A relazione dell’assessore alle finanze

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamato l’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’art.27, comma 8 della legge 28/12/2001n. 448 il quale  prevede che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali è stabilito entro la data, fissata da norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Visto l’art. 6 c. 1 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni il quale prevede che l’aliquota dell’imposta I.C.I. è stabilita dal comune con deliberazione da adottare ogni anno, con effetto per l’anno successivo;

 

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f) del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267 che, relativamente alle competenze del Consiglio Comunale prevede “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;

 

            Visto l’art. 48 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267, che nel definire le competenze della Giunta Comunale, dispone che “la giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107 commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco…o degli organi di decentramento”;

 

            Rilevata pertanto, da quanto precede l’esclusiva competenza della Giunta Comunale per la determinazione delle aliquote dei Tributi Locali;

 

            Visto il decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

           

Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 16/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

 

Richiamato l’art. 6 c. 2 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni il quale attribuisce al Comune la potestà di stabilire l’aliquota d’imposta per l’anno successivo in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, potendosi diversificare entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

            Richiamato l’art. 2 c. 4 della legge 431/1998 il quale assegna la facoltà ai Comuni di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite dagli accordi di cui al comma 3 dello stesso articolo 2, definiti in sede locale tra le organizzazione della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentativi, che provvedono alla definizione di contratti tipo;

 

Dato atto che per assicurare l’equilibrio del bilancio di previsione 2005, emerge la necessità di aumentare dello 0,5 per mille l’aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili fissandola nella misura del 7,00 per mille; aumentare dello 0,4 per mille l’aliquota da applicare agli immobili destinati ad abitazione principale e pertinenze, fissandola nella misura del 6,00 per mille e di riconfermare le altre aliquote e la detrazione prima casa deliberate per  l’anno 2004.

           

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal dirigente del servizio finanziario dott. Roberto Salvaia, in ordine alla regolarità tecnico-contabile;

 

            Visto l’articolo 48  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

           

             Visto il D.Lgs. 504/1992;

 

            Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

 

 

DELIBERA

 

1)      di approvare, per l’anno 2005, per le motivazioni riportate nelle premesse del presente atto  le seguenti aliquote relative all’imposta comunale sugli immobili (ICI):

 

Aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili

 7,0 per mille

Aliquota abitazione principale e pertinenze

6,0 per mille

aliquota ridotta per recupero unità immobiliari nel centro storico ai sensi comma 5, art. 1, legge 449/97

 

   4 per mille

aliquota da applicare agli immobili di civile abitazione posseduti oltre l’abitazione principale e non locati o non utilizzati a titolo di usufrutto o abitazione da terzi per un periodo superiore a sei mesi. Sono esclusi i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione

 

 

 

 

7 per mille

aliquota aree edificabili

7 per mille

 

2)      di dare atto che gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell’art. 2, comma 4 della legge 431/98 sono esentati dal pagamento dell’imposta

3)      Di determinare in euro 150,00 la detrazione per l’abitazione principale e pertinenze per l’anno 2004, dando atto che si considerano pertinenze le sole categorie C2, C6 e C7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale anche se non acquistate  con lo stesso atto e non appartenenti allo stesso fabbricato;

 

4)      Di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dall’adozione alla direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

 

4) Di dichiarare, a voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, stante l’urgenza di procedere nella fase esecutiva.

 

5)  Di disporre che la presente deliberazione contestualmente all’affissione all’albo pretorio, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sia trasmessa in elenco ai capi gruppo consiliari.