PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Deliberazione del Consiglio Comunale n.  3   del 24/03/2010

 

 

 Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).

               DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE D’IMPOSTA E PER L’ANNO 2010.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

-           il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica, ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267/2000 ha espresso parere favorevole;

 

            PRESO ATTO della relazione dell’Assessore al Bilancio che introduce l’argomento ed il quadro normativo in materia di ICI;

 

VISTO CHE, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 156, della Legge 27.12.2006, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I. rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;

 

VISTO il Titolo I, Capo I del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’istituzione dell’ ”Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)”.

 

VISTO l’art. 3, commi da 48 a 59, della Legge 23.12.1996, n. 662;

 

VISTO l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;

 

VISTO l’art. 1, comma 5, della Legge 27.12.1997 n. 449 il quale testualmente recita:

“5. I Comuni possono fissare aliquote agevolate dell’I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori”;

 

            RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 il quale prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

            VISTO il D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito con modificazioni nella Legge 24.07.2008 n. 126 con la quale veniva disposta l’esenzione I.C.I., a decorrere dall’anno 2008, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze utilizzate dal soggetto passivo ad eccezione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 abitazioni in ville; A/9 Castelli e palazzi di  eminenti pregi artistici  o storici;


 

       RITENUTO, anche in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppur in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto ad assicurare l’equilibrio del bilancio 2010 di dover applicare per il corrente anno le seguenti aliquote in misura pari a quanto stabilito per l’anno 2009 con deliberazione consiliare n. 2 in data 30.03.2009;

 

ALIQUOTA ORDINARIA: 6,50 per mille;

 

ALIQUOTA RIDOTTA: 4,00 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, appartenente alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9. Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente  ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intendono per pertinenza le unità immobiliari classificate C/2, C/6 e C/7.

Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado ed affini entro il primo grado ed a condizione che non sussistano situazioni totali o parziali di sub-affitto e sempre che il parente utilizzi l’immobile come abitazione principale ed abbia ivi stabilito la propria residenza.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista, l’uso gratuito dovrà essere comprovato da contratto di comodato scritto regolarmente registrato.

Sono altresì considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente a condizione che venga comprovato che è stata presentata  all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime.

In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione. E’ considerata unità immobiliare principale l’unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

AREE FABBRICABILI: 7,00 per mille;

 

ALLOGGI VUOTI O NON LOCATI: 7,00 per mille, con esclusione delle abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

 

ALIQUOTA AGEVOLATA: 1,00 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero  volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti nel centro storico. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori ai sensi della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

       CONSIDERATO che limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, sino a concorrenza del suo ammontare, £. 200.000.= (elevabili dal 1997 sino a £. 500.000.= come specificato dall’art. 3 comma 55, della Legge 23.12.1996 n. 662) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si verifica tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la medesima si verifica;

 

     RICHIAMATO l’art. 58, comma 3, del D. Lgs. n. 446/1997, il quale stabilisce che “Limitatamente all’abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all’art. 8 comma 3, del D. Lgs. 31.12.1992, n. 504, può essere stabilita in misura superiore a £. 500.000 e fino a concorrenza dell’importo dovuto per la predetta unità. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente”;

 

     RITENUTO opportuno procedere a determinare la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, valevole per l‘intero anno 2010 confermando l’importo di € 120,00;

  

            RITENUTO di poter quantificare in applicazione delle aliquote anzidette in €. 400.000,00  il gettito dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2010;

 

SENTITO l'intervento del con. GARZENA, che evidenzia come le variazioni , per le disposizioni della recente finanziaria, non avrebbero potuto comunque essere
apportate.

SENTITO altresì l'intervento  del cons BOSIO, il quale sostiene che, anche se
fosse stato disposto altrimenti,    la volontà dell'Amministrazione è quella di
non apportare aumenti.

 

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espresso per alzata di mano e proclamato dal Presidente

Presenti:                    16

Votanti                                   16

Astenuti                     //

Voti favorevoli                       16

Voti contrari               //

 

 

DELIBERA

 

1) DI DETERMINARE le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) valevoli per l’anno 2010;

 

ALIQUOTA ORDINARIA: 6,50 per mille;

 

ALIQUOTA RIDOTTA: 4,00 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, appartenente alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9. Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente  ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intendono per pertinenza le unità immobiliari classificate C/2, C/6 e C/7.

Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado ed affini entro il primo grado grado ed a condizione che non sussistano situazioni totali o parziali di sub-affitto e sempre che il parente utilizzi l’immobile come abitazione principale ed abbia ivi stabilito la propria residenza.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista, l’uso gratuito dovrà essere comprovato da contratto di comodato scritto regolarmente registrato.

Sono altresì considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente a condizione che venga comprovato che è stata presentata  all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime.

In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione. E’ considerata unità immobiliare principale l’unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

AREE FABBRICABILI: 7,00 per mille;

 

ALLOGGI VUOTI O NON LOCATI: 7,00 per mille, con esclusione delle abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

 

ALIQUOTA AGEVOLATA: 1,00 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero  volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti nel centro storico. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori ai sensi della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

2) DI DETERMINARE in € 120,00 la detrazione I.C.I. per l’anno 2010 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

 

3) DI DARE ATTO che ai sensi del D.L. 27.05.2008 N. 93, convertito con modificazioni nella Legge 24.07.2008 n. 126, è stata disposta l’esenzione I.C.I., a decorrere dall’anno 2008, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze utilizzata dal soggetto passivo ad eccezione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

 

4) DI PROVVEDERE ai sensi della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14.06.2003, n. 3 a trasmettere al Ministero tramite posta elettronica, la richiesta di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento politiche fiscali, corredata dalla deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni I.C.I. adottate per l’anno 2010;

 

Inoltre  

 

Considerata l'urgenza, con separata votazione

Presenti:                    16

Votanti                                   16

Astenuti                     //

Voti favorevoli                       16

Voti contrari               //

 

DELIBERA

 

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n.267/2000 

 

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La lettura e l’approvazione della presente deliberazione sono rimesse alla prossima riunione del Consiglio Comunale.

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RR/ra/DG/cl