COMUNICAZIONE

A seguito del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  del 28 maggio 2008, si comunicano le linee guida relative al pagamento della prima rata ICI 2008 e relative variazioni:

Ø      Unità immobiliare destinata a prima abitazione e relative pertinenze:

Sono esonerate dal pagamento le unità immobiliari destinate ad uso abitativo iscritte al catasto edilizio urbano in categoria A  ( escluse A1- A8 – A9  ) e destinate a prima abitazione del proprietario, del titolare del diritto di usufrutto, uso e abitazione del proprio nucleo familiare. Sono inoltre esonerate le unità immobiliari appartenenti alle categoria catastali C2 – C6 – e C7 individuabili come pertinenza della abitazione principale utilizzati direttamente dal possessore.

Ø      Unità immobiliari e relative pertinenze cedute in uso gratuito a parenti fino primo grado.

L’esenzione dal pagamento è estesa alle unità immobiliari e relative pertinenze (C2-C6-C7) ceduti in uso gratuito a parenti fino al primo grado che già fruivano della sola aliquota agevolata oppure dell’aliquota agevolata e della detrazione a condizione che sia da questi utilizzata come prima abitazione e vi risiedano anagraficamente, e che ne sia già  stata data comunicazione  redatta su apposito modulo disponibile presso l’ Ufficio Tributi , in caso contrario occorre provvedere alla comunicazione entro il termine del 31 luglio 2008.

Ø      Unità immobiliari e relative pertinenze possedute da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza presso un Istituto di ricovero sanitario.

L’esenzione dal pagamento è estesa alle unità immobiliari e relative pertinenze (C2-C6 e C7) posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di Ricovero Sanitario a seguito di ricovero permanente , a condizione che l’immobile  non risulti utilizzato o locato.

 

Le suddette linee operative interessano  solo le unità immobiliari collocate sul territorio comunale di Caluso come previsto da regolamento  approvato con delibera C.C. n. 11 del 27/03/2008.

 

BOLLETTINI  DI PAGAMENTO

In questi giorni vengono recapitati dalle Poste i bollettini ICI di Equitalia Nomos, che essendo stati spediti prima dell’entrata in vigore del decreto legge del 28 maggio 2008, non prevedono le nuove normative che esonerano dal pagamento le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative assimilazioni.

Quindi, considerato quanto sopra esplicitato, non dovranno essere compilate  e conteggiate le voci inerenti la prima abitazione e assimilate.

 

Per le unità immobiliari per cui permane l’obbligo del pagamento della imposta, potranno essere utilizzati i bollettini allegati alla comunicazione di Equitalia Nomos (concessionaria del servizio di riscossione ) e non dovranno essere usati i bollettini degli anni precedenti in quanto riportanti un numero di conto corrente postale non più attivo.

Il nuovo numero di conto corrente postale da utilizzare è il seguente :  88709514.

 

Si ricorda inoltre che sono in vigore le seguenti aliquote:

terreni agricoli      5 per mille

aree fabbricabili   6 per mille

fabbricati sfitti da almeno un anno  7 per  mille

 

Sono inoltre esonerati i terreni inclusi nei fogli 2 - 3 - 4- 5- 6 - 10- 11- 25 -27 - 28