Visto il titolo 1, capo I del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504,concernente l’istituzione dell’imposta Comunale sugli immobili ( I.C.I );
 
Visto l’art. 6 del citato D.Lgs. che testualmente recita;
 
ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL’IMPOSTA.
 
1.      L’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996 n. 336;
 
2.      L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli utenti senza scopi di lucro;
 
3.      L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel Comune di cui all’art.4;
 
4.      Restano ferme le disposizioni dell’articolo 4, comma 1, del decreto – legge 3/8/96, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24/10/1996, n. 556;
 
Visto l’art. 8 del citato D.Lgs. così come riscritto dal comma 55 art. 3 della predetta legge finanziaria che così recita:
 
“Art. 8 ( Riduzioni detrazioni d’imposta ).
1.      L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L’aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.
 
2.      Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, £. 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quelle nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
 
3.      A decorrere dall’anno di imposta 1997,con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6 l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa, l’importo di £ 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a £. 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
 
4.      Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le Case Popolari.”
 
Per l’anno 2005 la delibera di cui al comma 1 dell’art. 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, così come sostituito dal comma 53 della legge finanziaria, deve essere adottata entro il 31 dicembre 2004 (salvo proroga del termine per l’approvazione del bilancio preventivo 2005 che dovesse intervenire con D.M.).
 
Ciò premesso, per evitare che l’inutile decorso del termine sopra indicato possa determinare automaticamente il ritorno dell’aliquota ICI per l’anno 2004 al 4 per mille, occorre senz’altro deliberare in via definitiva l’aliquota ICI per il 2005, propedeutica all’approvazione del progetto di bilancio preventivo 2005, che ne contiene gli effetti;
 
Visti i conteggi predisposti dall’ufficio Ragioneria in merito alle diverse ipotesi di applicazione dell’aliquota ICI, calcolata ovviamente solo sulla proiezione matematica degli incassi comunicati dal Concessionario per la riscossione dei tributi relativamente al 1° semestre anno 2004 già disponibili;
 
Sulla scorta di tali dati viene ravvisata l’opportunità  di applicare per l’anno 2005, in relazione alle esigenze di bilancio e al documento programmatico del triennio 2005/2007 che deve consentire un certo margine di manovra anche per gli anni a venire, una aliquota del 4,9% generalizzata nei confronti di tutti i soggetti passivi ( persone fisiche e soci di cooperative edilizie e proprietà indivisa ), residenti nel Comune, quindi sia nel caso dell’abitazione principale, sia per ogni altro immobile;
 
Dato atto che tale applicazione di aliquota verrà a produrre un gettito stimato 2005 intorno ai 2,35 milioni di euro (al lordo del compenso dovuto al concessionario), come da previsioni di gettito “a regime” formulate anche dalla ditta appaltatrice del servizio di recupero tributario in corso (CERIN srl);
 
Visto l'art. 42 lett. f) del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 con il quale rimane di competenza consiliare l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, ma con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
 
Con voti favorevoli unanimi espressi mediante votazione palese.
 
 

DELIBERA

 
 
1.      Di stabilire, per l’anno 2005, in relazione a quanto esposto in premessa narrativa, l’aliquota generalizzata ed indifferenziata dell’ICI nella misura del 4,9 (quattro virgola nove) per mille nei confronti della universalità dei soggetti passivi di imposta;
 
2.      Dare atto che siffatta proposizione di aliquota conduce ad una previsione di bilancio, calcolata sui dati disponibili del 1° semestre 2004 e già al netto della detrazione di 103,29 euro stabilita per legge per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, stimata in circa 2,35 milioni di euro (al lordo delle spese di riscossione regolarmente stanziate tra le spese correnti )
 
3.      Dare atto che l’introito dell’imposta sarà accertato sul capitolo 1011020 del Piano Esecutivo di Gestione “Imposta comunale sugli immobili con aliquota al 4,9 per mille (dal 1996)” del bilancio preventivo 2005;
 
4.      Di demandare al responsabile di servizio la prenotazione dell’impegno ( per legge ) per quanto concerne le spese di riscossione dell’imposta ( compenso al Concessionario riscossione tributi ) calcolate anch’esse in relazione al rapporto tra incassi 2004 e ipotetico gettito 2005 in 40.000 euro circa al tit. 1 – fnz 01 – srv 04 – intervento 03 – capitolo 1014062 “Spese per la riscossione dei tributi comunali” bilancio esercizio 2005, ove è stanziata la somma necessaria;
 
5.      Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 D.Lgs. 18/8/2000 n° 267