PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

ESTRATTO DELLA DELIBERA ADOTTATA DAL COMUNE DI MONTANARO IN MATERIA DI ALIQUOTE ICI E DELLA DELIBERAZUIIONE PER L�ANNO D�IMPOSTA 2011

 

Delibera di C.C. n. 15 del 16/04/2011

 

���. Omissis��..

 

Dato atto che, secondo le valutazioni effettuate per la formazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2011, nel rispetto dell’ equilibrio della gestione corrente dello stesso, si ritiene di poter confermare le aliquote e le detrazioni approvate nell’anno 2010, senza introdurre variazioni, approvandole come segue:

1) ALIQUOTE :

· 4.9 PER MILLE da applicare alle abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ed alle fattispecie indicate nell’art. 5 del Regolamento Comunale. (Nel concetto di pertinenza devono intendersi quelle elencate come tali dall’art. 4 del Regolamento Comunale

q        PRESCRIZIONI:

 

A -   Nel caso di possesso di più di due unità immobiliari classificate catastalmente in categoria C6, per poter usufruire dell’aliquota agevolata e/o per poter beneficiare dell’esenzione, occorre presentare apposita dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, resa ai sensi dell’art. 46 del T.U. D.P.R. 28/12/2000 N.445, entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata di acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo. La dichiarazione in oggetto dovrà contenere l’elencazione delle unità immobiliari (pertinenze) possedute, con la specifica delle due assoggettate ad aliquota agevolata o considerate pertinenze, eventualmente esenti dal pagamento dell’imposta.

,

· 0,5 PER MILLE da applicare a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili e immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;

L’aliquota agevolata può essere applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.–

 

q       PRESCRIZIONI:

 

Per gli immobili soggetti agli interventi suindicati, l’aliquota agevolata potrà essere applicata solo a seguito di presentazione di apposita dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, resa ai sensi dell’art. 46 del T.U. D.P.R. 28/12/2000 N.445, entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata di acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo, redatta esclusivamente, a pena di nullità, su modulo da ritirarsi presso il Comune.

· 4  PER MILLE da applicare a favore dei proprietari che concedono in locazione immobili, con contratto registrato e a titolo di abitazione principale, a soggetti che hanno subito uno sfratto esecutivo escluso il caso di morosità colpevole, per tutta le durata del contratto.

 

q       PRESCRIZIONI:

Per gli immobili sopraindicati, concessi in locazione a soggetti con sfratto esecutivo, l’aliquota agevolata potrà essere applicata solo a seguito di presentazione di apposita dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, resa ai sensi dell’art. 46 del T.U. D.P.R. 28/12/2000 N.445, entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata di acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo, redatta esclusivamente, a pena di nullità, su modulo da ritirarsi presso il Comune.

· 7 PER MILLE quale aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili rimanenti, salvo quelli previsti nei punti suindicati.

    2.   DETRAZIONI

· ORDINARIA, PER ABITAZIONE PRINCIPALE Þ Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare,  €.103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Visto lo statuto comunale ed il  regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Tuel;

Con votazione        ;

DELIBERA

1)       di approvare le aliquote e la detrazione, relative all’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2011, confermandole nella  misura fissata per l’anno 2010, così come riportato nelle premesse del presente provvedimento e riassunte nel prospetto “I.C.I. - ANNO 2011- ALIQUOTE E DETRAZIONE”, di seguito riportate nella presente deliberazione;

2)       di dare atto che le aliquote e la detrazione sono state determinate nel rispetto delle esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione, previste all’art. 8, comma 3 del D. Lgs. 504/92 e dall’art.2,  comma 4 della L. 431/98 e rimangono invariate rispetto all’anno 2010;

3)       di dare atto che il gettito derivante dall’imposta in oggetto verrà introitato alla risorsa 1.01.0010 “Imposta Comunale sugli Immobili” del bilancio di previsione per l’anno 2011;

4)       di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), le aliquote e le detrazioni stabilite con il presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2011.

5)       di disporre che, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera s), numeri 1) e 2) del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.506, venga dato avviso della presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle politiche fiscali, in ottemperanza delle istruzioni contenute nella Circolare n. 3/dpf del 16.4.2003;

6)       di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune e con altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei;

 

 

 

 

 

 

 

Prospetto riassuntivo Aliquote e Detrazione anno d’imposta 2011

 

 

I.C.I. - ANNO 2011- ALIQUOTE E DETRAZIONE

 

 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI

ALIQUOTA
(per mille)

DETRAZIONE
(in Euro)

 

1

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA

7

 

 

2

 

UNITA' IMMOBILIARI DI CATEGORIA A/1, A/8, e A/9 ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE PREVISTE DALL’ART.3 DEL REGOLAMENTO

 

4,9

103,29

 

3

 

UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA ANZIANO O DISABILE CHE ACQUISISCE LA RESIDENZA IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA

(Regolamento ICI,  articolo 4, comma 1) 

 

4,9

103,29

 

4

 

UNITA' IMMOBILIARE CONCESSE IN LOCAZIONE CON CONTRATTO REGISTRATO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE, A SOGGETTI CHE HANNO SUBITO UNO SFRATTO ESECUTIVO, ESCLUSO IL CASO DI MOROSITA’ COLPEVOLE, PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO;

(Regolamento ICI, articolo 7, comma 1, lett. a)

 

4*

 --

 

5

 

UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA DA PROPRIETARI CHE ESEGUANO INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO DI UNITA' IMMOBILIARI INAGIBILI O INABITABILI o IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO O ARCHITETTONICO, LOCALIZZATI NEL CENTRO STORICO;

Applicabile per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
 (Regolamento ICI, articolo 7, comma 1, lett. b e
 articolo 1, comma 5 della Legge 27.12.1997, n.449) )

 

0,5*

 --

 

6

 

UNITA' IMMOBILIARE INAGIBILE, INABITABILE, DI FATTO NON UTILIZZATA

(  (Articolo 8 del D. Lgs. 504/92 e articolo 12 del Regolamento Com.le).

 

IMPOSTA RIDOTTA

DEL 50%

 

 

 

* per usufruire delle suddette aliquote agevolate occorre presentare apposita

 autocertificazione predisposta dagli uffici comunali.

 

Dall’ entrata in vigore del Decreto Legge n. 93/2008, convertito in legge 126/2008, l’imposta è abolita  sull’abitazione principale e sulle pertinenze indicate come tali dal regolamento Comunale, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.