di confermare l’ulteriore aliquota del 4 per mille esclusivamente per le seguenti casistiche:

 

a)     nel caso di interventi di recupero su immobili di interesse artistico-architettonico e su immobili residenziali inabitabili, purchè siti nel centro storico e sottoposti a vincolo di tutela monumentale dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici (L.1089/39 e L.490/99);

 

b)     nel caso di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall’ “Accordo Locale per la città di Milano” stipulato ai sensi dell’art. 2 comma 3 L. n. 431/98;

 

 

c)      nel caso  di immobili  di  proprietà  ALER  oggetto  di  ristrutturazione  edilizia  nell’ambito del Programma Regionale per l’emergenza abitativa di cui alla D.G.R. n. 7/17540 pubblicata sul B.U.R.L. n. 21 – 3° supplemento straordinario – del 21.5.2004 dando atto che l’applicabilità dell’aliquota al 4 per mille alla fattispecie su indicata dovrà essere subordinata alla presentazione di apposita comunicazione o dichiarazione di variazione ICI nei termini di legge  e all’effettivo avvio del programma di edilizia abitativa correlato.

 

Stabilito che la detrazione per abitazione principale, ai sensi dell’art. 8, c. 2, del D.Lgs. 504/92, viene confermata in Euro  104,00.

 

Ritenuto altresì, sotto il profilo delle ulteriori agevolazioni per l’abitazione principale, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92, di confermare per il 2008 le detrazioni in Euro 150,00, Euro 200,00 ed Euro 258,00 già previste per l’anno 2007, da applicarsi con i medesimi parametri e requisiti;

 

Tenuto conto che, ai fini dell’applicazione dell’ulteriore detrazione, si intende individuare lo stato di effettivo bisogno del soggetto beneficiario, si ritiene che le maggiori detrazioni di Euro 150,00, Euro 200,00 ed Euro 258,00 debbano essere, coerentemente con quanto già definito per gli anni precedenti  e compatibilmente con le singole fattispecie, escluse:

 

a) qualora anche uno soltanto dei componenti del nucleo familiare vanti il diritto di proprietà o altro diritto reale su altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale, con esclusione del box  e della cantina di pertinenza dell’abitazione principale e/o di eventuali quote condominiali;

 

b)         nel caso l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia classificata o classificabile dall’Agenzia del Territorio nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 o A/8 (abitazioni in ville o villini), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

 

Valutato che, allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente,

in considerazione della diminuzione delle aliquote previste per l’abitazione principale, dal 2007 si ritiene opportuno, in applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dell’art. 50 della L. 449/97, che prevedono tra l’altro la possibilità di disciplinare circostanze attenuanti ed esimenti da sanzioni, di non sanzionare i pagamenti in acconto effettuati applicando i parametri (aliquote e detrazioni) deliberati per l’anno d’imposta, a condizione che l’imposta risulti complessivamente pagata per l’intero ammontare entro il termine del saldo dell’anno di riferimento.

 

 

VISTI

 

      gli artt. 42, comma 2, lettera f), 48 e 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

      l’art. 43 dello Statuto Comunale;

      gli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 30/12/92 n. 504 così come modificati dall’art. 3, commi 53 e 55 della L. 23/12/96 n. 662, successivamente integrati con l’art. 3 del D.L. 11/3/97 n. 50 convertito nella L. 9/5/97 n. 122 e con l’art. 58, comma 3 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446;

      l’art. 1 comma 5 e l’art. 50 della L. 27/12/97 n. 449;

      l’art. 2 della L. 9/12/98 n. 431;

      la D.G.R. n. 7/17540 del 17/5/04 con la quale la Regione Lombardia ha avviato i programmi regionali per l’edilizia residenziale sociale

      l’art. 37, commi 13 e 14 del D.L. 223/06;

      l’art. 134, comma 4^ del D.Lgs. 267/00;

 

DELIBERA

 

1)     di confermare per l’anno 2008 l’aliquota ordinaria del 5 per mille;

 

2)     di determinare l’aliquota ridotta del 4,4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze, specificando che la stessa si applica anche nei seguenti casi:

 

a)     unità immobiliare utilizzata come abitazione principale dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa,

 

b)     unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato,

 

c)       unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,

 

d)     unità immobiliare adibita ad abitazione concessa in uso gratuito al coniuge e a parenti e affini entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale;

 

3)     di mantenere l’ulteriore aliquota del 4 per mille nelle seguenti casistiche:

 

a)     nel caso di interventi di recupero su immobili di interesse artistico-architettonico e su immobili residenziali inabitabili, purchè siti nel centro storico e sottoposti a vincolo di tutela monumentale dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici (L.1089/39,  L.490/99, Dlgs. 42/2004);

 

b)     nel caso di immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall’Accordo Locale per la città di Milano stipulato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98;

 

c)      nel caso  di immobili  di  proprietà  ALER  oggetto  di  ristrutturazione  edilizia  nell’ambito  del Programma Regionale per l’emergenza abitativa di cui alla D.G.R. n.7/17540 pubblicata sul B.U.R.L. n. 21 – 3° supplemento straordinario – del 21.5.2004 dando atto che l’applicabilità dell’aliquota al 4 per mille alla fattispecie su indicata dovrà essere subordinata alla presentazione di apposita comunicazione o dichiarazione di variazione ICI nei termini previsti di legge  e all’effettivo avvio del programma di edilizia abitativa correlato;

 

