IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

 

deliberazione consiglio comunale n. 05/2008

 

 

·        si conferma l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille;

·        si conferma l’aliquota ridotta al 6 per mille, nelle seguenti ipotesi:

 

- abitazione principale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria, e i suoi famigliari dimorano abitualmente. Per dimora abituale si intende, salvo prova contraria, quella in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica. Rientrano inoltre in tale ipotesi quelle eccezionali particolari situazioni, debitamente documentate, per le quali un soggetto dimori abitualmente in luogo diverso dalla residenza anagrafica. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, sono equiparate all’abitazione principale:

 

- ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, le unità immobiliari indicate alle lettere a) e b);

- ai fini dell’applicazione della sola aliquota ridotta, le unità immobiliari sottoindicate alle lettere c) e d);

a)      l’unità immobiliare e sue pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b)      l’abitazione  posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai famigliari del soggetto passivo d’imposta;

c)      l’abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come prima abitazione adibita a dimora abituale;

d)      l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 1° grado di parentela e a condizione che non sussistano situazioni totali o parziali di subaffitto e sempreché il famigliare utilizzi l’immobile come abitazione principale sua e dei suoi famigliari ed abbia ivi stabilita la propria residenza.

 

·                    si conferma la  detrazione dell’imposta, nella misura di € 103,29

 

 

 

INVARIATO PER L’ANNO 2009

 

 

 

ESENZIONE ICI ABITAZIONI PRINCIPALI

 

A partire dall’anno d’imposta 2008 è stata disposta l’esenzione dall’ICI a favore dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo (art. 1 D.L. 27/05/2008 n°93, convertito con L. 24/07/2008 n°126) e delle relative pertinenze (come individuate dal regolamento comunale), con esclusione delle unità classificate come A1, A8 e A9.
L’esenzione è estesa alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale dal Comune con regolamento o deliberazione comunale vigente alla data di entrata in vigore del succitato decreto.

A tal proposito, come chiarito con la risoluzione n° 1/DF del 04/03/2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’esenzione si intende estesa:

 

Non rientrano nel campo dell’esenzione, ma usufruiscono esclusivamente dell’aliquota ridotta le abitazioni locate con contratto registrato a persone che abbiano in esse la residenza.

 

Vista l’incertezza normativa in materia nell’anno 2008, i contribuenti che hanno versato ICI anche per le unità esenti, possono presentare apposita istanza di rimborso/compensazione presso l’Ufficio Tributi, mentre coloro che non hanno versato l’ICI su unità immobiliari ritenute erroneamente esenti sono tenuti a versare l’imposta dovuta per il 2008 (SENZA l’applicazione di sanzioni ed interessi) specificando che il versamento è effettuato per l’anno d’imposta 2008.

 

norma interpretativa del Regolamento ICI:

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 della Legge 27 luglio 2000, n.212, l’articolo 5, comma 2, lettera c) del regolamento ICI, adottato con deliberazione n. 08 del 09.03.1999, deve intendersi nel senso che alle abitazioni locate con contratto registrato a soggetto residente viene riconosciuta unicamente il beneficio dell’aliquota ridotta prevista dall’articolo 4, comma 1 del D.L. n. 437 del 4 agosto 1996 (convertito nella legge n. 556, del 24 ottobre 1996) e, pertanto non sono considerate assimilate a quelle che possono beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella Legge 126 del 26 luglio 2008.

 

 

 

dati per il pagamento dell’imposta 2009:

 

Il versamento può essere effettuato:

 

IBAN              IT 19 X 03226 01000 000000005192574

 

C.C.P.    n. 88738166            intestazione 1° riga EQUITALIA NOMOS SPA

                                               intestazione 2° riga POMARETTO-TO-ICI