Deliberazione del consiglio comunale n. 8  in data 28.04.2011

 

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili. Determinazione delle aliquote e delle detrazioni.

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto l’articolo 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni che al comma 2 recita: “L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”;

 

Visto l’art. 151, comma 1 della legge 18.08.2000, n. 267, che dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo e al comma 2 dispone che il bilancio è corredato, tra l’altro, degli allegati previsti dall’articolo 172, tra i quali, alla lettera e): le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali, nonché, per  i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

 

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare il comma 156 che stabilisce che l’organo competente per deliberare l’aliquota dell’I.C.I. è il Consiglio Comunale;

 

Evidenziato che l’art.77 bis, comma 30, del D.Lgs. n.112/2008 convertito in Legge n.133/2008 ha previsto la sospensione del potere degli Enti locali, per il triennio 2009/2011, di deliberare aumenti dei tributi ed addizionali, fatta eccezione per gli aumenti della tassa rifiuti;

 

Ritenuto di riconfermare per l’anno 2011 le medesime aliquote e detrazioni già applicate per l’anno 2010 relativamente all’imposta comunale sugli immobili;

 

Visto che il termine per l’approvazione del bilancio è stato prorogato al 30.06.2011;

 

Visto l’art.1 del D.l. 27.5.2008 n.93 convertito nella legge n.126 del 26.7.2008, che dispone quanto segue:

    “ A  decorrere  dall'anno  2008  è esclusa dall'imposta comunale sugli  immobili  di  cui  al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  l’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del soggetto passivo.”;

 

Vista la deliberazione della Consiglio Comunale n. 4 del 27.04.2010, con la quale  sono state determinate le aliquote ICI per l’anno 2010 nella misura seguente:

1)      6,00 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze , e per i terreni agricoli ;

2)      7,00 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili;

 

Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione per l’anno 2011 di confermare al 7 per mille  l’aliquota applicabile alle unità immobiliari e alle loro pertinenze, nonché alle aree fabbricabili;

 

Considerato dover prevedere l’aliquota agevolata nella misura dell’1 (uno) per mille per i terreni ubicati nella fascia golenale del Torrente Lemina, delimitata a nord dalle opere di protezione del centro abitato ed a sud dal citato torrente ed evidenziati in mappa in parte dal Foglio 9 e in parte dal Foglio 10, come già stabilito anche per l’anno 2010 con la sopracitata deliberazione consiliare n.4/2010;

 

Ritenuto di confermare per l’anno 2011 l’aliquota ordinaria applicabile  ai terreni agricoli nella misura del 6,00 per mille;

 

Rilevato che il gettito I.C.I. per l’anno 2011, è preventivato nella misura di Euro 166.000,00;

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito:

• alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Finanziario;

• alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario;

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

 

D E L I B E R A

 

1. di stabilire per l’anno 2011 l’aliquota ordinaria applicabile alle aree fabbricabili e a tutte le unità immobiliari possedute nella misura del 7,00 per mille;

 

2.  di dare atto che, in base al disposto dell’art.1, comma 1 e 2 del D.Lgs. n.93 del 27.05.2008, convertito con Legge n.126 del 24.07.2008, è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità abitativa adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.  L’esenzione è riconosciuta ad eccezione degli immobili appartenenti alle categorie A/1 – A/8 – A/9.  L’esenzione va inoltre riconosciuta a tutte le unità che il Comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali;

 

3. di confermare per l’anno 2011 l’aliquota applicabile alle unità adibite ad abitazione principale (A/1 abitazioni di tipo signorile, A/8 ville, A/9 castelli e palazzi eminenti)  ed alle sue pertinenze ed  ai terreni agricoli, nella misura del 6,00 per mille;

 

4.  di confermare la detrazione spettante per l’abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) nella misura di € 110,00, relativamente alle unità immobiliari che non rientrano nei casi di esclusione;

 

5. di dare atto che alle abitazioni locate a soggetto residente con contratto registrato viene riconosciuto unicamente il beneficio dell’aliquota ridotta, come da deliberazione consiliare n.2 in data 10.03.2009;

 

6. di confermare per l’anno 2011 l’aliquota nella misura dell’1,00 per mille per i terreni ubicati nella fascia golenale del Torrente Lemina, delimitata a nord dalle opere di protezione del centro abitato ed a sud dal citato torrente, individuati in mappa in parte dal Foglio 9 ed in parte dal Foglio 10, e circoscritti con segno rosso nelle planimetrie A e B allegate alla deliberazione consiliare n.4/2010 sopracitata;

 

7. di dare atto che il gettito I.C.I. per l’anno 2011, in conseguenza di quanto deciso, è preventivato nella misura di euro 166.000,00;

 

8.  di dare atto che il minor gettito derivante dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.93 del 27.05.2008, convertito con modifiche dalla Legge n.126 del 24.07.2008, quantificato per l’anno 2011 in via presuntiva in Euro 76.000,00verrà rimborsata al Comune, con oneri a carico del bilancio dello Stato, previa certificazione del minor gettito da trasmettere al Ministero dell’Interno.