PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10.02.2011

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili anno 2011 - Conferma.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

·       Udita la relazione del Sig. Sindaco Presidente;

 

·       Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30.12.1992, n.504 e s.m.i., con il quale a decorrere dall’anno 1993 è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)”;

 

·       Visto il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, modificato dall’art. 3, commi da 48 a 59, della Legge 23.12.1996, n. 662, modificato ancora dall’art. 58 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e la legge 27.12.1997, n. 449, in particolare l’art. 1, comma 5, con le quali vengono apportate sostanziali modifiche alla disciplina dell’I.C.I. per quanto concerne, in particolare, l’articolazione della tariffa nonché il sistema delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta;

 

·       Richiamato l’art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 che stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

 

·       Considerato che il Decreto del Ministro dell’Interno del 17.12.2010 prevede il differimento al 31 marzo 2011 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2011 da parte degli Enti Locali;

 

·     Richiamato l’art.6, comma 1 del D. Lgs. 30.12.1992 n.504 come modificato dall’art. 1 comma 156, della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale stabilisce che l’aliquota relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili è determinata  dal Consiglio Comunale;

 

·     Visto l’art. 1 della Legge n. 126/2008 il quale dispone che a decorrere dall’anno 2008 non è dovuta l’imposta sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ad eccezione degli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9, utilizzate come abitazioni principali, per le quali si applicano le norme vigenti;

 

·     Visto l’art. 1, comma 123 della L. 13.12.2010 n. 220 che dispone: “resta confermata, sino all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell’articolo 1 del decreto- legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell’art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

 

·     Richiamata la deliberazione del C.C. n. 3 del 11.02.2010 avente ad oggetto: “ Imposta Comunale sugli Immobili anno 2010 – Conferma”;

 

·     Tenuto conto che, nel rispetto degli equilibri di bilancio, è intendimento dell’Amministrazione  confermare per l’esercizio 2011 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili e la detrazione nelle seguenti misure:

-         abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9: 6 per mille;

-         altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,5 per mille;

-         detrazione: € 103,29 per gli immobili di categoria A1, A8 e A9 adibiti ad abitazione principale;

 

 

·       Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:

-    alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;

-    alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

 

La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 10 - Votanti n. 10 - Astenuti n. /;

Voti favorevoli n. 10 - Voti contrari n. /  ;

 

Visto l’esito della votazione,

 

 

D E L I B E R A

 

1.    di confermare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, per l’anno 2011, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

-    abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9: 6 per mille;

-    altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,5 per mille;

 

2.    di confermare, per l’anno 2011, la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9, di cui all’art. 8 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.i., nella misura di € 103,29.