Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)- Determinazione dell’aliquota dal 1° Gennaio 2005.

 

LA  GIUNTA  COMUNALE

 

VISTO l’art. 6 del D.Lgs. N° 504 del 30.12.1992 e s.m.i. che testualmente recita:

L’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 Ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 84 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal Decreto Legislativo 11 giugno 1996, n. 336.

L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel Comune di cui all’art.4.

Restano ferme le disposizioni dell’art. 4, comma 1, del D.L. 8.8.1996, N° 437, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.10.1996 N° 556;

 

RITENUTO, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto, e di assicurare l’equilibrio del Bilancio 2005, di dover applicare, in questo Comune, la detta imposta nella misura del 4,75 per mille per le abitazioni a titolo principale e nella misura del 5,25 per mille per gli altri immobili e cioè nella stessa misura applicata nel 2004 con deliberazione della Giunta Comunale n° 22 del 25.03.2004;

 

RITENUTO di poter quantificare, in applicazione della detta aliquota, il presunto gettito per l’imposta base per l’anno 2005 in € 170.000,00;

 

CONSIDERATO che alla quantificazione del gettito si è provveduto tenuto conto del gettito degli anni precedenti, della rivalutazione degli estimi nonché della nuova misura dell’aliquota stabilita con la presente deliberazione;

 

DATO ATTO che il gettito di € 170.000,00 introitabile a seguito dell’individuazione dell’aliquota ordinaria del 5,25 per mille e dell’aliquota del 4,75 per mille per le abitazioni principali è assolutamente indispensabile per assicurare i servizi essenziali nella misura confacente alle esigenze della popolazione e che i trasferimenti dello Stato sono sempre più ridotti;

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso sulla proposta dal Responsabile del Servizio competente ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D Lgs. N° 267 del 18 Agosto 2000;

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di rito;

 

D E L I B E R A

 

DI FISSARE per l’anno 2005 nella seguente misura l’aliquota per l’applicazione dell’imposta I.C.I., istituita con D.Lgs. 30.12.1992, N° 504 e s.m.i. per i motivi elencati in premessa che si intendono integralmente riportati nel dispositivo della presente:

1.     Aliquota ordinaria del 5,25 per mille;

2.     Aliquota agevolata per abitazioni principali 4,75 per mille;

 

DI DARE atto che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

 

DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione sarà inviata al concessionario della riscossione (Uniriscossioni S.p.A.);

 

DI DARE ATTO che alla presente deliberazione verrà data la pubblicità prevista dalla legge;

 

DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà a quantificare il compenso spettante al concessionario ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.Lgs. N° 504 del 30.12.1992 e s.m.i.

 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all’Albo Pretorio, verrà trasmessa in elenco ai CAPI GRUPPO CONSILIARI ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000.