OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili. Anno 2007.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che l’art. 31, comma 1, della Legge 23/12/1998, n. 448, ha fissato il termine per deliberare il Bilancio di Previsione e le relative tariffe al 31 dicembre dell’anno precedente, e che il termine per l'anno 2007 è stato differito al 31/03/2007 dal Decreto del Ministero dell’Interno del 30/11/2006;

 

Visto l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 (con cui è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili), così come modificato dall’art. 1 comma 156 della legge 27/12/2006, n. 296, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito alla determinazione delle aliquote, delle detrazioni e delle eventuali esenzioni;

 

Appurato che nell’anno 2006, così come negli anni precedenti, erano in vigore le seguenti aliquote e detrazioni:

*        aliquota unica pari al 5 (cinque) per mille e con una detrazione per l’abitazione principale pari a Euro 104,00 (centoquattro);

*          equiparazione, ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, all'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 di:

*      unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o  sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la  stessa non risulti locata;

*      abitazione concessa dal  possessore in  uso gratuito a parenti fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

*        aliquota agevolata pari all’1 per mille per fattispecie contemplate nell’art. 1, c. 1 e 5 della legge 27.12.1997, n. 449 (“(…omissis…) interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili  o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali  oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori”)

 

Ritenuto di confermare, anche per l’anno 2007,  le aliquote e le detrazioni in vigore lo scorso anno;

 

Ricordato che il presente atto, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, entra in vigore dal 1° gennaio 2007;

 

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene espresso il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica;

 

Con n. 13 (tredici) voti favorevoli su n. 13 (tredici) consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese

 

D E L I B E R A

 

*     di confermare per l’anno 2007 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili in vigore lo scorso anno, così riassumibili:

*     aliquota unica pari al 5 (cinque) per mille e con una detrazione per l’abitazione principale pari a Euro 104,00 (centoquattro);

*     equiparazione, ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, all'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 di:

*      unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o  sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la  stessa non risulti locata;

*      abitazione concessa dal  possessore in  uso gratuito a parenti fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

*     aliquota agevolata pari all’1 per mille per fattispecie contemplate nell’art. 1, c. 1 e 5 della legge 27.12.1997, n. 449 (“(…omissis…) interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili  o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali  oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori”)

 

 

*     di dare atto che la presente, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, entra in vigore dal 1° gennaio 2007.