Deliberazione C.C. n. 2 del 12/04/2011

Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)  - Determinazione aliquote e detrazioni

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Udita l’introduzione del Sindaco Presidente;

 

visto il D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I, e s.m.i.;

 

visto l’art. 1 comma 156 della legge 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) la quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 

richiamata la propria deliberazione n. 4 del 27/04/2010 con la quale venivano determinate le aliquote ICI nella seguente misura:

 

·              abitazione  principale con relative pertinenze dirette -terreni agricoli    5 per mille;

·              fabbricati diversi da quelli sopra individuati                                          7 per mille;

·              terreni edificabili                                                                                     6 per mille;

 

con detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 8 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e s.m.i. nella misura di  € 120,00 (centoventi/00).

 

visto l’art. 1 comma 1 del D.L. 27/05/2008 N. 93 convertito in legge 126 del 24/7/2008 che prevede, a decorrere dall’anno di imposta 2008, l’esclusione dell’Imposta Comunale sugli Immobili dell’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria catastale A1 A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo di utilizzo;

 

visto altresì l’art. 1 comma 7 del D.L. 27/05/2008 N. 93 convertito in legge 126 del 24/7/2008 con il quale viene stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno in funzione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

 

richiamato il decreto del ministro dell’Interno del 16 marzo 2011 pubblicato sulla G.U. del 26/03/2011 n. 70  che proroga al 30/06/2011  il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2011 degli Enti Locali;

 

si procede alla votazione in forma palese ottenendo il seguente risultato:

 

PRESENTI N       7   VOTANTI N.   7          ASTENUTI  N. 0

VOTI FAVOREVOLI N.    7

VOTI CONTRARI N.     0

 

visto l’esito della votazione e alla luce del predetto risultato

 

DELIBERA

 

1.       di approvare  le seguenti aliquote I.C.I. per l’anno 2011:

 

·              abitazione  principale Cat. A1 A8 E A9

         con relative pertinenze dirette -terreni agricoli                               5 per mille

·              fabbricati diversi da quelli sopra individuati                                 7 per mille

·              fabbricati diversi da quelli sopra individuati soggetti ad

         intervento di risparmio energetico ai sensi delle disposizioni

         legislative vigenti                                                                             4 per mille       

·              terreni edificabili                                                                            6 per mille

 

con detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 8 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e s.m.i. nella misura di  € 120,00 (centoventi/00).