Delibera del C.C. n.  13 del 15.03.2008

 

 

OGGETTO:  I.C.I (Imposta Comunale sugli Immobili) anno 2008. Approvazione delle aliquote e delle detrazioni.

 

 

ILCONSIGLIO COMUNALE

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 22 del 23.02.2008, avente per oggetto “I.C.I (Imposta Comunale sugli Immobili) anno 2008. Proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e delle detrazioni.”

 

Visto il titolo I, capo I del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504, concernente l’istituzione dell’Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

Presa visione delle norme disciplinanti la determinazione delle aliquote, ed in particolare:

 · dell’art.6, comma 1 del D.Lgs.504/92, così come modificato dal comma 156 dell’art. 1, L.27 dicembre 2006, n. 296, il quale prescrive che “L’aliquota è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo...omissis”

·  dell’art. 151, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 che fissa il termine ordinario per l’approvazione del bilancio  entro il 31 dicembre;

 

Richiamato l’art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, nel testo novellato dall’art.3, comma 53, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, il quale dispone che “l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento a casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati......omissis..”.

 

Tenuto conto delle ulteriori possibilità concesse dall’art. 1 comma 5 della Legge 449/97 il quale consente difissare aliquote agevolate dell’ICI, anche inferiori al quattro per mille, per tre anni dall’inizio dei lavori, a favore dei proprietari di immobili che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici -...omissis;”

 

Visto il comma 169, art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) il quale stabilisce che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

 

Constatato che, con D.M. 20.12.2007, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2008 è stato differito al  31 marzo 2008;

 

Presa visione dei seguenti articoli inseriti nel Regolamento disciplinante l’Imposta Comunale sugli Immobili adottato nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 59 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, così come modificato ed integrato nel testo approvato dal Consiglio Comunale in data odierna:

-art.4 – Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali che estende le agevolazioni previste per l’abitazione principale anche a quelle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;

-art. 7  – Altre agevolazioni che sancisce la possibilità di determinare aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione immobili con contratto registrato a titolo di abitazione principale, a soggetti con sfratto esecutivo, per tutta la durata del contratto o a coloro che eseguono interventi volti al recupero di unità mobiliari o inabitabili e interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico.

 

Tenuto conto infine che, l’art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l’introduzione del comma 2-bis dell’art. 8 del D.Lgs., 30 dicembre 1992, n. 504 ha previsto l’applicazione in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), dell’ulteriore detrazione per l’abitazione principale. Detta disposizione stabilisce che “dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”;

 

Dato atto che, secondo le valutazioni effettuate per la formazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2008, nel rispetto dell’ equilibrio della gestione corrente dello stesso, si ritiene di poter fissare le seguenti aliquote e detrazioni:

 

1)                       ALIQUOTE :

 

· 4.9 PER MILLE da applicare alle abitazioni principali e pertinenze ed alle fattispecie indicate nell’art.4 del Regolamento Comunale. (Nel concetto di pertinenza devono intendersi quelle elencate come tali dall’art. 3 del Regolamento Comunale) L’aliquota relativa all’abitazione principale rimane invariata .

 

q        PRESCRIZIONI:

 

A -   Nel caso di possesso di più di due unità immobiliari classificate catastalmente in categoria C6, per poter usufruire dell’aliquota agevolata, occorre presentare apposita dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, resa ai sensi dell’art. 46 del T.U. D.P.R. 28/12/2000 N.445, entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata di acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo. La dichiarazione in oggetto dovrà contenere l’elencazione delle unità immobiliari (pertinenze) possedute, con la specifica delle due assoggettate ad aliquota agevolata.

 

 

 

· 0,5  PER MILLE da applicare a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili e immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;

L’aliquota agevolata può essere applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori – L’Aliquota viene ridotta del 3,5 per mille rispetto alla misura applicata nell’anno 2007.

 

q       PRESCRIZIONI:

 

Per gli immobili soggetti agli interventi suindicati, l’aliquota agevolata potrà essere applicata solo a seguito di presentazione di apposita dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, resa ai sensi dell’art. 46 del T.U. D.P.R. 28/12/2000 N.445,  entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata di acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo, redatta esclusivamente, a pena di nullità, su modulo da ritirarsi presso il Comune.

 

· 4  PER MILLE da applicare a favore dei proprietari che concedono in locazione immobili, con contratto registrato e a titolo di abitazione principale, a soggetti che hanno subito uno sfratto esecutivo escluso il caso di morosità colpevole, per tutta le durata del contratto. Nuova aliquota prevista ai sensi art. 7, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale ICI

 

q       PRESCRIZIONI:

 

Per gli immobili sopraindicati, concessi in locazione a soggetti con sfratto esecutivo, l’aliquota agevolata potrà essere applicata solo a seguito di presentazione di apposita dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, resa ai sensi dell’art. 46 del T.U. D.P.R. 28/12/2000 N.445,  entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata di acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo, redatta esclusivamente, a pena di nullità, su modulo da ritirarsi presso il Comune.

