L’aliquota per l’anno 2008 è stata stabilita nella percentuale del 7 per mille per tutte le abitazioni.

La detrazione per l’abitazione principale rimane pari ad € 103,29. Per ottenere il valore su cui applicare la suddetta aliquota il riferimento è la rendita catastale risultante al 1 gennaio dell’anno di imposizione (rivalutata del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni agricoli) moltiplicata per i coefficienti stabiliti per le varie tipologie di immobili:

Si fa presente che, con decorrenza dall’anno 2008, è stata istituita un’ulteriore detrazione del 1,33 per mille per abitazione principale.

AREE FABBRICABILI

Il Comune ha individuato dei valori al metro quadrato cui fare riferimento durante le fasi di liquidazione e di accertamento; Delibera G.C. nr. 33 del 28/09/2004.
Si ricorda inoltre che i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali e quelli che non risultano, in tutto od in parte, dichiarati al catasto, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 giugno 2008, come meglio definito nel provvedimento in data 9 febbraio 2007 del Direttore dell’Agenzia del Territorio (ex Catasto) emanato in conseguenza di quanto dettato dall’art. 2, comma 6 del D.L. 262/2006 così come convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286.

Atteso che si tratta di una situazione piuttosto complessa e a tutt’oggi non sufficientemente definita, si consiglia di contattare l’Ufficio Tributi.

Per effetto delle nuove regole emanate dal Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, a decorrere dall'anno 2008, è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs n. 504/1992.

Nel delimitare l'applicazione dell'imposta, risultano sicuramente escluse le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9, anche se adibite ad abitazione principale, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, D.Lgs n.504/1992.

VERSAMENTI
Il versamento per l’anno 2008 va effettuato al concessionario per la riscossione EQUITALIA - c/c nr. 88730718 intestato a Equitalia Nomos Lusernetta To ICI utilizzando l’apposito bollettino predisposto per i versamenti ICI.
Si ricorda che l’importo versato va arrotondato all’Euro, per difetto se uguale o inferiore 49 centesimo ovvero per eccesso se superiore (esempio: € 10,49 diventano € 10,00 mentre € 10,50 diventano € 11,00). I termini previsti per i versamenti I.C.I. sono entro il 16 giugno, per l’acconto, e dal 1 al 16 dicembre, per il saldo.

DICHIARAZIONE
Si ricorda che, in linea generale, ogni variazione relativa agli immobili posseduti che comporti altresì una variazione d’imposta da versare deve essere dichiarata mediante apposito modello, approvato annualmente dal Ministero, da presentare al Comune entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi ("Unico") per l’anno di competenza. N.B.: recenti disposizioni normative (Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248) hanno apportato delle novità sia a riguardo dei versamenti ai fini dell’ICI, sia per quanto riguarda la dichiarazione, per cui si consiglia di conultare i siti internet di seguito suggeriti o di informarsi presso l’Ufficio Tributi.

RAVVEDIMENTO
Per chi si dimentica di effettuare un versamento o di presentare la dichiarazione entro i termini previsti, può rimediare con il ravvedimento operoso che consiste nel pagamento, oltre all’imposta dovuta, di una sanzione e degli interessi che saranno comunque inferiori a quelli irrorati in caso di accertamento da parte del Comune.