4)     di confermare l’esenzione totale per gli immobili locati ai conduttori individuati nell’art.1, commi 1 e 3, della L. 9/07;

 

5)     di confermare per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 8,  comma 2 del D.Lgs. 504/92, l’importo della detrazione per abitazione principale in Euro 104,00 (diconsi euro centoquattro/00) ;

 

6)     di confermare per l’anno 2008 il diritto ad una maggiore detrazione di Euro 200,00 (diconsi euro duecento/00) per  le   abitazioni  principali  e per quelle concesse in godimento ai propri soci dalle cooperative a proprietà indivisa residenti nel Comune (come previsto dall’art. 4, comma 1, della L. 556/96) possedute  da  soggetti   in   situazioni   di   disagio economico-sociale, a condizione che il valore ISEE calcolato sulla base dei redditi annuali dichiarati ai fini Irpef relativi all’anno 2007 dai componenti del nucleo familiare di appartenenza del contribuente non superi Euro 17.000,00;

 

7)     di confermare per l’anno 2008 il diritto a una maggiore detrazione di Euro 258,00 (diconsi euro duecentocinquantotto/00) per le abitazioni principali possedute da soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari composti da sei o più persone, a condizione che il valore ISEE calcolato sulla base dei redditi annuali dichiarati ai fini Irpef relativi all’anno 2007 dai componenti del nucleo familiare di appartenenza non superi Euro 30.000,00;

 

8)     di confermare per l’anno 2008 il diritto a una maggior detrazione di Euro 258,00 (diconsi euro duecentocinquantotto/00) per le abitazioni principali possedute da soggetti in situazioni di disagio economico-sociale, purchè i soggetti passivi siano pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, disoccupati regolarmente iscritti nelle liste di collocamento per almeno 6 mesi nell’anno 2007, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno 6 mesi nell’anno 2007, lavoratori con contratto di lavoro interinale o part-time, lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori con contratto di lavoro a progetto, a condizione che il valore ISEE calcolato sulla base dei redditi annuali dichiarati ai fini Irpef relativi all’anno 2007 dai componenti del nucleo familiare di appartenenza non superi Euro 17.000,00;

 

9)     di confermare il diritto a una maggior detrazione d’imposta di Euro 150,00 (diconsi centocinquanta/00) per le abitazioni principali possedute dai soggetti di cui alle lettere a) e c) del punto 2, a condizione che il valore ISEE calcolato sulla base dei redditi annuali dichiarati ai fini Irpef relativi all’anno 2007 dai componenti del nucleo familiare di appartenenza del contribuente non superi Euro 30.000,00;

 

10)           di escludere dalle maggiori detrazioni soprariportate di Euro 150,00 (punto 9), Euro 200,00 e di Euro 258,00:

 

a)     i proprietari o i titolari di altri diritti reali qualora anche uno soltanto dei componenti del nucleo familiare vanti identici diritti su altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale, con esclusione del box  e della cantina di pertinenza dell’abitazione principale e/o di eventuali quote condominiali;

 

b)     tutte le unità immobiliari classificate o classificabili dall’Agenzia del Territorio nelle categorie A/1  (abitazioni signorili), A/7 o A/8 (abitazioni in ville o villini), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

 

11)           di confermare il diritto a una maggior detrazione d’imposta di Euro 150,00 (diconsi centocinquanta/00) per le abitazioni principali possedute dai soggetti di cui alla lettere d) del punto 2, a condizione che il valore ISEE calcolato sulla base dei redditi annuali dichiarati ai fini Irpef relativi all’anno 2007 dai componenti del nucleo familiare di appartenenza del contribuente non superi Euro 30.000,00;

 

12)           di escludere dalla soprariportata maggiore detrazione di Euro 150,00 (punto 11) tutte le unità immobiliari classificate o classificabili dall’Agenzia del Territorio nelle categorie A/1  (abitazioni signorili), A/7 o A/8 (abitazioni in ville o villini), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

 

13)           di stabilire che i soggetti aventi diritto alle maggiori detrazioni di Euro  150,00, Euro 200,00 ed Euro 258,00 dovranno darne comunicazione all’Amministrazione Comunale entro il termine previsto per il versamento del saldo ICI 2008, vale a dire entro il 16 dicembre 2008, a pena di decadenza dall’agevolazione. Detto termine decadenziale potrà essere differito fino a un massimo di 90 giorni con provvedimento del Direttore del Settore Finanze e Oneri Tributari;

 

14)           di esonerare da ulteriori comunicazioni i contribuenti che risultano aver  già presentato comunicazione per usufruire della maggiore detrazione per  gli anni precedenti e che posseggono, per l’anno 2008, tutti i requisiti previsti dalla presente deliberazione;

 

15)           di precisare che le comunicazioni di cui ai precedenti punti 13 e 14 devono intendersi valide finché non intervengano condizioni modificative;

 

16)           di non sanzionare, a partire dall’anno d’imposta 2007, i pagamenti in acconto effettuati applicando i parametri (aliquote e detrazioni) deliberati per l’anno d’imposta, a condizione che l’imposta risulti complessivamente pagata per l’intero ammontare entro il termine del saldo dell’anno di riferimento;

 

17)           di  dare atto  che, ai sensi dell’art. 49 della L. 18/8/00, n. 267, il Direttore del Settore Finanze ed Oneri Tributari e il Ragioniere Generale hanno espresso i pareri di rispettiva competenza che si allegano alla presente deliberazione quali parti integranti;

 

18)           di dare atto che è stato, altresì, espresso il parere  del  Segretario  Generale che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante.