Deliberazione del Commissario Straordinario (art. 42 DLgs. N.267/2000)  n. 6/15 del 19.01.2009.

 

 

OGGETTO: I.C.I (Imposta Comunale sugli Immobili) anno 2009. Determinazione delle aliquote e della detrazione.

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

Visto il titolo I, capo I del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504, concernente l’istituzione dell’Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) e successive modifiche ed integrazioni;

 

Presa visione delle norme disciplinanti la determinazione delle aliquote, ed in particolare:

 · dell’art.6, comma 1 del D.Lgs.504/92, così come modificato dal comma 156 dell’art. 1, L.27 dicembre 2006, n. 296, il quale prescrive che “L’aliquota è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo...omissis”

· dell’art. 151, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 che fissa il termine ordinario per l’approvazione del bilancio entro il 31 dicembre;

 

Richiamato l’art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, nel testo novellato dall’art.3, comma 53, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, il quale dispone che “l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento a casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati......omissis..”.

 

Tenuto conto delle ulteriori possibilità concesse dall’art. 1 comma 5 della Legge 449/97 il quale consente difissare aliquote agevolate dell’ICI, anche inferiori al quattro per mille, per tre anni dall’inizio dei lavori, a favore dei proprietari di immobili che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici -...omissis;”

 

Visto il comma 169, art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) il quale stabilisce che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

 

Constatato che, con D.M. 19.12.2008, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2009 è stato differito al 31 marzo 2009;

 

Presa visione del Regolamento disciplinante l’Imposta Comunale sugli Immobili adottato nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 59 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, così come modificato ed integrato nel testo approvato dal Consiglio Comunale in data 15.03.2008, con delibera n.12;

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2008, esecutiva, con la quale venivano approvate le aliquote e le detrazioni per l’anno di imposta 2008;

 

Visto l’art. 1, comma 1 del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito in legge n. 126 del 24.07.2008, che prevede, a decorrere dall’anno di imposta 2008, l’esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze considerate come tali nel Regolamento Comunale, ad esclusione degli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di €. 103,29, rapportata al periodo di utilizzo;

 

Dato atto che i Comuni, a titolo di rimborso della minore entrata derivante dalla esclusione dall’ICI dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dovranno attestare il mancato gettito, mediante predisposizione di apposita certificazione resa in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008, entro la data del 30.04.2009 ;

 

Visto l’articolo 1, comma 7 del D.L. 83/2008 e l’art.77 bis, comma 30, del DL.112/2008, convertito dalla legge133/2008, con i quali viene stabilito che, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.

 

Ritenuto, pertanto, per l’anno 2009, in ragione di tutte le considerazioni espresse, di confermare le aliquote e le detrazioni approvate nell’anno 2008, senza introdurre variazioni, al fine di rendere certa la determinazione dell’imposta dovuta sugli eventuali immobili di lusso, sulle abitazioni secondarie e soprattutto, poter procedere correttamente alla determinazione della minore imposta versata nel 2009 da attestare nella certificazione sopra citata;

 

Dato atto che, secondo le valutazioni effettuate per la formazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2009, nel rispetto dell’ equilibrio della gestione corrente dello stesso, si ritiene di poter determinare le seguenti aliquote e detrazioni, confermandole nella misura prevista per l’anno 2008:

 

1) ALIQUOTE :

 

· 4.9 PER MILLE da applicare alle abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ed alle fattispecie indicate nell’art.4 del Regolamento Comunale. (Nel concetto di pertinenza devono intendersi quelle elencate come tali dall’art. 3 del Regolamento Comunale

q        PRESCRIZIONI:

 

A -   Nel caso di possesso di più di due unità immobiliari classificate catastalmente in categoria C6, per poter usufruire dell’aliquota agevolata e/o per poter beneficiare dell’esenzione, occorre presentare apposita dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, resa ai sensi dell’art. 46 del T.U. D.P.R. 28/12/2000 N.445, entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata di acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo. La dichiarazione in oggetto dovrà contenere l’elencazione delle unità immobiliari (pertinenze) possedute, con la specifica delle due assoggettate ad aliquota agevolata o considerate pertinenze, eventualmente esenti dal pagamento dell’imposta.

,

 

· 0,5 PER MILLE da applicare a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili e immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;

L’aliquota agevolata può essere applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.–

 

q       PRESCRIZIONI:

 

Per gli immobili soggetti agli interventi suindicati, l’aliquota agevolata potrà essere applicata solo a seguito di presentazione di apposita dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, resa ai sensi dell’art. 46 del T.U. D.P.R. 28/12/2000 N.445, entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata di acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo, redatta esclusivamente, a pena di nullità, su modulo da ritirarsi presso il Comune.

