ISTRUZIONI PER L’ICI ANNO 2009

(disponibili anche sul sito Internet: www.comune.cirie.to.it)

 

 

 

IN QUALI CASI NON SI PAGA PIU’ L’ICI

 

ABITAZIONE PRINCIPALE

Dall’anno 2008, ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, , le abitazioni principali sono completamente esentate dal pagamento dell’ICI.

Non godono dell’esenzione gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente (che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale) e i suoi familiari hanno la dimora abituale (residenza) .

 

PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

L’esenzione ICI si estende anche a due pertinenze dell’abitazione principale, comprese tra le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

 

ABITAZIONI EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

A partire dal 1° gennaio 2009, sono incluse nell’esenzione anche le seguenti abitazioni, equiparate per legge o regolamento comunale alle abitazioni principali:

a)   l’abitazione posseduta a titolo di soggetto passivo da persona di età superiore a 65 anni o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non venga affittata;

b)   le unità immobiliari abitative assegnate dall’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino;

c)    le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

L’esenzione si applica anche ai soggetti separati o divorziati,  non assegnatari della casa coniugale, purché non siano proprietari o titolari di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione nello stesso comune in cui è situata la casa coniugale.

Sono fatte salve tutte le equiparazioni precedentemente previste dal regolamento comunale e regolarizzate entro il 31 dicembre 2008.

 

 

 

CHI DEVE PAGARE L’ICI

 

Devono pagare l’ICI coloro che non sono compresi nei casi sopra indicati e che posseggono fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli.

 

ALIQUOTE

5,30 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  adibite ad abitazione principale (con massimo 2 pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) o equiparate per legge o regolamento comunale all’abitazione principale (art. 7 del Regolamento Comunale);

7 per mille regime ordinario d’imposta;

 

DETRAZIONE

E’ applicabile la detrazione dall’imposta di €. 125,00 alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale  e a quelle ad esse equiparate (con al massimo 2 pertinenze) appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

 

PAGAMENTO CON ALIQUOTA AGEVOLATA (5,30 per mille)

A partire dal 1° gennaio 2009  può applicare l’aliquota agevolata (5,30 per 1000) anche chi concede un immobile abitativo in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli), purché questi ultimi vi stabiliscano la  residenza anagrafica.

In questo caso, l’aliquota agevolata va applicata anche alle pertinenze dell’abitazione principale (C/2, C/6 e C/7), nel limite di due.

Ogni contribuente può applicare questa agevolazione a una sola abitazione.

Per ottenere l’applicazione dell’agevolazione, per l’unità immobiliare e le pertinenze, il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione (modello ministeriale).

 

AGEVOLAZIONI PER LE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

Per ottenere il trattamento agevolato per le pertinenze (unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) nei seguenti casi:

-          unità immobiliari (appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) adibite ad abitazione principale o equiparate all’abitazione principale;

-          abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli) che vi stabiliscono la loro residenza anagrafica

il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione, nella quale dovranno essere indicate le pertinenze alle quali si intende applicare l’aliquota agevolata. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, l’agevolazione non potrà essere concessa.

Non è necessaria la denuncia per le situazioni già dichiarate in precedenza.

 

QUANDO E COME PAGARE

ACCONTO:     Il versamento, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, deve essere effettuato entro il 16 giugno.

SALDO:    La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

E’ possibile effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno in soluzione unica, entro il 16 giugno.

L’importo del versamento va arrotondato all’euro,  per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e  per  eccesso se uguale o superiore.

Il versamento per CIRIE’ va effettuato a favore dell’agente della riscossione competente: EQUITALIA NOMOS – SPA -  CIRIE’ -  TO – ICI – Conto Corrente postale n. 88714696

Si può effettuare il versamento dell’imposta anche con il mod. F24.

 

L’imposta è di norma versata autonomamente da ogni contribuente. Si considerano regolari i versamenti effettuati da contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

-       l’imposta sia stata completamente versata per l’anno di riferimento;

-       chi ha effettuato il versamento provveda a individuare, all’atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione, l’immobile a cui i versamenti si riferiscono;

-       sia comunicato il nominativo degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

I modelli della dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili presso l’ufficio Tributi (Palazzo Comunale, 1° piano, stanza 12).

 

L’importo minimo dovuto ai fini I.C.I. in sede di versamento ordinario è pari ad € 12,00. Se l’ammontare della prima rata non raggiunge i 12 euro, esso va versato cumulativamente con il saldo.

Si possono trovare i moduli di versamento presso:

Ø        l’agente della Riscossione – EQUITALIA NOMOS SpA – Via Lanzo n. 68

Ø        tutti gli uffici postali

Ø        l’ufficio Tributi (Palazzo Comunale, 1° piano, stanza 12).

I versamenti possono essere effettuati presso:

Ø        tutti gli uffici postali

Ø        gli sportelli del concessionario EQUITALIA NOMOS SpA

Ø        gli Istituti di Credito convenzionati.

 

DICHIARAZIONE

Non è necessario presentare la dichiarazione I.C.I. per  variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari regolarmente e correttamente iscritte presso l’Agenzia del Territorio (Catasto).

La dichiarazione ICI è invece dovuta per gli immobili la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, o che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l’Agenzia del Territorio, o ancora che usufruiscano di agevolazioni e/o riduzioni d’imposta.

Il possesso di immobili sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, vanno dichiarati utilizzando l’apposito modello ministeriale.

Per quanto riguarda gli immobili adibiti ad abitazione principale, gli stessi devono formare oggetto di apposita dichiarazione I.C.I. in tutti i casi in cui il soggetto passivo d’imposta, pur dimorando abitualmente in tale immobile, non vi risulti residente sulla base delle certificazioni anagrafiche.

 

Il Comune invita i proprietari di immobili non dichiarati in catasto, o dichiarati ma con situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie (categorie A/4, A/5 e A/6), a regolarizzare la posizione catastale del proprio immobile.

 

Per ulteriori informazioni:

 

COMUNE DI CIRIE’ (TO)

UFFICIO TRIBUTI - TEL. 011/9218144 - FAX 011/9218105

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI

Giorno

Mattina

Pomeriggio

dalle

alle

dalle

alle

Lunedì

9,15

12,45

15,30

17,30

Martedì

9,15

12,45

chiuso

Mercoledì

chiuso

15,30

17,30

Giovedì

9,15

12,45

chiuso

Venerdì

9,15

12,45

chiuso

Sabato

9,15

11,45

chiuso

 

 

Ciriè, 4 maggio 2009

Firmato

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMIA

E ORGANIZZAZIONE

(Dott. Gianni BERGANTIN)