PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE
ADEMPIMENTI GENERALI AI FINI ICI 2010

ADEMPIMENTI AI FINI DELL’ICI PER L’ANNO DI IMPOSTA 2010
( D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni)
In attuazione della delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 09 Febbraio 2010 e del Regolamento Comunale concernente l’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera Consiglio Comunale n. 8 del 25/2/2002 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 12 del 27/03/2007, n. 20 del 31/03/2008 e n. 03 del 10/02/2009
Con delibera di C.C. n. 02 del 09 Febbraio 2010 sono stati indicati i valori di riferimento delle aree edificabili in considerazione delle destinazioni previste dal P.R.G.


Sono soggetti all’imposta i proprietari, ovvero i titolari del diritto d’usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie nonché i titolari di concessione su aree demaniali ed i locatari finanziari (LEASING), su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali od alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa.


In relazione a quanto previsto dall’art. 1 del D.L. n. 93/2008, convertito in Legge n. 126 del 24/07/2008, a decorrere dall’anno 2008, sono esenti dall’Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nonché le relative pertinenze (limite massimo n. 2) qualificate tali dal Regolamento Comunale di disciplina dell’Imposta.
Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 504/1992 e succ. modificazioni nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto.

L’esenzione non è prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota 4,50 per mille e la detrazione prevista di €. 104,00.

ALIQUOTE:

*ALIQUOTA IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE NON ESENTI
accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9
4,5% (quattro virgola cinque per mille)

*ALIQUOTA ORDINARIA:
5,85% (cinque virgola ottantacinque per mille)
dunque valevole per tutte le altre tipologie di cespiti imponibili

*ALIQUOTA AGEVOLATA :
4,00% (quattro per mille) finalizzata al sostegno delle piccole imprese, relativamente agli immobili posseduti da imprese del settore orafo con meno di quindici dipendenti

DETRAZIONE:
(solo per immobili aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9)

Dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ( categoria A/1, A/8 e A/9) si detraggono €. 104,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione, comunque nella misura massima di € 104, viene ripartita in parti uguali fra i singoli proprietari coabitanti indipendentemente dalla percentuale di possesso.
L’eventuale importo residuo della detrazione spettante per l’abitazione principale (esempio:detrazione maggiore dell’imposta dovuta) deve essere computato in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione stessa.


UNITA’ IMMOBILIARI
EQUIPARATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE:

Sono equiparate all’abitazione principale e pertanto da considerarsi esenti dall’imposta ad eccezione degli immobili compresi nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (per i quali dovrà essere applicata la medesima aliquota e detrazione prevista per l’abitazione principale) :

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
2. gli alloggi regolarmente assegnati dall’ex Istituto Autonomo Case Popolari – I.A.C.P.
3. l’unità immobiliare posseduta dal coniuge non assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio a condizione che lo stesso non sia proprietario o titolare di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
4. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti,
5. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
6. le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, così come individuate dall’art. 817 del Codice Civile nel limite massimo di due (02) pertinenze per unità abitativa indipendentemente dalla loro tipologia catastale. Dette unità immobiliari devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
a. avere la classificazione catastale C/6, C/2 o C/7;
b. la superficie catastale complessiva delle stesse non deve essere superiore a mq. 50;
c. non essere locate;

7. L’abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito dal proprietario, purchè abbia compiuto il diciottesimo anno di età, a famigliare entro il secondo grado di parentela, che abbia a propria volta compiuto il diciottesimo anno di età e risulti ivi anagraficamente residente, concessione in uso che deve risultare da atto scritto REGISTRATO.
Il soggetto che concede in uso gratuito deve inoltre presentare all’Ufficio Tributi autocertificazione allegando fotocopia del contratto di comodato uso gratuito debitamente registrato.


TERRENI AGRICOLI

Sono esenti ai sensi dell’art 7 del D. Lgs. 504/92, come richiamato dall’art. 8 del vigente Regolamento Comunale in materia di ICI, i terreni agricoli compresi esclusivamente nei seguenti fogli del catasto terreni: FOGLIO 7 e FOGLIO DAL 13 AL 32 COMPRESI


COME SI DETERMINA IL VALORE IMPONIBILE

Ai fini del calcolo dell’imposta dovuta il valore degli immobili ossia quello che di norma si chiama “base imponibile” viene determinato nel modo seguente:

a)FABBRICATI: rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente relativo alla tipologia dell’immobile interessato (diverso a seconda della categoria catastale).
Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita catastale (espressa in Euro) è uguale a:
-100 per le abitazioni ed i fabbricati a destinazione varia appartenenti alle categorie catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
-50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10), gli alberghi, teatri, banche, opifici ecc. (categoria D);
-34 per negozi e botteghe (categoria C/1);
-140 per i fabbricati a destinazione varia ascritti nella categoria catastale B (ex art. 2, comma 45, L. 286/06).

