COMUNE DI LA LOGGIA

                                             PROVINCIA DI TORINO

 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 27.01.2005

 

 

DELIBERA

 

1.     di confermare la detrazione spettante per l’abitazione principale nelle seguenti  misure:

Ø     euro 165,00 per le unità immobiliari con tariffe d’estimo catastali inferiori o uguali a euro 103,29 (A2 – A3 – A4 – A5 – A6);

Ø     euro 129,00 per le unità immobiliari con tariffe d’estimo catastali superiori a euro 103,29 (A/7 – A1 – A8);

 

2.     di stabilire per l’anno 2005 l’aliquota ridotta del 4,8 per mille per le unità immobiliari locate sulla base degli accordi previsti dall’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, previa presentazione di apposita istanza all’Ufficio Tributi, corredata dalla copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

3.     di confermare per l’anno 2005 l’aliquota applicabile ai terreni agricoli nella misura del 6,8 per mille.

4.     di confermare per l’anno 2005 l’aliquota ordinaria applicabile alle aree fabbricabili e a tutte le unità immobiliari possedute che non siano adibite ad abitazione principale nella misura del 7 per mille.

5.     di confermare per l’anno 2005 l’aliquota applicabile alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e alle sue pertinenze, nel numero massimo di 3 (tre) unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C02, C06 e C07, nella misura del 4,8 per mille.

6.     di dare atto che le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la Casa, così come previsto dall’art. 10, comma 1 del Regolamento comunale sull’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili.

 

7.     di dare atto che sono considerate abitazioni principali, ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione per le stesse annualmente deliberata, a condizione che la detrazione spetti comunque per una sola unità immobiliare, le unità immobiliari destinate ad uso abitativo concesse in uso o comodato gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica da:

8.     parenti in linea retta e collaterale sino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);

9.     coniuge, solo se separato o divorziato legalmente;

10. affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati), purché utilizzata dagli stessi come residenza anagrafica, così come previsto dall’art. 10, comma 2, del Regolamento comunale sopra citato.

11. di confermare l’applicabilità dell’aliquota e della detrazione previste per l’abitazione principale ai fabbricati posseduti o in usufrutto ad anziani o disabili residenti presso ricoveri, purché i fabbricati stessi non siano locati o concessi in uso gratuito a familiari, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento comunale.

12. di confermare la riduzione del 50% dell’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, previo accertamento dell’inagibilità o inabitabilità da parte del funzionario responsabile del settore edilizia privata, con perizia a carico del proprietario, o presentazione da parte del contribuente di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà