COMUNE DI ARIGNANO
DELIBERA G.C. N°  2 DEL 31-01-2005
 
OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili. Fissazione aliquota e detrazioni d'imposta per l'anno 2005
 
 
LA GIUNTA COMUNALE
 
Premesso
-         che l’ICI – Imposta Comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e dello stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
 
-         che l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 come modificato dall’art.6 del D.Lgs 23 marzo 1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
 
-         che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;
 
-         che ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete al Consiglio Comunale, nell’approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;
 
-         VALUTATI gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’Ente:
 
a)     nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo:
b)     in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione
 
 
Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell'aliquota e dell'imposta:
1) l'aliquota deve essere determinata in misura non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o agli alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
2) l'aliquota può essere determinata in misura ridotta, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
3) la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in euro 103,29;
4) l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l'importo della detrazione di euro 103,29 può essere elevato fino a euro 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;
5) i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Ritenuto necessario,  modificare l’ attuale  misura dell'imposta disponendo l'aliquota per l'anno 2005  nel 4,75 per mille per tutte le unità immobiliari;
 
Ritenuto inoltre:
- di confermare  in € 103,29 la detrazione per abitazione principale, 
- di avvalersi della facoltà di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;
Dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della L 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento, ai fini I.C.I;
Quantificata pertanto la previsione di entrata in aumento per l'anno  2005  in euro  24.375,00
 
Vista la legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4 del D.L 8-8-1996, n. 437, convertito con modificazioni con L. 24-10-1996, n. 556.
Visto il Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446.
Vista la legge 27-12-1997, n. 449.
Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I, approvato con propria deliberazione n.33  in data, 29-11-1998  esecutiva.
Visti i pareri sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Favorevole
f.to  Damiani rag. Eralda
 
Con votazione unanime
 
delibera
 
- di determinare l’ aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2005 nella  misura del 4,75 per mille per tutte le unità immobiliari.
 
- di  confermare a €  103,29  l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ;
 
- di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;