N.B.: l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati sulla base di apposita perizia o dichiarazione sostituiva.

b)TERRENI: reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 75

c)AREE EDIFICABILI: valore venale in comune commercio indicato nell’atto di acquisto e comunque non inferiore a:
€  40,00 per le aree edificabili di civile abitazione di tipo “B” situate nel capoluogo
€  35,00 per le aree edificabili di civile abitazione di tipo "B" situate nelle frazioni
€  35,00 per le aree di civile abitazione in espansione di tipo “C” situate nel capoluogo
€  30,00 per le aree di civile abitazione in espansione di tipo "C" situate nelle frazioni
€  13,17 per le aree artigianali/commerciali
€  10,00 per le aree comprese nel P/P zona industriale
€  10,00 per le aree comprese nella zona industriale
Con delibera di C.C. n. 02 del 09 Febbraio 2010 sono stati indicati i valori di riferimento delle aree in considerazione delle destinazioni previste dal P.R.G.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA 2010

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed i mesi dell’anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
I versamenti devono essere effettuati in due rate:
· la prima entro il 16 giugno 2010 pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
· la seconda, dal 1 al 16 dicembre 2010 a saldo di quanto dovuto;
E’ in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2010.
Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento.
Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, si deve effettuare un versamento per ogni Comune.

L’importo complessivo da versare deve essere arrotondato all’Euro, in particolare all’unità inferiore se l’importo è pari o inferiore a Euro 0,49 e all’unità superiore se l’importo è pari o superiore a Euro 0,50.

NON DEVE ESSERE EFFETTUATO ALCUN VERSAMENTO SE L’IMPORTO COMPLESSIVO DELL’IMPOSTA DOVUTA E’ INFERIORE A € 3,00

L’imposta deve essere corrisposta mediante:
· versamento diretto al Concessionario EQUITALIA NOMOS SpA – Spalto Gamondio 1/L- Alessandria;
· presso il servizio postale su c/c n. 88801196 intestato a :
EQUITALIA NOMOS SPA - SAN SALVATORE MONFERRATO –AL –ICI ;
· mediante modello F24
I Codici da utilizzare per il versamento con F24 sono i seguenti:
3901 ICI per abitazione principale
3902 ICI per terreni agricoli
3903 ICI per aree edificabili
3904 ICI per altri fabbricati
3906 ICI per interessi (es. ravvedimento operoso)
3907 ICI per sanzioni

Codice Ente/codice Comune: I144

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ICI 2010 (relativa all'anno 2009)

Non sono più soggette all’obbligo di dichiarazione I.C.I. le variazioni nel possesso registrate con atto del notaio soggette alle procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997 riguardante la disciplina del modello unico informativo.
In modo specifico, non sono più soggetti all’obbligo di dichiarazione I.C.I. gli acquisti, le vendite, le variazioni delle percentuali di possesso o di altri atti relativi a costituzioni, modifiche ed estinzioni di diritti reali su immobili per i quali le informazioni vengono recepite e trasmesse ai pubblici registri immobiliari dal sistema notarile.
In tutti questi casi il contribuente è esonerato dal presentare la dichiarazione ICI in quanto i dati sul possesso degli immobili ai fini dell’I.C.I. sono reperibili dal Comune direttamente tramite la consultazione della banca dati catastale.

La dichiarazione deve essere ancora presentata per tutti gli altri casi, tra i quali i principali:

1. destinazione dell’immobile ad abitazione principale o viceversa;
2. inizio o fine dell’uso gratuito a parenti di secondo grado in linea retta ;
3. modifica del valore venale delle aree edificabili;
4. acquisizione o perdita del diritto all’esenzione;
5. inizio o fine dello stato di inagibilità dell’immobile;
6. acquisto o perdita dei requisiti di ruralità di un fabbricato;
7. variazione della destinazione urbanistica di un terreno, da agricolo ad area edificabile o viceversa;
8. trasformazione di area edificabile in fabbricato- fine dei lavori di costruzione o recupero edilizio;
9. variazioni strutturali che abbiano comportato la modifica della rendita catastale;
10. nuovo accatastamento delle unità immobiliari ;
11. acquisto o fine del possesso mediante contratto di leasing immobiliare, concessione di aree demaniali, aggiudicazione di immobili mediante sentenza giudiziaria.


La Dichiarazione I.C.I., relativa a variazioni intervenute nell’anno 2009, va presentata all’Ufficio Tributi del Comune o spedita, a mezzo di raccomandata senza ricevuta di ritorno (con la dicitura sulla busta “Dichiarazione I.C.I.”) entro il termine di presentazione della Dichiarazione dei redditi 2009 .

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino variazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui conseguirebbe un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Le dichiarazioni devono essere redatte su appositi modelli approvati dai competenti Ministeri.

In osservanza a quanto sopra, vanno dichiarate nell’anno 2010 tutte le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2009.

La Dichiarazione deve essere presentata anche se le variazioni sono avvenute nel periodo dal 18 al 31 Dicembre 2009.


RAVVEDIMENTO OPEROSO

I contribuenti che non hanno pagato l’I.C.I. entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il “ravvedimento operoso” previsto dall’ art. 13 del D.Lgs. 472/97 e s.m.i. (ultima quella introdotta dal decreto legge 185/08) il quale consente la regolarizzazione entro 30 giorni dall’omissione o dall’errore (sanzione del 2,50%) o entro il termine per la presentazione della dichiarazione ICI 2009 (sanzione del 3%).
Per ulteriori informazioni e per scaricare il modulo vedere il link relativo sotto la voce “Ravvedimento operoso ICI” .

 


Per ogni eventuale informazione rivolgersi a:
Ufficio Tributi del Comune di San Salvatore Monferrato
Piazza Carmagnola 26 – tel 0131/233122 int. 3