DELIBERA C.C. N. 17 DEL 28/02/2005

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. ANNO 2005.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Richiamato l’art. 42, comma 2, lett. f) del testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, che, relativamente alle competenze del Consiglio Comunale prevede “istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per fruizione dei beni e dei servizi;

 

Rilevata pertanto, da quanto precede, l’esclusiva competenza della Giunta Comunale per la determinazione delle aliquote dei tributi locali;

 

Richiamato l’art. 27, comma 8 della Legge 448 del 28/12/2001 che così recita: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lvo 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

I regolamenti sulle entrate anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 

Richiamato il D.L. 30/12/2004 n. 314 che proroga al 28 febbraio 2005 il  termine per l’approvazione del bilancio  di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali.

 

Richiamato l’art. 6 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 nel testo novellato dall’art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale attribuisce al Comune la podestà di stabilire l’aliquota d’imposta per l’anno successivo in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, potendosi diversificare entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

Richiamato l’art. 4, comma 1, del D.L 8 agosto 1996, n 437, convertito con modificazione in legge 24 ottobre 1996, n. 556, il quale consente ai Comuni di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

Richiamato l’art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n 431 il quale assegna la facoltà ai Comuni di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite dagli accordi di cui al comma 3 dello stesso art. 2, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentativi, che provvedono alla definizione di contratti tipo.

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L n.267/2000;

 

Dato atto che il Segretario Comunale ha prestato attività di collaborazione e consulenza giuridico amministrativa così come previsto dalla normativa vigente ;

 

Con voti unanimi e favorevoli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA

 

1)      Di stabilire nella misura del 6 (sei) per mille l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l’anno 2005 .

 

2)      Di stabilire l'aliquota del 7 ( sette ) per mille per i fabbricati categoria D

 

3)      Di stabilire l’aliquota  ridotta del 5,5 (cinque, cinque ) per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l’anno 2005.

a)      per immobili adibiti ad abitazione principale di possessori residenti e unità immobiliari equiparati (art. 22 del Regolamento comunale disciplina ICI)

b)      edifici siti nelle borgate montane ( anche se seconde case ) Leitera Inferiore - Leitera Superiore - Campovalente - Fontano - Costapietra - Toto

c)      di confermare la detrazione per l'abitazione principale così come stabilito con delibera C.C. n. 2/01.

 

 

4)      Di confermare l’addizionale IRPEF già in vigore, stabilita nella misura dello 0,2.

 

5)      Di confermare le aliquote già in vigore per l’anno 2004 per tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. (TOSAP) come da allegata tabella.

 

6)      Di stabilire l'aumento delle tariffe  per il servizio R.R.S.U per l'anno 2005 come da tabella allegata.

 

7)      Di stabilire che le tariffe dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni per l’anno 2005 sono quelle stabilite con il provvedimento n. 10 del 05/02/2002, come risulta da allegata tabella.

 

8)      Di dare atto che le tabelle sopra menzionate formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

 

9)      Di  dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 Comma 4 del T.U.E.L. 267/2000.