ISTRUZIONI PER L’ICI ANNO 2008

(reperibili anche su sito internet: www.comune.cirie.to.it)

 

 

 

1   -   TERMINI DI SCADENZA PER IL PAGAMENTO

 

ACCONTO:     Il versamento, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, deve essere effettuato entro il 16 giugno.

SALDO:      La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

 

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per  eccesso se superiore a detto importo.

 

Il versamento per CIRIE’ va effettuato a favore dell’agente della riscossione competente: EQUITALIA NOMOS  SPA - CIRIE’ - TO - ICI - Conto Corrente postale n. 88714696

 

E’ facoltà del contribuente effettuare il versamento dell’imposta con il mod. F24.

 

 

2     MODALITA’ DI VERSAMENTO

          (Art. 13 del Regolamento Comunale)

 

1.        L’imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

2.        Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera i) D.Lgs. 446/1997, si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

-       l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento;

-       venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all’atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione, l’immobile a cui i versamenti si riferiscono;

-       vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

3.        In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

4.        Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

5.        In caso di decesso del soggetto passivo d’imposta, il versamento per l’anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l’intera annualità. Nella determinazione dell’imposta, in particolare per l’eventuale applicazione della detrazione per l’abitazione principale, si dovrà tenere conto dell’effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

 

L’importo minimo dovuto ai fini I.C.I. in sede di versamento ordinario è pari ad € 12,00, dovendosi intendere revocata ogni diversa disposizione introdotta in atti regolamentari precedenti. Se l’ammontare relativo alla prima rata non supera l’importo minimo di € 12,00, esso va versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo.

 

Si ricorda che dal 1° gennaio 1997 i redditi dominicali dei terreni e le rendite catastali dei fabbricati devono essere rivalutati rispettivamente del 25% e del 5%.

 

I modelli della dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili presso l’ufficio Tributi (Palazzo Comunale, 1° piano, stanza 12).

 

I moduli di versamento sono reperibili presso:

Ø        l’agente della Riscossione – EQUITALIA NOMOS SpA – Via Lanzo n. 68

Ø        tutti gli uffici postali

Ø        l’ufficio Tributi (Palazzo Comunale, 1° piano, stanza 12).

 

I versamenti possono essere effettuati presso:

Ø        tutti gli uffici postali

Ø        gli sportelli del concessionario EQUITALIA NOMOS SpA

Ø        gli Istituti di Credito convenzionati.

 

 

3     ALIQUOTE

 

5,30 per mille per le unità immobiliari possedute da persone fisiche, dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, direttamente adibite ad abitazione principale e pertinenze (massimo 2 pertinenze) o concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado e gli affini al primo grado, per tutti gli immobili posseduti dall’Agenzia Territoriale per la Casa, per le unità immobiliari, adibite ad abitazione, e le pertinenze (massimo 2 pertinenze) non locate di anziani e disabili residenti in case di riposo;

7 per mille regime ordinario d’imposta;

 

 

4     ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

          (Art. 7  del Regolamento Comunale)

 

1.   In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta, anche se esclusivamente nei limiti della detrazione comunale di cui all’art. 8, comma 2 D.Lgs. 504/1992:

a)       l’unità immobiliare posseduta a titolo di soggetto passivo di imposta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b)       l’abitazione concessa dal soggetto passivo di imposta in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 3° grado, oppure agli affini entro il 1° grado, se nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

c)       le unità immobiliari ad uso abitativo assegnate dall’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino.

2.   L’anno di imposta successivo all’applicazione delle agevolazioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione I.C.I. supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.

3.   Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione I.C.I. può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all’utilizzo agevolato dell’immobile, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata. 

4.   Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

 

 

5     DETRAZIONE

 

La detrazione dall’imposta è di €. 125,00 ed è applicabile per:

Ø        l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

Ø        l’unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, non locata di anziani e disabili residenti in case si riposo;

Ø        le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al terzo grado in linea retta e collaterale ed affini al primo grado;

Ø        le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dell’Agenzia Territoriale per la Casa;

con la precisazione che nessun contribuente, ad eccezione dell’ATC e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, può usufruire di più di una detrazione di € 125,00;

                       

 

NOVITA’ DETRAZIONI ANNO 2008

 

La legge n. 244/08 (Finanziaria 2008), all’art. 1, comma 5, ha fissato un’ulteriore detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo di un importo pari all’1,33 per mille della base imponibile.

La stessa detrazione minore o uguale a €. 200,00 può essere utilizzata fino a concorrenza del suo ammontare, rapportandola al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in funzione della quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Nella determinazione della base imponibile su cui calcolare l’ulteriore detrazione deve essere incluso anche il valore delle sue eventuali pertinenze. L’ammontare delle detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, deve essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 (trattasi di abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e di castelli e palazzi di pregio artistico e storico)

 

 

6   -  PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

 

Per ottenere il trattamento agevolato per le pertinenze (unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione, nella quale dovranno essere indicate le pertinenze alle quali si intende applicare l’aliquota agevolata. In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, l’agevolazione non potrà essere concessa. Non è necessaria la denuncia per le situazioni già dichiarate in precedenza.

 

 

7 – DICHIARAZIONE

 

1.   I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all’art. 10, comma 4 D.Lgs. 504/1992, ovvero, in mancanza, mediante apposito modello predisposto e reso disponibile dal Comune.

2.   Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione I.C.I. a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l’Ufficio del Territorio.

3.   Rimane invece dovuta la presentazione della dichiarazione I.C.I. in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l’Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di agevolazioni e/o riduzioni d’imposta.

4.   In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell’imposta comunale sugli immobili e deve essere presentata entro il termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

5.   Per quanto riguarda gli immobili adibiti ad abitazione principale, gli stessi devono formare oggetto di apposita dichiarazione I.C.I. in tutti i casi in cui il soggetto passivo d’imposta, pur dimorando abitualmente in tale immobile, non vi risulti residente sulla base delle certificazioni anagrafiche.

 

Il Comune invita i proprietari di immobili non dichiarati in catasto ovvero dichiarati ma con situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie (categorie A/4, A/5 e A/6), a regolarizzare la posizione catastale del proprio immobile.

 

 

 

COMUNE DI CIRIE’ (TO)

UFFICIO TRIBUTI

TEL. 011/9218144 - FAX 011/9218105

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI

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