COMUNE DI ISPRA

PROVINCIA DI VARESE

 

 

Deliberazione C.C.  N. 1 del 20.01.2009

 

OGGETTO:    DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2009

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992 n.504 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

VISTO il D.Lgs 15.12.1997 n.446;

VISTO il Decreto Legge 8 agosto 1996 n.437 convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996 n.556;

VISTO la legge 27 dicembre 2006, n.296;

VISTI i decreti legislativi:

-          n .471 del 18.12.1997

-          n. 472 del 18.12.1997

-          n.473 del 18.12.1997

-          n.208 del 05.06.1998

VISTO la legge 27.12.2006, n° 296;

VISTO l’art.31, commi 29 e 30 della legge 29.12.98 n.448;

VISTO la legge 24.12.2007  n.244 ;

VISTO la legge n.126 del 24.07.2008 che all’art.1 stabilisce “ comma 1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Comma 2. Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

 

PRESO ATTO che le aliquote ICI in vigore per l’anno d’imposta 2008 sono state le seguenti:

- immobili adibiti ad abitazione principale                                        5,2 per mille

- immobili locati con contratto registrato ad un soggetto residente che li utilizzi come abitazione principale         6 per mille

- Immobili adibiti a seconda casa                                                    7 per mille

- Aree fabbricabili                                                                            7 per mille

- n.1 pertinenze abitazione principale parti integranti della stessa ancorché distintamente iscritte in Catasto purchè durevolmente ed effettivamente poste a servizio dell’abitazione principale stessa. (garage o box o posto auto coperto e scoperto, la soffitta,  la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o nelle aree di proprietà) così come previsto dal regolamento comunale:             5,2 per mille

- Immobili concessi in uso gratuito esclusivamente ai parenti diretti  di 1° grado (padre e figlio) che li utilizzino come abitazione principale  con esclusione della detrazione per abitazione principale  e n.1 pertinenza di tale immobile distintamente iscritte in Catasto purchè durevolmente ed effettivamente poste a servizio dell’immobile  in argomento (garage o box o posto auto coperto e scoperto, la soffitta,  la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o nelle aree di proprietà)  5,2 per mille

- detrazione I.C.I. per l’abitazione principale  € 115,00;

 

VISTO che il Comune di Ispra, in base alle disposizioni previste dell’art.3, comma 53 della legge n.662/96 intende stabilire delle aliquote differenziate per quanto riguarda il pagamento ICI 2009

VISTO il  vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI ;

VISTO  il D.Lgs n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità del presente provvedimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000 ;

Ad unanimità di voti  espressi nei modi e forme di legge,

 

OMISSISS

 

D  E  L  I  B E  R  A

 

1- di determinare per l’imposta comunale sugli immobili anno 2009 l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille e le sottospecificate aliquote: 

 

base imponibile

Aliquota

 

a- immobili adibiti ad abitazione principale (accatastati nelle categorie catastali A.1, A.8, A.9

5,2 per mille

 

b- immobili locati con contratto registrato ad un soggetto residente che li utilizzi come abitazione principale oppure immobili dati in comodato con atto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale. L’applicazione dell’aliquota 6 per mille è subordinata alla presentazione entro il 31.12.2009 di una dichiarazione sostitutiva che individui l’immobile, gli estremi del contratto di locazione o di comodato (data, contraenti e durata) e gli estremi di registrazione del contratto stesso.

 

6 per mille

c- Immobili adibiti a seconda casa

7 per mille

 

d- Aree fabbricabili

7 per mille

 

e- n.1 pertinenze della abitazione principale (abitazione principale riferita ad un immobile accatastato nelle categorie catastali A.1, A.8. A.9)  parti integranti della stessa ancorché distintamente iscritte in Catasto purchè durevolmente ed effettivamente poste a servizio dell’abitazione principale stessa (garage o box o posto auto coperto e scoperto, la soffitta,  la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o nelle aree di proprietà) così come previsto dal regolamento comunale

 

5,2 per mille

 

f- Immobili (accatastati nelle categorie catastali A.1, A.8, A.9) concessi in uso gratuito esclusivamente ai parenti diretti  di 1° grado (padre e figlio) che li utilizzino come abitazione principale        con esclusione della detrazione per abitazione principale  e n.1 pertinenza di tale immobile distintamente iscritte in Catasto purchè durevolmente ed effettivamente poste a servizio dell’immobile  in argomento (garage o box o posto auto coperto e scoperto, la soffitta,  la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o nelle aree di proprietà) .

L’applicazione dell’aliquota 5,2 per mille è subordinata alla presentazione entro il 31.12.2009 di una dichiarazione sostitutiva del titolare del diritto reale nella quale agli estremi catastali dell’immobile si attesti la relazione di parentela sopraindicata. (art. 7.1. comma 1.1 del regolamento ICI vigente)

5,2 per mille

 

                       

2-      di stabilire per l’anno 2009 la detrazione I.C.I. per l’abitazione principale (immobili accatastati nelle categorie catastali A.1, A.8, A.9)  nella misura di € 115,00  (centoquindici/zerocentesimi);

3-      di dare atto che per tutte le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti diretti di 1°grado ed assimilate all’abitazione principale dal regolamento comunale ICI deve essere presentata, entro il 31.12.2009, una dichiarazione sostitutiva del titolare del diritto reale nella quale, agli estremi catastali dell’immobile, si attesti la relazione di parentela sopraindicata, l’uso come abitazione principale e la residenza anagrafica ( art.7.1 comma 1.1. del regolamento comunale ICI vigente);

4-      si ribadisce che l’importo di cui all’art.8, comma 2, del D.Lgs n.504/92, nella misura stabilita dal Comune, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per una sola pertinenza dell’abitazione principale.

 

5-      di dare atto che con delibera di C.C. n. 42 del 27.09.2002 è stata stabilita la riscossione diretta alla Tesoreria del Comune dell’imposta comunale sugli immobili con le seguenti modalità:

a-      direttamente presso la Tesoreria Comunale

b-      mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Ispra  ICI Servizio Tesoreria ;

5- di dare atto che i valori  in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2009 sono quelli stabiliti con delibera di Giunta Comunale n.118 del 21/11/2001;

 

6-      di scegliere il tasso legale vigente come misura annua degli interessi da applicarsi ai tributi locali secondo le modalità prescritte dalla legge 27.12.2006 n.296 e successive modifiche ed integrazioni vigenti;

 

7- di dare atto che i versamenti  non devono essere eseguiti quando l’imposta ICI dovuta risulti inferiore a € 2,58 ai sensi dell’art.8, comma 4 del regolamento comunale ICI vigente;

 

OMISSISS