PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.  24  DEL 09/02/2006

 

Omissis….

 

 

D E L I B E R A

 

 

1.      di stabilire come in premessa specificato per l’anno 2010 le seguenti aliquote I.C.I. :

-    7 per mille aliquota ordinaria;

-          5,20 per mille per l’abitazione principale e sue pertinenze così come definite dall’art.6/bis del vigente Regolamento Comunale  in favore dei soggetti elencati all’art.6 del vigente Regolamento Comunale lettera a), b), c), d);

-          aliquota ridotta pari al 5,20 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dai patti territoriali Legge 431/1998 art.2 comma 3;

-          aliquota maggiorata pari al 9 per mille per gli immobili adibiti ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ex art.2 comma 4 Legge 431/1998;

 

 

2.      di fissare in Euro 103,29 (centotrevirgolaventinove) la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ivi comprese le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la suddetta unità immobiliare non risulti locata; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dalle A.T.C.; l’unico ammontare della detrazione per l’abitazione principale se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione principale medesime, appartenenti al titolare di questa;

 

3.      di dare atto che come previsto dall’art. 6/ter del vigente Regolamento ICI la detrazione di cui al punto 2) può essere aumentata fino ad Euro 183,00 nei casi previsti nel detto articolo approvato con deliberazione C.C. n°5 del 28.02.2005;