VISTO il Titolo I, capo I del D.Lgs. 30/12/92 n.504 concernente l'istituzione dell'Imposta comunale  sugli immobili (I.C.I);

 

VISTO l'art. 6 del predetto decreto legislativo, come sostituito dall'art.3, comma 53, della legge 23/12/1996  n. 662, il quale dispone che l'aliquota è stabilita dal comune, in misura non inferiore al 4 per mille e non  superiore al 7 per mille, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre  di ogni anno, con effetto per l'anno successivo e nel caso in cui la delibera non sia adottata entro tale  termine,  si applica l'aliquota del 4 per mille ;

 

VISTO il D.L. 30/12/2004  N. 314 con il quale viene prorogata al 28/02/2005 la data di approvazione del Bilancio di Previsione;

 

DATO ATTO che l'art. 53,  comma 16 della Legge  23/12/2000 n.388, come sostituito dall’art.27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n.448, stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta dei tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del  bilancio di previsione;

 

RILEVATO che con deliberazione GC n. 7 del 29/1/2004 l'aliquota per l'anno 2004 è stata fissata nella misura differenziata del 5 e 6 per mille;

RITENUTO di dover confermare tali aliquote per l’anno 2005;

 

VISTO l‘art.5 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;

 

Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano

 

DELIBERA

 

1)      Di  confermare, per  l'anno 2005, l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta  Comunale sugli Immobili  (I.C.I.) istituita  con decreto  legislativo 30/12/92 n.504 nelle seguenti misure:

·        5 per mille per l’abitazione principale e le sue pertinenze (garage, box, posto auto, soffitta, cantina ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale)

Sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il II grado.

·        6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o alloggi non locati.

2)      La detrazione per l’abitazione principale è confermata in € 103,29.