LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 5 in data 26.1.2005, con la quale venne determinata l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2005 nella misura del 5,00 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e del 5,50 per mille per tutte le altre fattispecie d’immobili.

VISTO l’articolo 6 del Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito dal comma 53) dell’art. 3 della legge 23/12/1996, n. 662, con il quale viene stabilito che:

  1. L’aliquota I.C.I. viene fissata dal Comune con apposita deliberazione che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 27, comma 16 della legge 23/12/2001, n. 448 deve essere adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
  2. Se la deliberazione non viene adottata entro tale termine si applica l’aliquota minima del 4,00 per mille;
  3. L’aliquota deve essere fissata in una misura non inferiore al 4,00 per mille e non superiore al 7,00 per mille, può essere diversificata, entro i limiti suddetti, con riferimento a diversi casi (in particolare alla casa di abitazione).

VISTA la Legge 23.12.2005 n. 266 che proroga al 31/3/2006 il temine per l’approvazione del bilancio 2005 e quindi anche per la determinazione di tariffe di tributi comunali.

VISTO l’art. 6 del vigente Regolamento Imposta Comunale sugli immobili.

VISTO l’art. 42, comma 2 lettera f) del D. Lgsl. 18/8/2000, n. 267 con il quale viene stabilito che la determinazione delle aliquote dei tributi comunali è di competenza della Giunta Comunale.

CONSIDERATO che le esigenze del bilancio per l’anno 2006 (che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale) consentono di mantenere le stesse aliquote fissate per il 2005.

ACQUISITI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile dell’atto rilasciati ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgsl. 18/8/2000 n. 267.

Con voti unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di determinare per l’anno 2006 le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) :

Stante l’urgenza, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgsl. 18/8/2000 n. 267.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione n. 4 G.C.del 11.2.2006 con la quale è stata fissata l’aliquota I.C.I. per l’anno 2005 nella misura del 5 per mille per l’abitazione principale e del 5,5 per mille per gli altri immobili.

VISTO l’art. n. 8 D.Lgsl. 504/92, modificato dalla Legge 23.12.1996 n. 662, che prevede la possibilità di aumento della detrazione da applicare all’imposta dovuta ai fini I.C.I. per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da € 103,29 fino a € 258,23.

RITENUTO opportuno applicare tale facoltà in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale prevedendo la detrazione di € 129,11 per pensionati o disoccupati possessori unicamente della casa di abitazione con reddito familiare inferiore a € 7.710,00.

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgsl. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di approvare la seguente normativa per la concessione dell’aumento della detrazione da applicare all’imposta dovuta per l’anno 2005 previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 504/92, modificato dalla Legge 29.12.96 n. 662:

  1. avranno diritto alla detrazione di € 129,11 da applicare all’imposta dovuta ai fini I.C.I. per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, coloro che ne facciano richiesta documentata e dimostrino il possesso delle seguenti condizioni:
    1. Le domande dovranno essere presentate entro il 30.4.2006 all’ufficio tributi.

    Dovranno essere allegati:

    certificazione dei redditi del richiedente e dei componenti del nucleo famigliare ( Mod. unico, Mod. 730, cud, certificazione dei redditi di pensione relativi all’anno 2005).

    c) Il Funzionario Responsabile dell’Imposta di cui all’art. 11 – comma 4 del Decreto Legislativo 504/92, verifica la sussistenza o meno delle condizioni oggettive previste per l’aumento della detrazione e ne comunica l’esito agli interessati in tempo utile per gli adempimenti fiscali conseguenti.