 

· 4  PER MILLE da applicare a favore dei proprietari che concedono in locazione immobili, con contratto registrato e a titolo di abitazione principale, a soggetti che hanno subito uno sfratto esecutivo escluso il caso di morosità colpevole, per tutta le durata del contratto.

 

q       PRESCRIZIONI:

 

Per gli immobili sopraindicati, concessi in locazione a soggetti con sfratto esecutivo, l’aliquota agevolata potrà essere applicata solo a seguito di presentazione di apposita dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, resa ai sensi dell’art. 46 del T.U. D.P.R. 28/12/2000 N.445,  entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata di acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo, redatta esclusivamente, a pena di nullità, su modulo da ritirarsi presso il Comune.

 

· 7 PER MILLE quale aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili rimanenti, salvo quelli previsti nei punti suindicati.

 

    2.   DETRAZIONI

 

· ORDINARIA, PER ABITAZIONE PRINCIPALE Þ Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare,  €.103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

Visto lo statuto comunale ed il  regolamento comunale di contabilità;

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Tuel;

 

Ai sensi dell’art. 42 e dell’art. 141, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i;

 

 

DELIBERA

 

1)         di approvare le aliquote e la detrazione, relative all’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2009, confermandole nella  misura fissata per l’anno 2008, così come riportato nelle premesse del presente provvedimento e riassunte nel prospetto “I.C.I. - ANNO 2009- ALIQUOTE E DETRAZIONE”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

2)         di dare atto che le aliquote e la detrazione sono state determinate nel rispetto delle esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione, previste all’art.8, comma 3 del D. Lgs. 504/92 e dall’art.2 comma 4 della L. 431/98 e rimangono invariate rispetto all’anno 2008, in ragione del blocco degli aumenti dei tributi locali introdotto dall’articolo 77 bis, comma 30 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008.

3)         di dare atto che il gettito derivante dall’imposta in oggetto verrà introitato alla risorsa 1.01.0010  “Imposta Comunale sugli Immobili” del bilancio di previsione per l’anno 2009;

4)         di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), le aliquote e le detrazioni stabilite con il presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2009.

5)         di disporre che, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera s), numeri 1) e 2) del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.506, venga dato avviso della presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle politiche fiscali, in ottemperanza delle istruzioni contenute nella Circolare n. 3/dpf del 16.4.2003;

6)         di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune;

7)          di comunicare la presente deliberazione al soggetto incaricato della riscossione per i provvedimenti di competenza.

 

                                                                      Allegato n. 1) alla delibera del C.S.  n .6/15  del 19.01.2009

 

 

 

I.C.I. - ANNO 2009- ALIQUOTE E DETRAZIONE

 

 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI

ALIQUOTA
(per mille)

DETRAZIONE
(in Euro)

 

1

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA

7

 

 

2

 

UNITA' IMMOBILIARI DI CATEGORIA A/1, A/8, e A/9 ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE PREVISTE DALL’ART.3 DEL REGOLAMENTO

 

4,9

103,29

 

3

 

UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA ANZIANO O DISABILE CHE ACQUISISCE LA RESIDENZA IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA

(Regolamento ICI,  articolo 4, comma 1) 

 

4,9

103,29

 

4

 

UNITA' IMMOBILIARE CONCESSE IN LOCAZIONE CON CONTRATTO REGISTRATO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE, A SOGGETTI CHE HANNO SUBITO UNO SFRATTO ESECUTIVO, ESCLUSO IL CASO DI MOROSITA’ COLPEVOLE, PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO;

(Regolamento ICI, articolo 7, comma 1, lett. a)

 

4*

 --

 

5

 

UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA DA PROPRIETARI CHE ESEGUANO INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO DI UNITA' IMMOBILIARI INAGIBILI O INABITABILI o IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO O ARCHITETTONICO, LOCALIZZATI NEL CENTRO STORICO;

Applicabile per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
 (Regolamento ICI, articolo 7, comma 1, lett. b e
 articolo 1, comma 5 della Legge 27.12.1997, n.449) )

 

0,5*

 --

 

6

 

UNITA' IMMOBILIARE INAGIBILE, INABITABILE, DI FATTO NON UTILIZZATA

(  (Articolo 8 del D. Lgs. 504/92 e articolo 12 del Regolamento Com.le).

 

IMPOSTA RIDOTTA

DEL 50%

 

 

 

 

 

 

 

* per usufruire delle suddette aliquote agevolate occorre presentare apposita

 autocertificazione predisposta dagli uffici comunali.

 

 

Dall’ entrata in vigore del Decreto Legge n. 93/2008, convertito in legge 126/2008, l’imposta è abolita  sull’abitazione principale e sulle pertinenze indicate come tali dal regolamento Comunale, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.