omissis

D E L I B E R A

 

1.      DI STABILIRE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D. Lgs. 30.12.92, n. 504, modificato dall’art. 3, c. 53° della L. 23.12.96, n. 662, le seguenti aliquote I.C.I. per l’anno 2011:

·           6 (sei) per mille per l’abitazione principale e gli immobili non ricompresi fra quelli di cui al punto successivo;

·          7 (sette) per mille per l’abitazione posseduta in aggiunta all’abitazione principale sul territorio comunale;

 

2.      DI STABILIRE per l’anno 2011 in € 103,29 (centotre/29) la detrazione dell’imposta dovuta per l’unitŕ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell’art. 8, c. 2° del D. Lgs. n. 504/92 modificato dall’art. 3, c. 55° della L. n. 662/96 e dall’art. 58, c. 3° del D. Lgs. n. 446/97;

 

3.      DI DARE ATTO conseguentemente che si applicano le seguenti aliquote e detrazioni:

·          abitazioni principali (escluse le categorie A1, A8, A9): esenti

·          pertinenze dell’abitazione principale (categorie C2, C6, C7): esenti

·          abitazioni principali in categoria A1, A8, A9: aliquota del 6‰ e detrazione di € 103,29

·          seconde case, quando sul territorio comunale sono poste sia l’abitazione principale che la seconda o altre, di proprietari residenti: aliquota del 7‰

·          seconde case o altre, quando sul territorio comunale non č posta l’abitazione principale, di proprietari non residenti: aliquota del 6‰

·          immobili diversi dalle abitazioni: aliquota del 6‰

·          terreni agricoli: aliquota del 6‰

·          aree fabbricabili: aliquota del 6‰