IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) CONFERMA ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2010 ED  APPLICAZIONE ART. 1 - DECRETO LEGGE 27 MAGGIO 2008 N. 93.

 

 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 

 

Visto il Titolo I°, capo I° del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, concernente la istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

            Visto l’articolo 6 del D.Lgs. e successive modificazioni ed integrazioni;

 

            Vista la lettera “f” del Testo Unico Enti Locali del D.Lgs. n. 267/2000;

 

            Visto l’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, “disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie” e precisamente l’art. 1 – esenzione ICI prima casa – che così recita:

1)      – a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

1)       - per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con  regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.”;

 

            Vista la deliberazione C.C. n. 6 del 25 marzo2009 con la quale si confermano per l’anno 2009, nella misura del 6.5 per mille, l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per l’eventuale pertinenza della stessa e del 7 per mille per tutti gli altri cespiti, ed altresì si conferma, per le abitazioni principali, la detrazione dell’imposta di e 150,00.-;

 

            Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con le seguenti esigenze:

-         reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime i vari servizi di istituto;

-         assicurare l’equilibrio del bilancio 2010;

-         confermare l’aliquota in questo Comune, per l’anno 2010, del 6,5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per l’eventuale pertinenza della stessa e del 7 per mille per tutti gli atri cespiti;

-         di confermare la detrazione per abitazione principale di € 150,00.-

 

Visti i riferimenti degli uffici comunali;

 

 

 

PROPONE

al CONSIGLIO COMUNALE  di deliberare

 

 

-         di confermare per l’anno 2010, nella misura del 6,5 per mille, l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per l’eventuale pertinenza della stessa e del 7 per mille per tutti gli altri cespiti;

 

-         di confermare per l’anno 2010, per le abitazioni principali, la detrazione dell’imposta di € 150,00.-;

 

-         di applicare le disposizioni di cui all’art. 1 – esenzione ICI  prima casa -  D.L. N. 93 del 27.5.2008;

 

-         la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale (art. 58 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446);

 

-         di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.