DELIBERAZIONE DI C.C. N. 8 DEL 26.02.2007

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20.02.2006 regolarmente esecutiva ai sensi di legge, con cui venne determinata, per l’anno 2005 l’aliquota I.C.I. nella misura nella misura del 6 per mille per la prima casa e del 7 per mille per tutti gli altri immobili, e venne dato atto che la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, ai sensi del D.L.vo 30/12/92 n° 504 e successive modificazioni ed integrazioni, rimaneva determinata in € 103,29= (detrazione minima),

 

Dato atto che il gettito del tributo in parola, per l’anno 2007 è stato previsto nello schema del bilancio di previsione del 2007, approvato dalla Giunta Comunale, in €  251.000,00= (pari all’introito realizzatosi nel 2006);

 

Visto l’art. 52 del D. Lg.vo 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., con il quale è stata conferita agli Enti locali la facoltà di regolamentare la gestione di tutte le entrate sia tributarie che patrimoniali, salvo quanto attiene all’individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

 

Visto il D.L.vo 30/12/1992 n° 504  e s.m.i., istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

Visto l’art. 58 del D.L.vo 15/12/1997 n° 446, con cui vengono apportate modificazioni al capo I del D.L.vo 504/92;

 

Visto, in particolare, l’art 59 del D.Lg.Vo 446/97, con cui vengono dettate specifiche disposizioni sulla potestà regolamentare in materia di I.C.I.;

 

Richiamata la propria deliberazione di C.C. n. 38 del 14.11.1998, esecutiva, con cui venne approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - a valere dall’1/1/1999;

 

Visto  l’art. 14 del predetto Regolamento che testualmente recita:

Determinazione delle aliquote.

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno o entro il diverso termine stabilito da disposizione di legge ,con effetto per l’anno successivo.

2.       Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille.”;

 

 

Considerato che l’art. 1, comma 156, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede che all’articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: «comune» sia sostituita dalle seguenti: «consiglio comunale» e che pertanto l'aliquota deve essere stabilita dal consiglio comunale;

 

Visto l’art. 151, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro;

 

Visto l’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448, il quale dispone che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi comunali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1, comma 3, del D.Lg.vo 28.09.1998 n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Visto il D.M. Interno del 30.11.2006 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio per l’anno 2007 è stato fissato al 31 marzo 2007;

 

Ritenuto di determinare, per l’anno 2007, l’aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

·            6 per mille per la prima case;

·            7 per mille per i restanti immobili;

·            e la detrazione per l’abitazione principale in € 103,29 (misura minima prevista dalla legge);

 

Atteso che, per l’anno 2007, la previsione dell’entrata ICI, quantificata come in precedenza dettagliato,  consente di far fronte alla gran parte dei costi di gestione dei servizi;

 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile dell’area contabile;

 

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, con il seguente esito:

PRESENTI     

N° 9

VOTANTI      

N° 9

VOTI FAVOREVOLI 

N° 9

 

D E L I B E R A

 

1)              di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

 

2)              di determinare, per l’anno 2007, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per la prima casa e del 7 per mille per tutti gli altri immobili, determinando in € 103,29 (misura minima) la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;

 

3)              di dare atto che la presente deliberazione è stata adottata nei termini di legge tenuto conto delle disposizioni dell’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448 e del D.M. Interno del 30.11.2006, che ha disposto la proroga del termine per la deliberazione del bilancio per l’anno 2007 al 31 marzo 2006;

 

4)              di dare atto che è stato acquisito il parere tecnico favorevole di cui all’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. 267/2000;

 

5)              di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti presso il Ministero di  Grazia e Giustizia per la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.lg.vo 15.12.1997 n. 446 e della circolare del Ministero delle Finanze n. 49/E del 13.02.1998;

 

6)              Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con una seconda distinta votazione, resa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

 

PRESENTI     

N° 9

VOTANTI      

N° 9

VOTI FAVOREVOLI 

N° 9

 

*   **   *