IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO CHE:

 

Con il D. Lgs. 504 del 30.12.92 e s.m. e i. emanato in attuazione della delega di cui all’art. 4 della legge 23.10.92 n. 421, è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

RICORDATO CHE il presupposto dell’imposta è costituito dal possesso di:

a)      fabbricati;

b)      aree fabbricabili;

c)      terreni agricoli

 

e che tali beni sono soggetti all’aliquota a condizione che:

a)      siano ubicati nel territorio italiano;

b)      indipendentemente dalla destinazione d’uso cui è adibito il singolo immobile;

c)      ove oggettivamente connessi ad un’attività d’impresa, costituiscono beni strumentali allo svolgimento della medesima (es. capannoni industriali), ovvero beni alla cui produzione (es. impresi edili) o al cui scambio (es. società immobiliari) è diretta l’attività dell’impresa stessa;

 

CONSIDERATO CHE la L. 23.12.00 n. 388 (finanziaria 2001) all’art. 53 co. 16 ha definitivamente portato “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposte per i tributi locali e per i servizi locali…entro il termine di approvazione del bilancio di previsione”;

 

RICHIAMATO  il Decreto Interministeriale 30.11.06 che ha fissato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2007 al 31.3.07 e pertanto entro lo stesso termine deve essere approvata l’aliquota ICI con efficacia dall’01.01.2007;

 

ATTESO CHE  l’art. 1 co. 156 della L. 296/06 (finanziaria 2007) ha modificato l’art. 6 co. 1 del d. lgs. 504/92 individuando nel consiglio comunale l’organo competente a deliberare l’aliquota ici;

 

Visto il Regolamento comunale disciplinante l’ICI approvato con delibera di Consiglio Comunale n.  64 del 29.12.98;

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28.9.06 con la quale si stabiliva che a partire dal 1.1.07 l’incasso dell’imposta comunale sugli immobili sarebbe avvenuta su conto corrente postale e non più tramite concessionari;

 

Considerato di voler agevolare i proprietari dell’abitazione principale riducendo, rispetto al passato, l’aliquota sulla prima casa, mantenendo invece invariate le altre aliquote come segue:

 

aliquota per la prima casa e due pertinenze: 4,5 per mille;

altri fabbricati, seconde case e altre pertinenze dopo la seconda: 6 per mille;

terreni agricoli : 6 per mille;

aree fabbricabili : 6 per mille;

detrazione d’imposta sull’abitazione principale: 103,29€

 

Apertasi la discussione, interviene il Consigliere di minoranza Manassero il quale chiede a quanto ammonta la riduzione . Il Sindaco risponde che la riduzione dell’aliquota comporta una diminuzione di circa 7.000,00 nei futuri accertamenti .

Interviene il Consigliere di minoranza Rolfo il quale ricorda di aver sempre chiesto l’aumento   della detrazione anziché la diminuzione dell’aliquota. Il Sindaco  afferma che un aumento della detrazione non facilita il Comune nel calcolo di quanto viene incassato.

Interviene il Consigliere di Minoranza Galeasso il quale chiede in termini di soldi a quanto incide  la diminuzione dell’aliquota per la prima casa . Il Sindaco  risponde che la diminuzione incide mediamente su un 5 % .

Interviene infine il Consigliere di Minoranza Rolfo il quale ricorda che sui quotidiani è stata annunciata una diminuzione dell’I.C.I. per le persone più deboli; il Sindaco spiega che alla data odierna non esiste una disposizione di legge in proposito  e che comunque la diminuzione dell’incasso verrà compensata dallo Stato .

 

Dato atto del parere favorevole in linea tecnica reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000;

 

Indi con votazione resa per alzata di mano , la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente :

 

-         Presenti n. 13

-         Votanti n.  13

-         Voti favorevoli n.13

-         Voti contrari n.  zero

-         Astenuti n. zero

 

DELIBERA

 

1)      di ridurre, rispetto al 2006,  l’aliquota sull’abitazione principale e due pertinenze e mantenere invariate le altre aliquote come segue:

 

aliquota per la prima casa e due pertinenze: 4,5 per mille;

altri fabbricati, seconde case e altre pertinenze dopo la seconda: 6 per mille;

terreni agricoli : 6 per mille;

aree fabbricabili : 6 per mille;

 

2)      di mantenere invariata nella misura di € 103,29 la detrazione sull’abitazione principale, usufruibile anche sulle pertinenze per la eventuale parte eccedente l’imposta dovuta sulla abitazione principale;

3)      di avvalersi della forma di incasso su conto corrente postale appositamente istituito, anziché del concessionario.

4)      Di dare atto che il presente verbale viene allegato quale parte integrante al Bilancio di previsione 2007;