N. 12 in data 19.03.2009

 

OGGETTO:   Imposta comunale sugli immobili per l’anno 2009 – Determinazione aliquote e detrazione.

 

 

A relazione del Sindaco, il quale espone quanto segue:

 

§      L’art 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

§      L’art. 1, comma 156, della suddetta legge, modificando l’art. 6, comma 1, D.Lgs. 504/92 e diversamente da quanto previsto dall’art. 42 del D. lgs. 267/2000, ha inoltre individuato nel Consiglio Comunale l’organo competente a deliberare l’aliquota ICI, a decorrere dal 1° gennaio 2007;

 

§      Si deve pertanto, provvedere a determinare l’aliquota relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2009, nei limiti di cui al comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 504/1992, così come sostituito dall’art. 3, comma 53, della Legge 662/1996;

 

§      Per l’anno 2009, nel rispetto degli equilibri di bilancio, si ritiene di stabilire le aliquote nel seguente modo:

 

1)        Aliquota ordinaria: 7 (sette) per mille;

 

 

2)        Aliquota 5,5 (cinque virgola cinque) per mille e detrazione di € 103,29 per:

 abitazioni principali, incluse le pertinenze, relativamente agli immobili rientranti nelle categorie A1, A8, A9 ossia, rispettivamente, gli immobili signorili, le ville ed i castelli;

 

3)        Esenzione dall’imposta per:

abitazioni principali e ad esse assimilate  relativamente agli immobili non rientranti nelle categorie A1, A8, A9, di cui al punto precedente;

 

4)        Aliquota 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per:

a)        abitazioni concesse in locazione con contratto registrato a chi le utilizza come abitazione principale,

b)        abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio qualora l’unità immobiliare risulta occupata quale abitazione principale dai familiari del soggetto passivo d’imposta

previa attestazione della sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto che consentono di beneficiare di tali agevolazioni.

 

Tutto ciò premesso il relatore

 

 

PROPONE

 

 

1)        di approvare la premessa narrativa che si intende qui richiamata a far parte del presente dispositivo;

 

2)        di determinare per l’anno finanziario 2009 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a)        Aliquota ordinaria: 7 (sette) per mille;

 

 

b)        Aliquota 5,5 (cinque virgola cinque) per mille e detrazione di € 103,29 per:

 abitazioni principali, incluse le pertinenze, relativamente agli immobili rientranti nelle categorie A1, A8, A9 ossia, rispettivamente, gli immobili signorili, le ville ed i castelli;

 

c)        Esenzione dall’imposta per:

abitazioni principali e ad esse assimilate  relativamente agli immobili non rientranti nelle categorie A1, A8, A9, di cui al punto precedente;

 

d)        Aliquota 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per:

abitazioni concesse in locazione con contratto registrato a chi le utilizza come abitazione principale,

abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio qualora l’unità immobiliare risulta occupata quale abitazione principale dai familiari del soggetto passivo d’imposta

previa attestazione della sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto che consentono di beneficiare di tali agevolazioni.

 

 

3)  di demandare al responsabile del servizio interessato i competenti adempimenti gestionali discendenti dalla presente deliberazione.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

UDITA la relazione e la proposta dell’ Assessore alle Finanze Sig. Felice PERIN e concordato con quanto dal medesimo proposto;

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale  sugli Immobili (I.C.I.) adottato con deliberazione consiliare n. 11 in data odierna;

 

RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia di aliquote dei tributi comunali;

 

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

RITENUTO adottare provvedimenti in merito;

 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;

 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi mediante alzata di mano;

 

 

DELIBERA

 

 

1.    di approvare la premessa narrativa che si intende qui richiamata a far parte del presente dispositivo;

 

2.    di determinare per l’anno finanziario 2009 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

 

e)        Aliquota ordinaria: 7 (sette) per mille;

 

f)         Aliquota 5,5 (cinque virgola cinque) per mille e detrazione di € 103,29 per:

 abitazioni principali, incluse le pertinenze, relativamente agli immobili rientranti nelle categorie A1, A8, A9 ossia, rispettivamente, gli immobili signorili, le ville ed i castelli;

 

g)        Esenzione dall’imposta per:

abitazioni principali e ad esse assimilate  relativamente agli immobili non rientranti nelle categorie A1, A8, A9, di cui al punto precedente;

 

h)        Aliquota 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per:

abitazioni concesse in locazione con contratto registrato a chi le utilizza come abitazione principale,

abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio qualora l’unità immobiliare risulta occupata quale abitazione principale dai familiari del soggetto passivo d’imposta

previa attestazione della sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto che consentono di beneficiare di tali agevolazioni.

 

3.  di demandare al responsabile del servizio interessato i competenti adempimenti gestionali discendenti dalla presente deliberazione;

 

4.  di dare atto che la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione resa mediante alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

 

 

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