......OMISSIS 1)  di fissare per l’anno 2006, nelle misure seguenti, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

 

A – ALIQUOTE

 

      - ALIQUOTA ORDINARIA    5,9  per mille

 

      - ALIQUOTA      ridotta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune                        5,5 per mille (estesa alle pertinenze)

 

 

B – RIDUZIONI O DETRAZIONI D’IMPOSTA

 

 

DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE  DEL SOGGETTO PASSIVO € 140,00

 

- ULTERIORE DETRAZIONE: in aggiunta alla detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di € 140,00 è concessa una ulteriore detrazione di € 118,00  fino a un totale di € 258,00 (€ 140,00 + 118,00) per i nuclei familiari con almeno un componente convivente disabile o portatore di handicap ai sensi della L. 104/92, risultanti dal certificato rilasciato dalle strutture  pubbliche competenti e  con invalidità pari o superiore al 75%.

Al soggetto passivo ICI  spetta la detrazione di € 118,00 soltanto se:

il componente disabile o portatore di handicap convivente, sia il coniuge  oppure abbia un grado di parentela e/o affinità di 1’ grado;

Né il proprietario né i componenti il nucleo familiare sono proprietari di altri immobili o quota di immobili, oltre quello per il quale viene richiesta la detrazione il cui  valore ai fini ICI superi complessivamente € 25.823,00;

non effettuano sub-locazione;

L’unità immobiliare per la quale richiedono la detrazione, è catastalmente classificata o classificabile in una delle categorie del gruppo A, con esclusione delle categorie A1, A/8, A/9, A10.

Qualora il soggetto con invalidità abbia dimora presso una struttura di ricovero assistenziale, il soggetto passivo ICI decadrà dal beneficio dell’ulteriore detrazione.

Per poter usufruire dell’ulteriore detrazione, è necessario presentare entro il mese di aprile dell’anno oggetto di imposta, un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti. La mancata comunicazione comporta la non applicabilità dell’ulteriore detrazione;