DELIBERAZIONE C.C. N. 17  DEL 25.03.2008

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2008.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

            RICHIAMATO l’art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 che disciplina la determinazione dell’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili tra un minimo del 4 ed un massimo del 7 per mille;

            RICHIAMATO altresì l’art. 8 dello stesso decreto, che disciplina le riduzioni e detrazioni d’imposta;

            VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23.03.2007, con la quale sono state approvate le aliquote e le relative detrazioni d’imposta per l’anno 2007 così come segue:

­                   6,20 per mille del valore imponibile di terreni e abitazione principale e relative pertinenze;

­                   6,20 per mille del valore imponibile di immobili diversi dalle abitazioni (stabilimenti industriali e artigianali);

­                   7,00 per mille del valore imponibile degli altri fabbricati;

­                   3,00 per mille del valore imponibile degli edifici in corso di ristrutturazione nel centro storico (agevolazione valevole per anni 3 e precisamente l’anno di inizio dei lavori ed i due successivi);

a.                   Aree edificabili (residenziali di espansione, completamento ed assimilate: turistico ricettive e commerciali), Euro/mq. 32,00;

b.                  Aree edificabili (industriali e artigianali), Euro/mq. 20,00;

­                   la detrazione per l’abitazione principale a Euro 113,62;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili in vigore;

CONSIDERATO che la Legge Finanziaria 2008 n. 244/07 all’art. 1, comma 5 stabilisce che:

“2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo parti all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”;

            RITENUTO di riconfermare per l’anno 2008 le seguenti aliquote:

­                   6,20 per mille del valore imponibile di terreni e abitazione principale e relative pertinenze;

­                   6,20 per mille del valore imponibile di immobili diversi dalle abitazioni (stabilimenti industriali e artigianali);

­                   7,00 per mille del valore imponibile degli altri fabbricati;

­                   3,00 per mille del valore imponibile degli edifici in corso di ristrutturazione nel centro storico (agevolazione valevole per anni 3 e precisamente l’anno di inizio dei lavori ed i due successivi);

a.                   Aree edificabili (residenziali di espansione, completamento ed assimilate: turistico ricettive e commerciali), Euro/mq. 32,00;

b.                  Aree edificabili (industriali e artigianali), Euro/mq. 20,00;

CONSIDERATO inoltre che si conferma per l’anno 2008 la seguente detrazione:

detrazione per abitazione principale di €. 113,62 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Sono da considerarsi “abitazioni principali”, le seguenti fattispecie: abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata a titolo oneroso;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in ordine:

-         alla regolarità tecnica del servizio interessato;

-         alla regolarità contabile del servizio finanziario;

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 30.08.2001 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 19.01.2001;

CON VOTI ……………… espressi nelle forme e nei modi previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 19.01.2001;

 

 

DELIBERA

 

 

1.                  DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’anno 2008 ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili:

­                   6,20 per mille del valore imponibile di terreni e abitazione principale e relative pertinenze;

­                   6,20 per mille del valore imponibile di immobili diversi dalle abitazioni (stabilimenti industriali e artigianali);

­                   7,00 per mille del valore imponibile degli altri fabbricati;

­                   3,00 per mille del valore imponibile degli edifici in corso di ristrutturazione nel centro storico (agevolazione valevole per anni 3 e precisamente l’anno di inizio dei lavori ed i due successivi);

a.                  Aree edificabili (residenziali di espansione, completamento ed assimilate: turistico ricettive e commerciali), Euro/mq. 32,00;

b.                  Aree edificabili (industriali e artigianali), Euro/mq. 20,00;

2.                  DI STABILIRE inoltre la seguente detrazione per abitazione principale per l’anno 2008 che andrà ad aggiungersi alla detrazione introdotta con la Legge Finanziaria n. 244/07 già citata in premessa:

·                     €. 113,62 per l’unità immobiliare come definita al punto 1 del testo;

3.                  DI STABILIRE che la presentazione della dichiarazione/denuncia dell’anno 2007, nei casi previsti dalla Legge, potrà essere effettuata a partire dal 1° gennaio 2008 fino alla scadenza di legge.