Per l'anno 2010 si confermano le aliquote e detrazioni previste per l'anno passato che sono le seguenti:
 


DETRAZIONE per l'unita' immobiliare adibita ad ABITAZIONE PRICIPALE del soggetto passivo: € 103,29

PAGAMENTO presso EQUITALIA NOMOS SPA. - INVERSO PINASCA TO ICI- C/C POSTALE NR.88729363


Il consiglio comunale, con deliberazione n° 113 in data 21 dicembre 2005, ha approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui si propongono i seguenti articoli:

ART. 4 PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. Al solo fine di usufruire dell'aliquota ridotta, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizioneche il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nellaquale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte,della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini del comma 1, si intendono per pertinenze: le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti classificati o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.lgs. 504/92 e successive modificazioni, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi l'agevolazione di cui al comma 1, per questo aspetto, nell'impossibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle pertinenze indicate nel precedente comma 2 asservite alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed asservite agli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, il cui soggetto passivo è l'assegnatario a far data dall'atto di assegnazione, sempre che sussistano i requisiti indicati nel comma 1.

5. Per beneficiare dell'eventuale aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale, gli interessati devono presentare all'Ufficio tributi comunale, direttamente od a mezzo posta, a mezzo fax o per via telematica, apposita dichiarazione autocertificata da prodursi entro la prima scadenza per il pagamento successiva al verificarsi di tale situazione. La dichiarazione così presentata produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi, qualora permanga la medesima situazione. In caso di variazioni successive il soggetto passivo deve presentare dichiarazione entro la prima scadenza di pagamento successiva al venir meno della vecchia situazione. 

ART. 5 ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del D.lgs. 504/92 si intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per dimora abituale, ai sensi dell'art. 43 del codice civile, si intende la residenza anagrafica. Rientrano inoltre in tale ipotesi quelle eccezionali particolari situazioni, debitamente documentate, per le quali un soggetto dimori abitualmente in un luogo diverso dalla residenza anagrafica.

2. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione di legge, sono equiparate all'abitazione principale:

3. Per beneficiare delle agevolazioni il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta e della detrazione o della sola aliquota ridotta per abitazione principale, mediate dichiarazione autocertificata sulla quale il Comune si riserva di effettuare verifiche circa i fatti in essi dichiarati. Tale dichiarazione deve essere consegnata entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione e produce effetti anche per gli anni d'imposta successivi. In caso di variazione che comportino la decadenza del beneficio, il soggetto deve darne tempestiva notizia entro la prima scadenza di pagamento successiva al venir meno della situazione.