COMUNE DI CIRIE’

PROVINCIA DI TORINO

Ufficio Gestione e Riscossione Tributi Locali – Concessionario CERIN srl

Indirizzo: Via Matteo Pescatore n. 11 (Angolo Via Barbano) - 10073 Ciriè

Tel.: 011-5505378 / 011-5505383 Fax:011.5505384

E-mail: tributi.cirie@cerinweb.it Indirizzo internet: www.cerinweb.it

 

I.C.I.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2011

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 24/11/2008, di approvazione delle aliquote e riduzioni ICI per l’anno

2009 confermate, ex art.1 comma 169 L .n. 296 del 27/12/2006 legge finanziaria 2007, anche per il 2011;

Visto il Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008, convertito con modificazioni in legge n.126 del 24/07/2008;

si riportano di seguito le aliquote ai fini ICI per l’anno 2011:

-     Aliquota ordinaria per gli immobili e per le ipotesi diverse da quelle in seguito elencate

7 per mille

 

Altre aliquote:

a)     Per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale – ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 - dei soggetti passivi residenti nel Comune (a norma dell’art. 8 del Regolamento sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in Catasto; per pertinenza si intende il garage o box auto, la soffitta e la cantina o la tettoia, limitatamente a due sole unità classificate catastalmente C/2 , C6 o C/7).

Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo e i suoi familiari hanno la dimora abituale (residenza).

 

 

ESENTI

b)     Per l’unità immobiliare destinata ad abitazione, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto:

·     da soggetto passivo con età superiore a 65 anni o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non venga affittata;

·     da soggetti passivi divorziati, non assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano proprietari o titolari di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione nello stesso comune in cui è situata la casa coniugale;

·     unità immobiliari assegnate dall’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino;

·     unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci                       assegnatari.

 

 

 

ESENTI

c)     Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale (con massimo 2 pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) o equiparate per legge o Regolamento Comunale all’abitazione principale (art. 7 del Regolamento Comunale)

 

5,30 per mille

d)     per unità immobiliari destinate ad abitazione e relative pertinenze (massimo due comprese nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7), possedute dai soggetti passivi in aggiunta all’abitazione principale - ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 - ( per le quali l’aliquota è del 5,30 per mille), concesse in uso gratuito (nei limiti di una sola unità abitativa), a parenti in linea retta di 1° grado (genitore/figlio) e da questi occupate a titolo di abitazione principale. Tale condizione deve essere comunicata attraverso la presentazione della dichiarazione ICI redatta su modello ministeriale. Per le situazioni già dichiarate negli anni precedenti non è necessario ripresentare la predetta dichiarazione ICI.

 

5,30 per mille

 

 

DETRAZIONI

 

-        dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9, si detraggono € 125,00 (euro-centoventicinque/00) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

-        se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 

PAGAMENTO

 

Il pagamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato in due rate:

-        la prima entro il 16 giugno, in misura pari alla metà dell’imposta dovuta, determinata con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni in vigore nell’anno 2010;

-        la seconda, dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.

 

Il pagamento dell’intera imposta dovuta per l’intero anno può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno 2011.

 

 

L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore detto importo.

 

L’ICI non è dovuta se l’importo annuo da versare è inferiore ad € 12,00. Se l’ammontare della prima rata non raggiunge € 12,00, esso va versato cumulativamente con il saldo.

 

Il versamento dell’imposta può essere effettuato con le modalità di seguito indicate:

 

1.           A mezzo bollettino di c/c postale n. 7159647 intestato CE.R.IN. S.R.L. CONCESSIONARIO COMUNE CIRIE’ I.C.I.

2.           Con Modello F24 (novità introdotta dalla Finanziaria 2007), presso la Banca o la Posta, ovviamente anche telematico, utilizzando i seguenti codici:

3901 ICI per l’abitazione principale

3902 ICI per i terreni agricoli

3903 ICI per le aree edificabili

3904 ICI per gli altri fabbricati

3906 ICI interessi

3907 ICI sanzioni

Il codice del Comune di Ciriè da inserire nel campo Codice Ente è C722.

Il mancato o tardivo versamento dell’imposta comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 471/97 nella misura del 30% dell’imposta non versata oltre agli interessi moratori nella misura del 1,50% giornaliero. E’ tuttavia possibile procedere al Ravvedimento Operoso con sanzioni ridotte pari a:

-          3,75% per versamento entro un anno dalla scadenza;

-          3,00% per versamento entro 30 giorni dalla scadenza.

Sono altresì dovuti gli interessi legali pari al 1,50% con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza alla data di effettivo versamento.

3.           A mezzo versamento diretto c/o lo sportello istituito dal concessionario, sito in via Matteo Pescatore n. 11 (angolo via Barbano);

4.           Con bonifico sul c/c postale n. 7159647    IBAN: IT 63 N 07601 04000 000007159647 (Cin N - ABI 07601 - CAB 07601 - N.CONTO 000007159647)

 

 

DICHIARAZIONE ICI

 

Con la dichiarazione il contribuente mette a conoscenza il Comune di quegli eventi che comportano una modifica dei dati precedentemente dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Deve essere presentata entro l’anno successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate. Per le variazioni intervenute nell’anno 2010 la dichiarazione ICI deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2010.

L’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI è stato soppresso solo per alcuni tipi di variazione. Per quanto attiene la casistica che prevede la presentazione della dichiarazione ICI, si rinvia a quanto contenuto nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione.

La dichiarazione ICI è comunque dovuta per gli immobili la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, o che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l’Agenzia del Territorio, o ancora che usufruiscano di agevolazioni e/o riduzioni d’imposta.

Per quanto riguarda gli immobili adibiti ad abitazione principale, gli stessi devono formare oggetto di apposita dichiarazione I.C.I. in tutti i casi in cui il soggetto passivo d’imposta, pur dimorando abitualmente in tale immobile, non vi risulti residente sulla base delle certificazioni anagrafiche.

 

Il Comune invita i proprietari di immobili non dichiarati in catasto, o dichiarati ma con situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie (categorie A/4, A/5 e A/6), a regolarizzare la posizione catastale del proprio immobile

 

 

 

 

Ciriè, 10/05/2011                                                                                                                 IL CONCESSIONARIO

                                                                                                                                                     CE.R.IN. S.r.l.