COMUNE DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

DELIBERAZIO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 73 DEL 20.12.2004

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)- Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2005

IL CONSIGLIO COMUNALE  DELIBERA

1) Di stabilire per l’anno 2005 le aliquote e detrazioni sotto elencate ai fini dell’applicazione

dell’imposta comunale sugli immobili:

Casistica degli immobili Aliquota

(per mille)

Immobili adibiti ad abitazione principale e 1^ pertinenza  5

Immobili concessi in uso gratuito a parenti o affini entro il I°grado  5

Immobili non locati di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari  5

 

Immobili non adibiti ad abitazione principale o posseduti in aggiunta

all’abitazione principale, appartenenti alla sola  categoria catastale A, esclusi A/10  6,5

 

Immobili a destinazione diversa da abitazione, appartenenti

alle categorie catastali A/10, B, C e i terreni agricoli  6

 

Immobili appartenenti alla categoria catastale D e le aree fabbricabili  7

 

Immobili appartenenti a società, ditte o imprese, di nuova

costituzione, iscritte per la prima volta alla

Camera di Commercio nell’anno in corso 4  Limitazioni periodo applicazione aliquota  Anni 3

 

Immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati

nei centri storici, oggetto di intervento di recupero a norma

dell’art. 31,comma 1, lettere c) e d), Legge 5.8.1978 n. 457     4 

Limitazioni periodo applicazione aliquota  : Fino alla data di  ultimazione lavori ovvero, se antecedente, di utilizzo.

 

Immobili di esercizi commerciali, oggetto di interventi di

ristrutturazione edilizia 4    Limitazioni periodo applicazione aliquota  Anni 3

 detrazioni:

Tipo detrazione

Importo detrazione in €

Ordinaria 118,79

Abitazione principale del nucleo familiare comprendente tra i propri

componenti un soggetto invalido, cieco o sordomuto civile, beneficiario di

pensione o indennità concessa al solo titolo di minorazione o di assegno di

accompagnamento ovvero un soggetto dichiarato persona handicappata in

situazione riconosciuta avente connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3 della

legge 104/92, con accertamento effettuato dalla ASL ai sensi dell’art. 4 della

stessa legge. (Il titolo alla elevazione della detrazione deve essere dimostrato

dal contribuente)  258,23

2) Di stabilire e precisare che ogni contribuente che ne ha diritto può usufruire della detrazione

spettante solo una volta, ad eccezione dell’ATC per gli immobili adibiti ad uso abitativo ed

assegnati a residenti nel Comune di Piossasco, delle cooperative edilizie a proprietà indivisa per

gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari, e del CIT per gli immobili di

proprietà dello stesso, assegnati dall’ATC a titolo di abitazione principale a residenti nel Comune

di Piossasco;

3) Di dare atto che:

- per l’ampliamento del concetto di abitazione principale e di pertinenza si rimanda agli artt. 4,5

e 11 del vigente Regolamento Comunale sull’I.C.I., adottato con delibera C.C. n. 17/2000;

- ai sensi dello stesso art. 11 di cui sopra "i soggetti che usufruiranno delle suddette maggiori

detrazioni e/o riduzioni dovranno presentare apposita dichiarazione ICI l’anno successivo

durante il periodo di consegna della dichiarazione dei redditi". Stesso obbligo sussisterà

ovviamente al venire meno delle condizioni agevolative contemplate;