PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

Estratto della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data 13/03/2010, n. 2, in materia di determinazione dell’aliquota ICI per l’anno 2010 e dell’importo della detrazione  per abitazione principale

 

“Omissis”

 

di confermare per l'anno 2010 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Cassine nelle misure sotto indicate:

 

OGGETTO DELL’IMPOSTA

ALIQUOTA

 

Immobili a destinazione residenziale classati nel Catasto fabbricati nelle categorie da “A/1” a “A/9”  incluse e nella categoria “A/11”, con esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle relative pertinenze

 

 

 

 

 

6,5 per mille

 

 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, immobili diversi dalle abitazioni, terreni ed aree fabbricabili

 

 

 

5,5 per mille

 

di dare atto che – ai sensi della normativa richiamata in premessa – le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo attualmente assoggettate all’ imposta comunale sugli immobili sono quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;

 

di determinare per l'anno 2010 la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili – laddove applicabile - nelle misure seguenti:

a)      euro 103,29 rapportate ad anno, per la generalità dei contribuenti;

b)      euro 123,95 ai contribuenti per i quali ricorrano congiuntamente tutti i seguenti requisiti:

       b1) l'immobile sia destinato ad abitazione principale del contribuente;

       b2) il contribuente sia ultrasessantacinquenne, pensionato o coniuge a carico di pensionato

       b3) il nucleo familiare cui appartiene il contribuente goda di un reddito complessivo

 IRPEF  annuo non superiore ad euro 7.478,00. Si considerano facenti parte del nucleo

             familiare del contribuente i soggetti con i quali questi convive anagraficamente,

 nonché quelli considerati a suo carico ai fini dell’IRPEF;

 

di dare atto che i contribuenti che intendono beneficiare della predetta agevolazione per l’anno in corso dovranno presentare istanza, corredata da opportuna documentazione o dichiarazione sostitutiva, entro il termine previsto per il pagamento della seconda rata dell’I.C.I.;

 

Di dare atto che la mancata presentazione dell'istanza suindicata entro il predetto termine comporterà la decadenza del beneficio e che le istanze si intendono accolte con riserva di verifica dell'esistenza delle condizioni agevolative entro i termini previsti per gli accertamenti in rettifica;

 

“Omissis”