N. 8 in data 09.03.2011

 

 

OGGETTO:   Imposta comunale sugli immobili per l’anno 2010 – Determinazione aliquote e detrazione.

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

ATTESO che:

 

-       l’art 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

-        l’art. 1, comma 156, della suddetta legge, modificando l’art. 6, comma 1, D.Lgs. 504/92 e diversamente da quanto previsto dall’art. 42 del D.lgs. 267/2000, ha inoltre individuato nel Consiglio Comunale l’organo competente a deliberare l’aliquota ICI, a decorrere dal 1° gennaio 2007;

 

RITENUTO pertanto provvedere a determinare l’aliquota relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2011, nei limiti di cui al comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 504/1992, così come sostituito dall’art. 3, comma 53, della Legge 662/1996;

 

PRESO ATTO che, nel rispetto degli equilibri di bilancio, si ritiene di confermare le aliquote stabilite nell’anno 2010 come da deliberazione C.C. n. 3/10 e , precisamente:

 

1)     Aliquota ordinaria: 7 (sette) per mille;

 

2)     Aliquota 5,5 (cinque virgola cinque) per mille e detrazione di € 103,29 per:

 

abitazioni principali, incluse le pertinenze, relativamente agli immobili rientranti nelle categorie A1, A8, A9 ossia, rispettivamente, gli immobili signorili, le ville ed i castelli;

 

3)     Esenzione dall’imposta per:

 

abitazioni principali e ad esse assimilate  relativamente agli immobili non rientranti nelle categorie A1, A8, A9, di cui al punto precedente;

 

4)     Aliquota 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per:

 

a)     abitazioni concesse in locazione con contratto registrato a chi le utilizza come abitazione principale,

b)    abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio qualora l’unità immobiliare risulta occupata quale abitazione principale dai familiari del soggetto passivo d’imposta

 

............. previa attestazione della sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto che consentono di beneficiare di tali agevolazioni.

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) adottato con deliberazione consiliare n. 11 in data 19.3.2009 e modificato con successiva deliberazione consiliare n. 4 in data 9 marzo 2011;

 

RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia di aliquote dei tributi comunali;

 

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

RITENUTO adottare provvedimenti in merito;

 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;

 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi mediante alzata di mano;

 

 

 

DELIBERA

 

 

-        di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;

 

-        di confermare per l’anno finanziario 2011 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), già determinate con deliberazione consiliare n. 3/2010:

 

1.     Aliquota ordinaria: 7 (sette) per mille;

 

2.     Aliquota 5,5 (cinque virgola cinque) per mille e detrazione di € 103,29 per:

 

abitazioni principali, incluse le pertinenze, relativamente agli immobili rientranti nelle categorie A1, A8, A9 ossia, rispettivamente, gli immobili signorili, le ville ed i castelli;

 

3.     Esenzione dall’imposta per:

 

abitazioni principali e ad esse assimilate  relativamente agli immobili non rientranti nelle categorie A1, A8, A9, di cui al punto precedente;

 

4.     Aliquota 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per:

 

a)     abitazioni concesse in locazione con contratto registrato a chi le utilizza come abitazione principale,

b)    abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio qualora l’unità immobiliare risulta occupata quale abitazione principale dai familiari del soggetto passivo d’imposta

 

............. previa attestazione della sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto che consentono di beneficiare di tali agevolazioni.

 

-        di demandare al responsabile del servizio interessato i competenti adempimenti gestionali discendenti dalla presente deliberazione;

 

-        di dare atto che la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione resa mediante alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile.