COMUNE DI LA LOGGIA

PROVINCIA DI TORINO

 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 31.03.2008

 

 

DELIBERA

 

1)   di confermare l’aliquota ordinaria applicabile alle aree fabbricabili e a tutte le unità immobiliari possedute che non siano adibite ad abitazione principale nella misura del 7,00 per mille.

2)   di confermare l’aliquota applicabile alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e alle sue pertinenze, nel numero massimo di 3 (tre) unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C02, C06 e C07, nella misura del 4,50 per mille;

3)   di confermare la detrazione spettante per l’abitazione principale nelle seguenti  misure:

Ø     euro 180,00 per le unità immobiliari con tariffe d’estimo catastali inferiori o uguali a euro 103,29 (A2 – A3 – A4 – A5 – A6);

Ø     euro 145,00 per le unità immobiliari con tariffe d’estimo catastali superiori a euro 103,29 (A/7 – A1 – A8);

4)   di confermare l’aliquota applicabile ai terreni agricoli nella misura del 6,50 per mille.

5)   di confermare l’applicabilità dell’aliquota e della detrazione previste per l’abitazione principale ai fabbricati posseduti o in usufrutto ad anziani o disabili residenti presso ricoveri, purché i fabbricati stessi non siano locati o concessi in uso gratuito a familiari, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento comunale.

6)   di dare atto che si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili – artt. 8 e 10 in materia di riduzioni d’imposta e di equiparazione all’abitazione principale

7)   di dare atto che, in base a quanto disposto dall’art. 2 bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, introdotto dall’art. 1, comma 5, della legge 244/07, a partire dall’anno 2008, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita a abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. …….omissis……”L’ulteriore detrazione di cui al comma 2 bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”;

8)   di dare atto che l’ulteriore detrazione di cui al comma 2 bis dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92 non è applicabile ai fabbricati di cui agli artt. 6, comma 5, e 10, comma 2, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili.

9)   di dare atto che, in base alle disposizioni del comma 3 bis dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92, il soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’art. 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune  ove è ubicata la casa coniugale;

10)                      di dare atto che il minor gettito derivante dall’applicazione del comma 2 bis dell’art. 8 del D. Lgs. 504/92, così come modificato dall’art. 1, comma 5, della legge 244/07, verrà rimborsata al Comune, con oneri a carico del bilancio dello Stato, previa certificazione del minor gettito, da trasmettere al Ministero dell’interno entro il 30 aprile 2008;

11)                      di dare atto che il gettito I.C.I. per l’anno 2008, con l’approvazione delle suddette aliquote, è preventivato nella misura di euro 1.680.000,00.