IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che in merito all'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) testualmente recita:

1. L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo ……omissis…….

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

 

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27.12.2006, che ha disposto che il termine per deliberare le aliquote è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- dato atto che l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno in corso dovrà avvenire entro il 31.03.2008;

- l’articolo 1 comma 156 della L. 296 del 27.12.2006 relativo alla competenza del Consiglio Comunale  all'adozione degli atti relativi alla determinazione delle aliquote;

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 26.02.2007, esecutiva, con la quale:

- si stabiliva nella misura del 6,20‰ l’aliquota ordinaria I.C.I. (IMPOSTA comunale sugli Immobili) per l’anno 2007;

 - si confermava e stabiliva - per l’anno 2007 - nella misura del 4,50‰ l’aliquota I.C.I. ridotta a favore delle persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

 - si stabiliva una aliquota differenziata del 7 per mille da applicare agli immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati, o non utilizzati a titolo di usufrutto per un periodo superiore a mesi otto, esclusi i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione.

Tenuto conto, che per espressa previsione legislativa, sono equiparate all’abitazione principale con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a condizione che la stessa non risulti locata, le abitazioni posseduti da soggetti che risiedono in altro comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, dai familiari.

 

Richiamato l’art.2 c. 4 della legge 431/98 il quale assegna la facoltà ai Comuni di deliberare , nel rispetto dell’equilibrio del bilancio, aliquote ICI  più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione  a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite dagli accordi di cui al comma 3 dello stesso articolo 2, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione del contratto-tipo.

 

 

 

 

Tenuto conto che la Legge n° 244 del 24.12.2007, art. 1 comma 5 ha stabilito una ulteriore detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un importo pari all’1,33 per  mille della base imponibile con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9.

Richiamato l’art. 1 comma 5  della Legge 449/97 che prevede la possibilità di fissare aliquote agevolate  a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici .

Dato atto che per l’anno 2008 non sono previsti aumenti delle aliquote, e la detrazione per abitazione principale  resta pari a 130 € .

 

DELIBERA

 

1.      Di approvare per l’anno 2008 le seguenti aliquote ICI:

 

Aliquota ordinaria

6,2 per mille

Aliquota  Abitazione principale a favore delle persone fisiche soggetti 

                passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa  e

                relativo garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina di

                pertinenza.

                Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da     anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a condizione che la stessa non risulti locata;

                Abitazione posseduta da un soggetto che risiede in altro  Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata dai famigliari del soggetto passivo;

               Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti  in linea                 retta o collaterale entro il primo grado. (senza possibilità di detrazione).

 

4,5 per mille

Aliquota  per recupero unità immobiliari nel centro storico ai sensi      

                Comma 5, art.1 della Legge 449/97.

                Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell’art. 2 comma 4 Legge 431/98.

1 per mille

Aliquota da applicare agli immobili di civile abitazione posseduti oltre l’abitazione principale e non locati, o non utilizzati a titolo di usufrutto per un periodo superiore a mesi  otto . Sono esclusi i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente per l’attività di costruzione.

7 per mille

           

2.      di dare atto che la stipula dell’accordo territoriale per la definizione dei contratti di locazione ai sensi dell’art. 2 comma 3  della Legge 431/98 verrà definita successivamente con apposita deliberazione.

 

3.      di confermare in euro 130,00 la detrazione prevista  per l’abitazione principale.

 

4.      di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge 244 del 24.12.07, i minori introiti ICI derivanti dall’applicazione della detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile, verranno rimborsati, con oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

5.      di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dall’adozione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.