IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 13.3.2007 con la quale è stata fissata l’aliquota I.C.I. per l’anno 2006 nella misura del 5 per mille per l’abitazione principale e del 5,5 per mille per gli altri immobili e con la quale venne prevista l’applicazione della maggiore detrazione di € 129,11, anziché € 103,29, per i pensionati o disoccupati possessori unicamente della casa di abitazione e con reddito annuo non superiore a € 8.390,00.

 

VISTO l’art. 1, comma 156 della legge 27/12/2006, n. 296, che ha individuato nel Consiglio Comunale l’Organo competente a determinare le aliquote I.C.I. che, in precedenza, venivano fissate dalla Giunta Comunale;

 

VISTO l’art. 1 commi da 5 a 8 della Legge n. 244/2007 con i quali viene introdotta un’ulteriore detrazione I.C.I. sull’abitazione principale;

 

DATO ATTO che le esigenze di bilancio legate sia all’aumento delle spese, sia alla riduzione dei trasferimenti statali, rendono necessario procedere all’aumento dell’aliquota I.C.I. sui fabbricati diversi dall’abitazione principale;

 

RITENUTO quindi:

 

-          Di determinare le aliquote I.C.I. per l’anno 2008 nella misura del 5,00 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e nella misura del 6,00 per mille per gli altri immobili;

-          Di confermare anche per l’anno 2008, fermo restando quanto disposto dall’art. 1, commi da 5 a 8, della Legge n. 244/2007, in merito all’ulteriore detrazione “statale” sull’abitazione principale, la maggior detrazione I.C.I. di € 129,11, anziché € 103,29 in favore di pensionati e disoccupati possessori unicamente della casa d’abitazione e con reddito inferiore a € 8.525,00 annui;

 

DOPO l’intervento del consigliere ARATA Angelo che dichiara il suo voto contrario ritenendo che non ci siano validi motivi che giustifichino l’aumento.

 

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgsl. 18/8/2000 n. 267;

 

Con voti favorevoli n. 8 – contrari 2 (Arata e Gallo) – Astenuti 1 (Benazzo)

 

 

D E L I B E R A

 

1.       Di determinare, per l’anno 2008, le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

-          Aliquota del 5,00 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative a proprietà indivisa residenti nel Comune per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale come previsto dall’art. 6 del Regolamento I.C.I.;

-          Aliquota del 6,00 per mille per tutte le altre fattispecie d’immobili;

 

2.       Di approvare , fermo restando quanto disposto dall’art. 1, commi da 5 a 8, della Legge n. 244/2007, in merito all’ulteriore detrazione per l’abitazione principale la seguente  normativa per la concessione dell’aumento della detrazione da applicare all’imposta dovuta per l’anno 2008 previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 504/92, modificato dalla Legge 29.12.96 n. 662:

 

a)      avranno diritto alla detrazione di € 129,11 da applicare all’imposta dovuta ai fini I.C.I. per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, coloro che ne facciano richiesta documentata e dimostrino il possesso delle seguenti condizioni:

-          pensionati o disoccupati possessori unicamente della casa d’abitazione, con reddito inferiore a € 8.525,00.

 

b)      Le domande dovranno essere presentate entro il 30.4.2008 all’ufficio tributi.

           Dovranno essere allegati:

           certificazione dei redditi del richiedente e dei componenti del nucleo famigliare ( Mod. unico, Mod. 730, cud, certificazione dei redditi di pensione relativi all’anno 2007).

 

     c)  Il Funzionario Responsabile dell’Imposta di cui all’art. 11 – comma 4 del Decreto Legislativo 504/92, verifica la sussistenza o meno delle condizioni oggettive previste per l’aumento della detrazione e ne comunica l’esito agli interessati in tempo utile per gli adempimenti fiscali conseguenti.