Con la presente si comunica a tutti i contribuenti quanto segue:

1)a decorrere dall'anno 2008, il D.L. n. 93 del 27.05.2008 (G.U. n. 124 del 28.05.2008) prevede l’abolizione dell’ICI sulla prima casa, con l’eccezione degli immobili classificati nelle categorie A1, A8 e A9. L’agevolazione è riferita all’ABITAZIONE PRINCIPALE. Quest’ultima, a norma del Decreto Legislativo n.504 del 1992, è l’immobile di proprietà nel quale il contribuente ha la residenza anagrafica. L’esenzione si estende anche alle “pertinenze” dell’abitazione principale. Intendendo esclusivamente le unità immobiliari pertinenziali con destinazione box o posto macchina l'agevolazione di cui sopra si applica per una sola di esse.

2)Rientra nell’esenzione dal pagamento dell’ICI l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta (padre, madre, figli, nonni, nipoti) o collaterale (fratelli e sorelle) fino al secondo grado, nelle quali il parente in questione, ha stabilito la propria residenza.

3)di confermare per l’anno 2011 l’aliquota per l’imposta comunale immobiliare (I.C.I.) sulle seconde abitazioni (2°casa), nella misura del 6,5%o, tutte le altre pertinenze l’aliquota è del 5,5 per mille;

4)di confermare in €.103,29 la detrazione per la prima casa, come operato per il passato;

5)che i terreni compresi nelle aree di collina delimitate ai sensi dell’art.15 della Legge 27.12.1977, n.984 e circolare del Ministero delle Finanze del 14.06.93, n.9 - ricadenti nei seguenti fogli di mappa: IX-XII-XIV-XV-XVI sono esenti dal versamento dell’imposta.

6)che non sono state apportate modifiche al piano regolatore comunale dall’anno 2006;

Per qualsiasi chiarimento si può prendere visione sul nostro sito internet al seguente indirizzo: www.comune.perosa-canavese.to.it o recarsi presso gli uffici Comunali;