PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N.2 DEL 29/03/2011 HA DETERMINATO LE ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2011, INVARIATE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE.

I

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

 

 

            di confermare l’ aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2011nella seguente misura: 7 per mille.

 

      di dare atto che vige l’esenzione dall’I.C.I. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad eccezione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non presenti a Gravere, e che l’esenzione si estende ai seguenti immobili, equiparati all’abitazione principale ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento comunale sull’I.C.I.:

 

 

A

Una sola pertinenza dell’abitazione principale o equiparata all’abitazione principale, classificata in categoria C/2, C/6 o C/7

B

L’unità immobiliare concessa in uso gratuito a genitori, figli, fratelli e sorelle che in essa vi abbiano la residenza, comprovata dalle risultanze anagrafiche

C

L’unità immobiliare di cittadino italiano residente all’estero, iscritto all’A.I.R.E., purchè non sia locata o ceduta a terzi

D

L’unità immobiliare di persona che abbia acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, purchè non sia locata o ceduta a terzi

E

L’unità immobiliare appartenente a coopperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci

F

L’unità immobiliare regolarmente assegnata dagli istituti E.R.P.

 

 

 

INFORMATIVA RIGUARDANTE IL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

 

 

Si rende noto che con deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 20/10/2008 è stata approvata la relazione redatta dall’Agenzia del Territorio, che stima i valori delle aree fabbricabili site nel Comune di Gravere ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

 

I valori di seguito riportati, saranno utilizzati per l’attività di controllo e di accertamento dell’I.C.I. sulle aree fabbricabili.

 

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi (art. 2 D.Lgs 504/1992)

 

In relazione alle zone del piano regolatore comunale (P.R.G.C.), i valori venali medi stimati per le aree fabbricabili sono i seguenti:

 

ZONA

€./mq.

NCE 4.1 / B

65,00

NCA

56,00

NCE

53,00

CE

28,00

CA

28,00

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona di appartenenza di un’area fabbricabile è desumibile dal certificato di destinazione urbanistica.

 

I valori venali medi di riferimento di cui sopra, sono suscettibili dell’applicazione dei seguenti INDICI DI DEPREZZAMENTO, che tengono conto di diversi fattori qui elencati.

 

 a) Interclusione

Nel caso di fondi interclusi, a favore dei quali non siano state costituite apposite servitù di passaggio carraio, sarà applicato un indice di deprezzamento pari al 10% del valore venale medio.

 

b) Conformazione geomorfologica

Nel caso di aree edificabili poste in siti di particolare condizione geomorfologica, considerando unicamente la pendenza naturale, sarà applicato un indice di deprezzamento del 10% del valore venale medio, unicamente per pendenze superiori al 30% e per la sola porzione di terreno interessata.

 

c) Fasce di rispetto

Nel caso di aree edificabili sulle quali insistono fasce di rispetto di assi viari (stradali) o comunque siano presenti servitù di distanza (per esempio nei casi di elettrodotto) sarà applicato un indice di deprezzamento pari al 10% del valore venale medio e salvo che l’esistenza delle suddette fasce di rispetto non comprometta l’effettiva utilizzabilità dell’area ai fini edificatori.

 

 

 

d) Particolare configurazione dell’area

Nel caso di aree edificabili che a seguito del rispetto delle distanze minime previste dal P. R. G. C. o per superficie minima, non consentano una edificazione immediata, a prescindere dalle caratteristiche urbanistiche dell’area, sarà applicato un indice di deprezzamento del 10% del valore venale medio.

 

e) Aree soggette a strumenti urbanistici esecutivi d’iniziativa privata (P. E. C.).

Per tali aree, fino alla data di presentazione dello strumento urbanistico esecutivo, sarà applicato un indice di deprezzamento del 10% del valore venale medio, computato sull’intera superficie dell’area, comprese le aree a servizi.

 

f) Clausola di salvaguardia

In caso di presenza di più vincoli di cui alle lettere a) b) c) d) ed e) distintamente considerati, gli indici di deprezzamento si sommano algebricamente tra loro prima di essere applicati e non possono comunque determinare una riduzione del valore superiore al 40% del valore venale medio.

 

g) PAI (zone CE - NCE)

Per la limitazione imposta dal P.R.G.C. (inedificabilità di fatto, in assenza di interventi di riassetto territoriale per il patrimonio edilizio esistente) si pratica una riduzione dell’ 80% del valore venale medio.

I terreni per i quali si applica la presente riduzione del valore venale medio non possono godere di ulteriori indici di deprezzamento.

 

 

Per giustificare l’applicazione dei coefficienti di deprezzamento, l’avente titolo dovrà  presentare un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero idonea documentazione (planimetrie, relazioni, documentazione fotografica, ecc.) che dimostrino la reale sussistenza dei requisiti determinanti la riduzione del valore dell’area edificabile.