Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 15/04/2011 adottato dal COMUNE DI SONDALO (Provincia di Sondrio), in materia di I.C.I. per l’anno d’imposta 2011.

 

DELIBERA

 

1) DI CONFERMARE relativamente all’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2011:

 

2) DI DARE ATTO che per l’anno 2011 viene confermata l’esclusione dall’ imposta comunale sugli immobili per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché per quelle ad esse assimilate dal regolamento comunale vigente, art. 12 comma 2 che viene integralmente richiamato:

 

1.    In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate  tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale:

a.       l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, o utilizzata da terzi;

b.       l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale, sulla base delle risultanze anagrafiche e a condizione che abbiano compiuto il 18° anno di età.

 

nonché per le relative pertinenze all’abitazione principale nei limiti previsti dal regolamento comunale vigente, art. 14 comma 2 che viene integralmente richiamato:

 

Ai fini del comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 e C/6 destinate ed effettivamente usate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, limitatamente al 20% di superficie complessiva sulla volumetria abitabile dell’unità immobiliare di proprietà. Le facoltà di cui al precedente e presente comma, sono soggette alle restrizioni di cui all’art.12 comma 1 e comma 2.

 

3)      DI RITENERE applicabile ope legis l’assimilazione all’abitazione principale sancita dall’art. 1, comma 4 ter D.L. 23/1/1993 n° 16, convertito con modificazioni, dalla L. 24/3/1993 n° 75 anche alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’A.I.R.E., a condizione che le stesse risultino non locate, e di ritenere di conseguenza applicabile l’esclusione dall’ICI di tali unità immobiliari a prescindere dall’ assimilazione a livello regolamentare;

 

4)      DI CONFERMARE, per l’anno 2011, i valori venali ai fini ICI delle aree edificabili così come determinati con deliberazione di Giunta comunale n° 53 del 7/3/2005 ;

 

5)      DI DARE ATTO che il gettito presunto per il 2011 derivante dall’ICI sulla base delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra ammonta a presunti €  755.000,00;

 

6)      DI COMUNICARE la presente deliberazione al concessionario della riscossione;

 

7)      DI PUBBLICARE per estratto nella Gazzetta Ufficiale la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 58, 4° comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446.