 

· 7 PER MILLE quale aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili rimanenti salvo quelli previsti nei punti suindicati. Aliquota confermata nella misura applicata nell’anno 2007.

 

 

    2.   DETRAZIONI

 

· ORDINARIA, PER ABITAZIONE PRINCIPALE Þ Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare,  €.103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

·ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALEÞImporto stabilito per legge, introdotto dall’art. 1, comma 5 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura dell’1,33 per mille della base imponibile ai fini ICI.

 

Considerato che tra le funzioni attribuite alla Giunta Comunale dall’art. 19, lett. c) dello Statuto comunale, vi è quella di proporre al Consiglio Comunale i provvedimenti da adottare;

 

Dato atto che il presente provvedimento è stato portato a conoscenza della Commissione Consiliare permanente Bilancio e Finanze, nella riunione tenutasi il 22.02.2008;

 

Visto lo statuto comunale ed il  regolamento comunale di contabilità;

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Tuel;

 

Con votazione unanime resa in forma palese dagli aventi diritto;

 

 

DELIBERA

 

1)         Di approvare le aliquote e la detrazione, relative all’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008, nella misura fissata nelle premesse del presente provvedimento e riassunte nel prospetto “I.C.I. - ANNO 2008- ALIQUOTE E DETRAZIONI”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

2)         Di dare atto che le aliquote e la detrazione sono state determinate nel rispetto delle esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione, previste all’art.8, comma 3 del D. Lgs. 504/92 e dall’art.2 comma 4 della L. 431/98 ;

3)         Di dare atto che l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni determinate con il presente provvedimento comportano un gettito presunto di €. 815.000,00, comprensivo del rimborso da parte dello Stato per il minor gettito ICI a seguito dell’applicazione dell’ulteriore detrazione (1.33 per mille), e che la somma verrà prevista alla risorsa 1.01.0010  “Imposta Comunale sugli Immobili” del bilancio di previsione per l’anno 2008;

4)         Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), le aliquote e le detrazioni stabilite con il presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2008.

5)         Di disporre che, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera s), numeri 1) e 2) del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.506, venga dato avviso della presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle politiche fiscali, in ottemperanza delle istruzioni contenute nella Circolare n. 3/dpf del 16.4.2003;

6)         Di comunicare la presente deliberazione al soggetto incaricato della riscossione per i provvedimenti di competenza.

7)         Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva con votazione unanime resa separatamente, in forma palese, dagli aventi diritto, ai sensi dell’art. 134,comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267-Tuel .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Allegato n. 1) alla delibera del C.C.  n.  13 del 15.03.2008

 

 

 

I.C.I. - ANNO 2008- ALIQUOTE E DETRAZIONI

 

 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI

ALIQUOTA
(per mille)

DETRAZIONE
(in Euro)

 

1

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA

7

 

 

2

 

UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE NELLA QUALE SI RISIEDE ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE

 

4,9

103,29

 

3

 

UNITA' IMMOBILIARE  POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA ANZIANO O DISABILE CHE ACQUISISCE LA RESIDENZA IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA

(Regolamento ICI,  articolo 4, comma 1) 

 

4,9

103,29

 

4

 

UNITA' IMMOBILIARE CONCESSE IN LOCAZIONE CON CONTRATTO REGISTRATO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE, A SOGGETTI CHE HANNO SUBITO UNO SFRATTO ESECUTIVO, ESCLUSO IL CASO DI MOROSITA’ COLPEVOLE, PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO;

(Regolamento ICI, articolo 7, comma 1, lett. a)

 

4*

 --

 

5

 

UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA DA PROPRIETARI CHE ESEGUANO INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO DI UNITA' IMMOBILIARI INAGIBILI O INABITABILI o IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO O ARCHITETTONICO, LOCALIZZATI NEL CENTRO STORICO;

Applicabile per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
 (Regolamento ICI, articolo 7, comma 1, lett. b e
 articolo 1, comma 5 della Legge 27.12.1997, n.449) )

 

0,5*

 --

 

6

 

UNITA' IMMOBILIARE INAGIBILE, INABITABILE, DI FATTO NON UTILIZZATA

(  Articolo 8 del D.Lgs.504/92  e articolo 12 del Regolamento Com.le)

 

IMPOSTA RIDOTTA

DEL 50%

 

 

 

 

 

 

 

* per usufruire delle suddette aliquote agevolate occorre presentare apposita

 autocertificazione predisposta dagli uffici comunali.

 

N.B : Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile.

(comma 5, art. 1, Legge 24 dicembre 2007, n. 2004)