Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11.02.2010

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili anno 2010 - Conferma.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

·       Udita la relazione del Sig. Sindaco Presidente;

 

·       Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30.12.1992, n.504 e s.m.i., con il quale a decorrere dall’anno 1993 è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)”;

 

·       Visto il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, modificato dall’art. 3, commi da 48 a 59, della Legge 23.12.1996, n. 662, modificato ancora dall’art. 58 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e la legge 27.12.1997, n. 449, in particolare l’art. 1, comma 5, con le quali vengono apportate sostanziali modifiche alla disciplina dell’I.C.I. per quanto concerne, in particolare, l’articolazione della tariffa nonché il sistema delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta;

 

·         Richiamato l’art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 che stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

 

·         Considerato che il Decreto del Ministro dell’Interno del 17.12.2009 prevede il differimento al 30 aprile 2010 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2010 da parte degli Enti Locali;

 

·         Richiamato l’art.6, comma 1 del D. Lgs. 30.12.1992 n.504 come modificato dall’art. 1 comma 156, della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale stabilisce che l’aliquota relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili è determinata  dal Consiglio Comunale;

 

·         Visto l’art. 1 della Legge n. 126/2008 il quale dispone che a decorrere dall’anno 2008 non è dovuta l’imposta sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ad eccezione degli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9, utilizzate come abitazioni principali, per le quali si applicano le norme vigenti;

 

·         Dato atto che lo stesso art. 1 della Legge n. 126/2008 sospende il potere a regioni ed enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali ed aliquote, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in attuazione del federalismo fiscale;

 

·         Tenuto conto che, nel rispetto degli equilibri di bilancio, è intendimento dell’Amministrazione  confermare per l’esercizio 2010 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili e la detrazione nelle seguenti misure:

-         abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9: 6 per mille;

-         altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,5 per mille;

-         detrazione: € 103,29 per gli immobili di categoria A1, A8 e A9 adibiti ad abitazione principale;

 

·       Il consigliere MARTINO Vincenzo, chiesta ed ottenuta la parola, chiede se non fosse stato possibile prevedere una diminuzione delle aliquote, in considerazione dell’attuale situazione di crisi economica;

 

·       Il Sindaco dichiara che una diminuzione della aliquote non avrebbe comportato una reale incidenza sui redditi medio bassi;

 

·       Non avendo nessun altro consigliere chiesto la parola, il Sindaco Presidente pone in votazione il presente punto all’ordine del giorno;

 

·       Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:

-    alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;

-    alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

 

Con votazione resa in forma palese, che ha dato il seguente esito:

Presenti n. 13  – Votanti n. 13  – Astenuti n. /  ;

Voti favorevoli n. 13  – Voti contrari n. / ;

 

Visto l’esito della votazione;

 

D E L I B E R A

 

1.    di confermare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, per l’anno 2010, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

-    abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9: 6 per mille;

-    altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,5 per mille;

 

2.    di confermare, per l’anno 2010, la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9, di cui all’art. 8 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.i., nella misura di € 103,29.