Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dell’08.02.2007

 

OGGETTO: Determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007.

 

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                          f.to dott. Luigi CUNTI

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO l'art. 4 della legge 23.10.1992 n. 421, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce, a decorrere dall’anno 1993, l'imposta comunale immobiliare (I.C.I.);

 

VISTO l'art. 1, comma 156, della legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce che l’aliquota per l’applicazione della suddetta imposta è determinata con deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro la data di approvazione del relativo bilancio di previsione;

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 30.11.2006, che differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2007 al 31.03.2007;

 

RITENUTO di dover provvedere a tanto, stabilendo, per l’anno 2007, la determinazione di un'aliquota, in misura unica, pari al sei virgola cinque per mille, applicata alla base imponibile di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio di questo Comune, ai sensi dell'art. 4 della legge 23.10.1992, n. 421, e del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, e di determinare in € 103,30 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992, come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge 662/1996, non applicando le riduzioni o le elevazioni previste dal comma 3 e considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata;

 

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della possibilità di fissare aliquote agevolate in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili, ai sensi del  5° comma dell'art. 1 della legge 27.12.1997 n. 449;

 

VISTO il regolamento disciplinante l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. f),del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

 

VISTO l’art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18.10.2001, n. 3, entrata in vigore in data 08.11.2001, con il quale è stato abrogato l’art. 130 della Costituzione Italiana che prevedeva l’esercizio del controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti Locali da parte della Regione;

 

VISTO il comunicato della Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega della Regione Piemonte, pubblicato sul B.U.R. n. 45 del 07.11.2001, inerente la soppressione delle funzioni di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli Enti Locali da parte del Comitato Regionale di Controllo nei casi previsti dal decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, a far data dall’08.11.2001, a seguito dell’entrata in vigore della citata legge costituzionale;

 

SENTITO il parere favorevole del Segretario Comunale sulla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

 

CON otto voti favorevoli resi nei modi di legge e n. tre astenuti (Pisano, Trovero Roberto e Somaggio);

 

D E L I B E R A

 

Ø      DI APPROVARE la narrativa, e, per l'effetto di determinare nella misura del sei virgola cinque (6,5) per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 2007, ai sensi dell'art. 4 della legge 23.10.1992 n. 421, e del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, e di determinare in € 103,30 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, non applicando le riduzioni o le elevazioni previste dal comma 3 e considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata e di non avvalersi delle disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 1 della legge 27.12.1997 n. 449.