IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto l’art. 6, comma 1, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 26.03.2003 e s.m.i., che dispone che l’aliquota è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, le aliquote vigenti si intendono prorogate di anno in anno;

 

Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 17.12.2010 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 al 31 marzo 2011;

 

Visto l’articolo 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504 e s.m.i., che al comma 2 recita: “L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”;

 

Visto l’art. 1 del decreto legge 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24.07.2008, n. 126, che al comma 1 dispone che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e al comma 2 che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 504/92 e s.m.i., nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto 504/92;

 

Dato atto che l’art. 1, comma 3, del decreto legge sopra indicato, prevede che l’esenzioni si applichi altresì nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3-bis (soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale), e dell’articolo 8, comma 4, (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o da altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità), del decreto legislativo n. 504/92 e s.m.i;

 

Visto l’art. 10 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 26.03.2003 e s.m.i. vigente alla data di entrata in vigore del decreto sopra indicato, che al comma 1 dispone che sono equiparate all’abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione:

a)                  Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b)                 Le unità immobiliari e relative pertinenze, assegnate dall’Agenzia Territoriale per la casa (A.T.C. – ex Istituto Autonomo Case Popolari – I.A.C.P.) a residenti nel Comune di La Loggia nonché le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze di proprietà del Comune di Torino o del Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.), assegnate dall’A.T.C. a residenti nel Comune.

c)                  Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

d)                 Le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, così come individuate dall’articolo 817 del Codice Civile, nel numero massimo di tre unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali C02, C06 e C07...omissis..;

al comma 2 dispone che è altresì equiparata all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione di cui al successivo art. 11, comma 1, per la stessa annualmente deliberata, a condizione che la detrazione spetti comunque per una sola unità immobiliare, l’unità immobiliare destinata ad uso abitativo concessa in uso o comodato gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica da:

a)      parenti in linea retta e collaterale sino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);

purché utilizzate dagli stessi come abitazione principale.

 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 31.03.2008, vigente alla data di entrata in vigore del decreto sopra indicato, che al punto 5 del dispositivo prevedeva l’applicabilità dell’aliquota e della detrazione previste per l’abitazione principale ai fabbricati posseduti o in usufrutto ad anziani o disabili residenti presso ricoveri, purché i fabbricati stessi non fossero locati o concessi in uso gratuito a familiari, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento comunale.

 

Vista la risoluzione n. 1/DF del 04.03.2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che chiarisce che le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale di cui all’art. 1, del D. L. 27.05.2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 24.07.2008, n. 124, sono riconducibili esclusivamente a quelle previste da:

a)                               l’art. 3, comma 56, della legge 23.12.1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b)                              l’art. 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

 

Preso atto che, in base al disposto dell’art. 1, commi 2 e 3, del decreto legge 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24.07.2008, n. 126, e della risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 04.03.2009, tutte le unità immobiliari sopra indicate rientrano nei casi di esclusione previsti dal comma 1 dello stesso articolo, ad esclusione delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, in quanto la loro assimilazione all’abitazione principale non deriva da apposita disposizione legislativa;

 

Visto l’articolo 8 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504 e s.m.i, che al comma 2 dispone: “Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”; e al comma 3 dispone: “A decorrere dall’anno d’imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’articolo 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa, l’importo di euro 103,29, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a euro 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.”;

 

Richiamato l'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, così come confermato dall'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che ha sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali di loro competenza;

 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26.03.2003 e s.m.i., in particolare gli articoli 6, 8 e 10;

 

Ritenuto per l’anno 2011 di:

 

1)      confermare l’aliquota ordinaria applicabile alle aree fabbricabili e a tutte le unità immobiliari possedute che non siano adibite ad abitazione principale, nella misura del 7,00 per mille;

2)      confermare l’aliquota applicabile ai terreni agricoli nella misura del 6,50 per mille.

3)      determinare l’aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale che non rientrano nei casi di esclusione per espressa disposizione legislativa o per mancata assimilazione regolamentare nelle seguenti misure: 4,50 per mille e la detrazione per abitazione principale nelle seguenti misure: euro 180,00 per le unità immobiliari con tariffe d’estimo catastali inferiori o uguali a euro 103,29 (A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A9) ed euro 145,00 le unità immobiliari con tariffe d’estimo catastali superiori a euro 103,29 (A/7 – A1 – A8);

 

Rilevato che il gettito I.C.I. per l’anno 2011, è preventivato nella misura di euro 1.350.000,00;

 

            Dato  atto  che, ai sensi dell’art. 49,  comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli  in merito:

·      alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Tributi;

·      alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario;

 

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti n. 15

Voti contrari n. 4 (Malano, Berardi, Pagliarin, Albertino)

Voti favorevoli n. 11

 

DELIBERA

 

1)     di confermare l’aliquota ordinaria applicabile alle aree fabbricabili e a tutte le unità immobiliari possedute che non siano adibite ad abitazione principale nella misura del 7,00 per mille.

2)     di confermare l’aliquota applicabile ai terreni agricoli nella misura del 6,50 per mille.

3)     di determinare l’aliquota e la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale che non rientrano nei casi di esclusione per espressa disposizione legislativa o per mancata assimilazione regolamentare nelle seguenti misure: 4,50 per mille e la detrazione per abitazione principale nelle seguenti misure: euro 180,00 per le unità immobiliari con tariffe d’estimo catastali inferiori o uguali a euro 103,29 (A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A9) ed euro 145,00 le unità immobiliari con tariffe d’estimo catastali superiori a euro 103,29 (A/7 – A1 – A8);

4)     di dare atto che, in base al disposto dell’art. 1, commi 1 e 2 del decreto legge 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24.07.2008, n. 126, è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per abitazione principale si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.i., nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del decreto 504/92.

5)     di dare atto che si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili – artt. 8 e 10 in materia di riduzioni d’imposta e di equiparazione all’abitazione principale, ad esclusione delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, in quanto la loro assimilazione all’abitazione principale non deriva da apposita disposizione legislativa, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del decreto 504/92;

6)     di dare atto che la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 31.03.2008, che al punto 5 del dispositivo che prevedeva l’applicabilità dell’aliquota e della detrazione previste per l’abitazione principale ai fabbricati posseduti o in usufrutto ad anziani o disabili residenti presso ricoveri, purché i fabbricati stessi non fossero locati o concessi in uso gratuito a familiari, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento comunale, era vigente alla data del 29.05.2008 e pertanto anche tali fabbricati sono da considerarsi assimilati all’abitazione principale e di conseguenza esclusi dall’imposta;

7)     di dare atto che, in base alle disposizioni dell’art. 1, comma 3, del decreto legge 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24.07.2008, n. 126, l’esenzione si applica anche nei casi previsti dall’art. 6, comma 3-bis  e dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 504/92 e s.m.i.

8)     di dare atto che il gettito I.C.I. per l’anno 2011, con l’approvazione delle suddette aliquote, è preventivato nella misura di euro 1.350.000,00.

 

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

            Visto l’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

 

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti n. 15

Voti contrari n. 4 (Malano, Berardi, Pagliarin, Albertino)

Voti favorevoli n. 11

 

D E L I B E R A

            di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 

 

GL/tm

CC-2011-00005