LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso che il Decreto Legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992 emanato a seguito della Legge Delega n. 421 del 23 Ottobre 1992, ha istituito l'IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI (I.C.I.) a decorrere dall'anno 1993;

 

Premesso inoltre che l'art. 6 del predetto D.Lgs. n. 504/92, come modificato dall'art. 3 comma 53 della Legge 23.12.1996 n. 662, stabilisce che la aliquota della predetta imposta venga stabilita dal "Comune" con deliberazione da adottare entro il 31 Ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo, in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diverse dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati e può essere infine agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;

 

Preso altresì atto che la medesima disposizione stabilisce che qualora la deliberazione di determinazione dell'aliquota I.C.I. non venga adottata nel termine previsto la stessa si applicherà nella misura del 4 per mille;

 

Richiamata la legge 28.12.2001 n. 448 che all’art. 27 comma 8 ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi ed i servizi locali…… e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data fissata per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

 

Visto il Decreto Legge 30.12.2004, n. 314 convertito in Legge 26.01.2005, n.    , con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di  Previsione degli Enti Locali per l'anno 2005, al 31 Marzo 2005;

 

Atteso che, per l’anno 2004 l’aliquota dell’I.C.I. era stabilita nella misura del :

-5,5 (cinquevirgolacinquepermille) per le abitazioni principali e relative pertinenze,

- 6,0(seipermille) per tutti gli altri immobili ,

- detrazione 1° CASA : nella misura minima prevista dalla Legge;

 

Ritenuto di confermare per l'anno 2005 l’aliquota dell'I.C.I. al 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per quanto riguarda le Abitazioni principali e relative pertinenze  nonché la detrazione nella misura minima prevista dalla legge, da scomputare, quale parte non fruita sull'imposta per l'abitazione principale, anche sulle pertinenze e di fissare al 6,5 (seivirgolacinque) per mille l’aliquota per tutti gli altri immobili  (AREE FABBRICABILI, AREE AGRICOLE, ALTRI FABBRICATI);

 

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge

 

DELIBERA

 

1) DI CONFERMARE, per l'anno 2005, l’ aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per le Abitazioni principali e sue pertinenze, nonché la detrazione nella misura minima prevista dalla legge ( € 103,30).

 

2) DI FISSARE, per l’anno 2005, nella misura del 6,5(seivirgolacinque) per mille l’aliquota ICI per tutti gli altri immobili  (AREE FABBRICABILI, AREE AGRICOLE, ALTRI FABBRICATI).